F.I.G.C. – COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA – 2014/2015 – Motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CG del 01 Aprile 2015 e su www.figc.it 2) RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DA ANGELO CELLAMARE, SOSTITUTO PROCURATORE DELLA F.I.G.C., AVVERSO DECISIONE DELLA COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA PUBBLICATA CON C.U. N. 5/CG DEL 4 NOVEMBRE 2014

F.I.G.C. – COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA - 2014/2015 – Motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CG del 01 Aprile 2015 e su www.figc.it 2) RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DA ANGELO CELLAMARE, SOSTITUTO PROCURATORE DELLA F.I.G.C., AVVERSO DECISIONE DELLA COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA PUBBLICATA CON C.U. N. 5/CG DEL 4 NOVEMBRE 2014 Con provvedimento del 4 novembre 2014, adottato in esito all’adunanza del 15 ottobre 2014, questa Commissione di Garanzia ha applicato nei confronti dell’avv. Angelo CELLAMARE, Sostituto Procuratore Federale della F.I.G.C., la sanzione della sospensione per 9 mesi dalle funzioni. La predetta sanzione e stata irrogata in quanto, a seguito dell’attivita istruttoria espletata dalla Procura Federale, l’interessato era stato deferito al giudizio della Commissione per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 2, comma 1, lettera a) e 3, comma 1, del Regolamento di disciplina degli Organi della Giustizia Sportiva 26 maggio 2008. In punto di fatto era emerso che, designato per vari controlli di gara effettuati tra il 2 settembre 2012 e l’8 dicembre 2013 con trasferte in località pugliesi, l’avv. CELLAMARE – residente a Taranto – aveva trasmesso alla Segreteria della Procura Federale 9 note di rimborso spese recanti diverse incongruità e irregolarità, in quanto i documenti attinenti ai pasti consumati, privi dei requisiti formali delle ricevute fiscali, recavano intestazioni stampigliate chiaramente con timbri componibili, erano affetti da errori relativi all’ubicazione dei ristoranti e, in ogni caso, anche da incompatibilità di data con il rientro in sede dell’interessato. In due casi, poi, la distanza tra il luogo di residenza e quello di gara (Bari), ai fini del rimborso chilometrico, era errata per eccesso. Avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione l’avv. CELLAMARE, con atto pervenuto alla Segreteria di questa Commissione il 5 dicembre 2014, ha proposto ricorso per revocazione affidato a 6 motivi di impugnazione diretti “ ad eliminare l’ostacolo materiale frapposto tra la realtà del processo e la percezione che di questa l’organo giudicante ha avuto nell’infliggere la sanzione ritenuta, tra l’altro, ingiusta ed oltremodo severa. All’adunanza del 17 marzo 2015 è presente il ricorrente assistito dall’avv. Andrea Greco. Sono, altresì, presenti il Procuratore Federale dr. Stefano Palazzi e il Sostituto Procuratore Federale avv. Giammaria Camici. L’avv. Greco, previo deposito di documentazione ritenuta utile ai fini del giudizio, illustra le ragioni poste a fondamento del ricorso di cui chiede l’accoglimento. Per la Procura Federale l’avv. Camici eccepisce la inammissibilità dell’intero ricorso, non potendosi ravvisare alcuna ipotesi di vizio revocatorio nelle decisione impugnata. Da ultimo prende la parola il ricorrente per illustrare le attività da lui svolte nel tempo nell’ambito della Procura Federale. CONSIDERATO IN DIRITTO: 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della decisione impugnata per revocazione, in quanto sarebbe stata adottata quando questa Commissione di Garanzia non era al completo, dal momento che, dopo il decesso del compianto Pres. Piero Alberto Capotosti, non era ancora intervenuta la nomina del componente che l’ha sostituito. 4 Pregiudizialmente il motivo, in quanto attinente alla validità della composizione dell’organo che ha adottato il provvedimento impugnato, deve ritenersi ammissibile, in quanto con esso viene dedotto un vizio insanabile della composizione di questa Commissione; di qui, un vizio della decisione oggetto del gravame revocatorio che, se accolto, ne determinerebbe la nullità assoluta, se non addirittura la inesistenza giuridica. Ammissibile in rito, il motivo e tuttavia infondato nel merito. L’art. 8, comma 2, del Regolamento di disciplina degli Organi di Giustizia Sportiva (26 maggio 2008) prevede espressamente che la Commissione “decide con la presenza di almeno tre componenti”. Tale norma non rileva solo ai fini del quorum funzionale, ma anche ai fini di quello strutturale, con la conseguenza che la decisione ora gravata in revocazione risulta validamente assunta con la partecipazione soltanto di tre componenti. D’altronde, è noto che, salvi i casi per i quali vi siano norme speciali derogatorie del suddetto principio, quest’ultimo ha valenza generale, ove si consideri che esso e preordinato ad assicurare la continuità degli organi amministrativi, essendo diretto ad evitare interruzioni nell’esercizio dei poteri pubblici. D’altronde, non è senza rilievo che la stessa Corte costituzionale può validamente funzionare se sono in carica almeno 11 suoi componenti sui 15 da cui è formata nel suo plenum. Ciò a riprova, dunque, della sufficienza del numero di 11 componenti sia per il quorum strutturale, sia per il quorum funzionale dell’organo decidente. Sotto altro aspetto, il motivo in esame e destituito di fondamento anche nella parte in cui censura la decisione impugnata per essere stata firmata soltanto dal Presidente del Collegio. Soccorre pure in questo caso il riferimento a quanto viene praticato generalmente negli organi collegiali, sia giurisdizionali che amministrativi, in relazione ai quali per la validità degli atti decisori da essi adottati non e richiesta la sottoscrizione di tutti i loro componenti. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la Commissione avrebbe erroneamente fatto applicazione, nella specie, di un regolamento, quello del 2008, inapplicabile, in quanto relativo all’attività di un organismo di garanzia ora non più esistente. Né, ad avviso del ricorrente, potrebbe validamente sostenersi che questa Commissione rappresenti la naturale prosecuzione del precedente organismo della Giustizia Sportiva avente funzioni di garanzia. Il motivo è inammissibile, atteso che mediante la sua proposizione il ricorrente fa valere un errore, in cui sarebbe incorsa questa Commissione, che, pero, non e riconducibile a nessuna delle ipotesi di revocazione previste dall’art. 39 del Codice della Giustizia Sportiva. Il citato articolo, richiamato dall’art. 8 del Regolamento del 2008, enumera tassativamente le ipotesi nelle quali è possibile chiedere la revocazione delle decisioni rese dalla Commissione, sulla falsariga di quelle previste dall’art. 395 del Codice di procedura civile. Tra esse (comma 1, lettera e dell’art. 39) rientra “l’errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa”. Ma l’errore che il ricorrente imputa alla decisione impugnata in questa sede non riveste la caratteristica dell’errore di fatto di tipo revocatorio, essendo, al più, riconducibile ad un ipotetico errore di diritto commesso da questa Commissione per non avere considerato la inapplicabilità del citato Regolamento ai giudizi di sua competenza. Ciò non senza aggiungere, per completezza, che il richiamato Regolamento era ed è perfettamente applicabile, in quanto, per il principio di continuità degli organi amministrativi al quale si è fatto or ora riferimento, la attuale Commissione rappresenta la naturale prosecuzione del precedente organismo di garanzia della Giustizia Sportiva. 3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce che la decisione impugnata sarebbe viziata da un errore di fatto consistente nella circostanza che non sarebbe stata rispettata la disposizione prevista dall’art. 7, comma 2, del Regolamento del 2008, secondo cui “l’adunanza non può tenersi prima di dieci giorni liberi dalla comunicazione dell’avviso di convocazione”. Il ricorrente osserva che l’avviso di convocazione, datato 3 ottobre 2014, gli sarebbe pervenuto, mediante il servizio postale, soltanto in data 7 ottobre 2014 e che, quindi, gli sarebbe stato concesso 5 il termine di soli 8 giorni liberi rispetto all’adunanza tenutasi il 15 successivo, in luogo di quello rituale di 10 giorni liberi previsto dal Regolamento in questione. Aggiunge, inoltre, il ricorrente che a nulla rileverebbe la anticipazione mediante fax del predetto avviso, dato che – a suo giudizio – sarebbe inapplicabile nella specie l’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva. La censura proposta dal ricorrente, pure ammissibile in rito in quanto attinente alla garanzia costituzionale del diritto di difesa, non è fondata nel merito. Va, innanzi tutto, chiarito che l’art. 38 del citato Codice disciplina, in linea generale, la materia dei termini nei procedimenti e delle modalità di comunicazione degli atti, disponendo (comma 7) che tutti gli atti previsti dal Codice stesso possono essere comunicati anche con telefax, alla sola condizione che “sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari”. In particolare, lo stesso comma citato, nella sua ultima parte, prevede che “ove sia prescritto, ai sensi del Codice, l’uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione telefax”. Orbene, nella specie, e incontestato, e comunque risulta dagli atti della Segreteria della Commissione, che l’invito a comparire e stato trasmesso al ricorrente per mezzo del fax il giorno 3 ottobre, sicché, essendo stata tenuta l’udienza il 15 successivo, e stato rispettato il termine di 10 giorni liberi fissato dal Regolamento. Del pari non può ritenersi condivisibile quanto affermato, peraltro incidentalmente, dal ricorrente circa la presunta inapplicabilità nel procedimento in questione delle disposizioni contenute nell’art. 38 del Codice, in quanto - come si è già chiarito - l’articolo citato detta una disciplina di carattere generale valida per tutti i procedimenti concernenti il settore della Giustizia Sportiva, compresi, dunque, quelli disciplinati dal Regolamento di procedura del 26 maggio 2008. 4. Analogamente, ammissibile, data la sua stretta attinenza al diritto di difesa, ma non fondato deve ritenersi il quarto motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente deduce la illegittimità della decisione adottata da questa Commissione di Garanzia che non avrebbe considerato “valido il legittimo impedimento” a partecipare all’udienza, che sarebbe stato provato “con documentazione avente data certa, a fronte della quale l’organo di garanzia aveva il dovere di differire l’udienza dibattimentale”, mentre esso, invece, si e limitato ad esaminare “le minimali memorie difensive prudenzialmente allegate alla richiesta di rinvio processuale”. Questa Commissione osserva, al riguardo, che la concessione del rinvio della data fissata per la comparizione dell’interessato all’adunanza per la sua audizione rientra nella piena discrezionalità dell’organo decidente, il quale, comunque, ha avuto modo di esaminare le difese scritte, erroneamente definite minimali, presentate dall’incolpato a giustificazione del suo operato, disattendendole con congrua motivazione. Non può, di conseguenza, ritenersi verificata alcuna lesione del diritto di difesa del ricorrente nel procedimento svoltosi a suo carico, risultando palese che egli ha potuto esercitare con pienezza ed integralità i diritti che l’ordinamento gli garantisce in sede disciplinare. 5. Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente sostanzialmente censura la motivazione della decisione oggetto del gravame in revocazione, la quale avrebbe valutato erroneamente le circostanze del caso, pervenendo alla illegittima determinazione di irrogare la sanzione a lui inflitta. Di qui, a suo giudizio, la sussistenza , in concreto, dell’errore di fatto di carattere revocatorio in cui sarebbe incorsa questa Commissione nella valutazione dei fatti oggetto dell’addebito disciplinare. Il motivo è inammissibile. Va osservato, al riguardo, come si e innanzi precisato, che l’art. 8 del Regolamento di procedura 26 maggio 2008 richiama espressamente, nel prevedere i casi in cui può essere richiesta la revocazione delle determinazioni adottate dalla Commissione, l’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva. E si è anche ricordato che, nello specificare tassativamente i casi nei quali e proponibile il ricorso per revocazione, quest’ultimo articolo indica l’ipotesi dell’errore di fatto. 6 Orbene, nella specie, con il suddetto motivo di gravame il ricorrente non fa valere un errore di fatto di natura revocatoria, in cui sarebbe incorsa questa Commissione, ma solo un presunto errore di diritto consistente nella inesatta valutazione delle circostante ritenute dall’interessato rilevanti agli effetti della irrogazione della sanzione della sospensione dalle sue funzioni di Sostituto Procuratore Federale. Né assumono rilievo in questa sede minimi scostamenti tra i dati fattuali presi in considerazione, nel loro complesso, dalla decisione impugnata, attesa la loro ininfluenza sulla determinazione assunta relativamente alla entità della sanzione. Di qui la palese inammissibilità della censura proposta con il motivo in questione. 6. Analogamente deve essere dichiarata la inammissibilità del sesto motivo di impugnazione, con il quale l’interessato lamenta che la Commissione non avrebbe riconosciuto che l’indicazione del chilometraggio relativo al tratto di strada Taranto/Bari era dovuto ad un “marchiano, quanto facilmente riconoscibile, errore materiale di compilazione”. Anche con tale motivo il ricorrente, in realtà, non deduce la sussistenza di un errore di fatto, avente carattere revocatorio, in cui sarebbe incorsa la Commissione, ma di una presunta inesatta valutazione del presunto errore commesso dallo stesso ricorrente nella compilazione della documentazione di spesa presentata per il rimborso. La Commissione, in effetti, come si è già accennato, ha provveduto a valutare nel loro complesso diversi comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dall’interessato in un determinato lasso di tempo e ha riscontrato in essi la sussistenza, appunto sotto molteplici profili, di una difformità tra l’agire ripetuto del ricorrente e l’osservanza dei doveri di correttezza formale e sostanziale propri della sua funzione di Sostituto Procuratore Federale. Tale giudizio, in definitiva, si sottrae a censure che possano comportare la revocazione della decisione adottata da questa Commissione, sicché il motivo di impugnazione proposto deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi La Commissione di Garanzia, definitivamente pronunciando, per le motivazioni che precedono, dichiara in parte inammissibile e per il resto infondato il ricorso per revocazione proposto dall’avv. Angelo CELLAMARE.
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