COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 17.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso F.C. Basalghelle Avverso delibera Giudice della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 58 del 4/6/2015 – Squalifica giocatore Cancian Edoardo fino al 30/11/2015 – Torneo tra squadre federate “18° Memorial A.Viel” per Categoria Giovanissimi

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 17.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso F.C. Basalghelle Avverso delibera Giudice della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 58 del 4/6/2015 - Squalifica giocatore Cancian Edoardo fino al 30/11/2015 – Torneo tra squadre federate “18° Memorial A.Viel” per Categoria Giovanissimi La Società F.C. Basalghelle ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso e pubblicata nel Comunicato n. 58 del 4/6/2015 con la quale infliggeva la seguente sanzione : - squalifica fino al 30/11/2015 a carico del giocatore Cancian Edoardo : “al rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo, pur istigato dal proprio allenatore e da alcuni sostenitori, dava uno schiaffo sulla nuca a mano aperta all’arbitro causandogli lieve dolore. Pur essendogli stato comunicato il provvedimento di espulsione, nel secondo tempo rientrava nel terreno di gioco, per cui il direttore di gara era costretto a farlo rientrare negli spogliatoi”. Detto provvedimento disciplinare é stato così determinato tenuto conto della pausa estiva. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società Basalghelle; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente il rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi che ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara, chiarendo peraltro di avere comunicato anche al capitano l’avvertimento dato al giocatore Cancian di non entrare in campo, perché doveva ritenersi espulso; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; considerato che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare la delibera impugnata P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Basalghelle; - di confermare la sanzione della squalifica a carico del giocatore Cancian Edoardo fino al 30/11/2015; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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