F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 16 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 COMMA 2 C.G.S., CALC. DE SALVO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL RECLAMANTE FINO AL 30.11.2019 SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA, MEDITERRANEA NIZZA/MESSANA DEL 30.11.2014 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D. – COM. UFF. N. 220 DEL 3.12.2014) – (Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 279 CSAT 16 del 13.1.2015 – procedimento 74/A) 2. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 COMMA 2 C.G.S., CALC. GREGORIO SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL RECLAMANTE FINO AL 30.11.2019 SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA, MEDITERRANEA NIZZA/MESSANA DEL 30.11.2014 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D. – COM. UFF. N. 220 DEL 3.12.2014) – (Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 279 CSAT 16 del 13.1.2015 – procedimento 74/A)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 16 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 COMMA 2 C.G.S., CALC. DE SALVO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL RECLAMANTE FINO AL 30.11.2019 SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA, MEDITERRANEA NIZZA/MESSANA DEL 30.11.2014 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D. – COM. UFF. N. 220 DEL 3.12.2014) - (Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 279 CSAT 16 del 13.1.2015 – procedimento 74/A) 2. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 COMMA 2 C.G.S., CALC. GREGORIO SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL RECLAMANTE FINO AL 30.11.2019 SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA, MEDITERRANEA NIZZA/MESSANA DEL 30.11.2014 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D. – COM. UFF. N. 220 DEL 3.12.2014) - (Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 279 CSAT 16 del 13.1.2015 – procedimento 74/A) In data 30.11.2014 si disputava a Nizza di Sicilia, in provincia di Messina, la gara tra A.S.D. Mediterranea Nizza e A.S.D. Messana, valida per il Campionato di 1 Categoria siciliana, Girone E. Alla fine della predetta partita, subito dopo il triplice fischio, il direttore di gara veniva aggredito da parte di alcuni giocatori e tesserati della Mediterranea Nizza. In particolare, da quanto si legge, tra l’altro, nel supplemento di gara, l’arbitro veniva dapprima minacciato e strattonato e, quindi, «aggredito con ripetuti pugni violenti alla testa». Il direttore di gara riusciva «a vedere che gli aggressori avevano tutti la maglia del Nizza» e tra questi riconosceva «solamente il sig. De Salvo Giuseppe n. 10 Nizza che precedentemente, dopo il triplice fischio, si toglieva la maglia di gioco e con l’intento di non farsi riconoscere si avvicinava con atteggiamenti minacciosi e stringendomi anche lui dai fianchi e colpendomi con pugni violenti sulla schiena e ripetuti calci alle caviglie». Segnala, ancora, l’arbitro che «grazie all’aiuto di alcuni giocatori» della Mediterranea Nizza «alcuni sostenitori della squadra Mediterranea Nizza riuscivano ad entrare nel terreno di gioco. Quest’ultimi correvano verso di me con aria minacciosa e urlando di ammazzarmi. Fortunatamente però non venivano a contatto diretto con me grazie all’intervento di alcuni giocatori e dirigenti ospiti. In questo frattempo i giocatori della squadra di casa e specificatamente il capitano Gregorio Sergio n. 4 di maglia, invece di tutelarmi in qualità di capitano della squadra Nizza, mi minacciava dicendomi che non sarei uscito dal campo». In relazione a tali fatti, meglio descritti nel referto di gara, il Giudice sportivo territoriale irrogava la sanzione della squalifica fino al 30.11.2019 a carico dei ricorrenti sigg.ri Giuseppe De Salvo e Sergio Gregorio. Avverso il suddetto provvedimento sanzionatorio la società Mediterranea Nizza proponeva ricorso. L’appello, però, veniva rigettato, «con conseguente conferma», si legge nell’odierna istanza di revisione, «della decisione relativa alla gravissima squalifica inflitta ai ricorrenti». Con unico atto i calciatori Giuseppe De Salvo e Sergio Gregorio, come rappresentati e difesi, propongono ora istanza di revisione. Lamentano, anzitutto, i due ricorrenti che la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha ingiustamente rilevato «l’inammissibilità di alcune richieste istruttorie avanzate dalla Società reclamante perché non consentite dalle norme del codice di giustizia sportiva. Era stato richiesto tra l’altro, nell’occasione, che venisse disposta l’audizione delle forze dell’ordine intervenute e dell’Osservatore degli arbitri presente sig. Velardi». Ritengono i ricorrenti che «i fatti, così come riportati dall’arbitro, risultano smentiti da documenti provenienti da pubblici ufficiali». In particolare, deducono i ricorrenti, alcuni giorni addietro gli stessi «sono venuti in possesso di una annotazione di servizio redatta in data 5.2.2015 dal Corpo di Polizia Municipale di Nizza di Sicilia avente per oggetto “i fatti occorsi in data 30.11.2014 a seguito partita di calcio disputata tra la A.S.D. Mediterranea Nizza e l’A.S.D. Messana”». Orbene, ritengono i ricorrenti che detta annotazione sia «estremamente interessante perché riporta una descrizione dei fatti affatto diversa rispetto a quella contenuta nel referto arbitrale», in quanto «i verbalizzanti, nelle persone del Comm. Giovanni Bolena, Comandante del Corpo di Polizia Municipale, e dell’Ass. Antonio Forzini rilevano anzitutto che, nella data anzidetta (30.11.2014), durante il turno di servizio pomeridiano, alle ore 16.30 circa, venivano allertati dalla locale Stazione dei Carabinieri di Roccalumera in merito a tafferugli che vedevano coinvolto l’arbitro dell’incontro di calcio di cui sopra e la tifoseria locale. I Vigili, pertanto, si recavano prontamente sui luoghi ove rilevavano “un vivace e colorito coro di protesta”; dopo di chè, aperto il cancello di ingresso, entravano all’interno degli spogliatoi per sincerarsi delle condizioni dell’arbitro. Nel locale riservato all’arbitro, che i verbalizzanti identificavano nella persona del sig. Riccardo Castiglione, veniva espressamente chiesto a quest’ultimo se avesse subito aggressioni e/o riportato lesioni. L’annotazione riferisce, a questo punto, che “il Direttore di gara, rincuorato dalla nostra presenza, con assoluta calma, rispondeva di no, mentre su nostra richiesta i sigg.ri Briguglio e Parisi riferivano che la loro presenza all’interno del camerino riservato all’arbitro era finalizzata a garantire la incolumità dello stesso». Nel medesimo senso, proseguono i ricorrenti, gli stessi militari dell’Arma dei Carabinieri giunti sul posto in occasione della segnalata aggressione, hanno riferito che «specificamente interrogato», dagli stessi, «su eventuali aggressioni subite, e più in particolare se volesse sporgere querela contro alcuno, l’arbitro ha risposto negativamente». Orbene, ritengono i due ricorrenti che da quanto detto «il contenuto del referto arbitrale viene chiaramente e clamorosamente smentito da atti ufficiali provenienti da Organi pubblici e non può certamente valere come elemento per consentire il mantenimento della gravissima sanzione irrogata». Concludono, dunque, i ricorrenti chiedendo che l’adita Corte federale di appello voglia disporre la revisione della decisione della Corte sportiva territoriale per la Sicilia «nella parte in cui ha irrogato la sanzione della squalifica fino al 30.11.2019 dei ricorrenti Giuseppe De Salvo e Sergio Gregorio». Riunitasi nella seduta tenutasi in data 16 aprile 2015 questa Corte ha assunto la decisione di cui al dispositivo per i seguenti MOTIVI L’art. 39, comma 2, C.G.S. stabilisce che «la Corte Federale di Appello può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio». Aderendo a quanto affermato in precedenti decisioni della Corte di Giustizia Federale, questo Collegio ritiene che, in sede di ricorso per revisione del processo ex art. 39, comma 2, C.G.S. la questione che in via logicamente preliminare deve essere affrontata riguardi la verifica in termini di ammissibilità del ricorso. Infatti, anche il procedimento di revisione, come quello per revocazione disciplinato dalla norma di cui al comma 1 del predetto articolo 39, contempla il doppio momento: quello dell’ammissibilità e, quello ulteriore, successivo ed eventuale, della rescindibilità, nella prospettiva della rimozione della decisione oggetto del ricorso per revisione. Le sezioni unite della Corte di Giustizia Federale hanno, in particolare, affermato che «la struttura letterale e la stessa impostazione finalistica della norma federale ricalcano quelle che il codice di procedura penale disciplina all’art. 630: è, allora, inevitabile che la norma processualpenalistica costituisca lo sfondo di riferimento anche per il giudizio sportivo, non ravvisandosi ragioni per affermare una applicazione derogatoria, attesa la sostanziale identità delle condizioni al cui ricorso è subordinato l’utile esperimento del rimedio» (Corte di Giustizia Federale, Com. Uff. n. 190/CGF del 20.5.2009). Ora, le ipotesi di cui alle lett. a), c), e d) dell’art. 630 c.p.p. descrivono le medesime ipotesi recepite dall’art. 39, comma 2, C.G.S., riferendosi rispettivamente: al caso di inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento della pronuncia soggetta a revisione con quelli stabiliti in altre sentenze irrevocabili promananti dal plesso giurisdizionale ordinario o speciale; al caso di sopravvenienza di nuove prove risolutive; all’accertamento della dipendenza della condanna dalla dimostrata falsità in atti o in giudizio. Orbene, questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dai suddetti orientamenti e, dunque, sulla base dell’applicazione dei prima in sintesi riferiti criteri ermeneutici, ritiene che i ricorsi di cui trattasi non riescano a superare il vaglio di ammissibilità di cui si è detto. Infatti, la fattispecie non rientra nell’ipotesi della «inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile», né in quella della «acclarata falsità in atti o in giudizio». Occorre, allora, verificare se possa farsi rientrare nel caso di sopravvenienza di nuove prove risolutive. In tal ottica, per quanto rileva ai fini del presente procedimento rileva, occorre verificare se la nota della Polizia municipale posta a base del ricorso per revisione, sola o alla luce degli ulteriori elementi probatori già esaminati nel corso del processo sportivo di primo e secondo grado, rappresenti una prova tale da dimostrare «che il sanzionato doveva essere prosciolto». Insomma, il giudice della revisione deve preliminarmente verificare l’attitudine dimostrativa delle nuove prove, congiuntamente alle prove del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento. Ebbene, un’attenta lettura dell’anzidetta nota, anche alla luce delle ulteriori considerazioni riferite nel ricorso proposto dai sigg.ri De Salvo e Gregorio, conduce a ritenere che il contenuto della stessa non sia tale da poter condurre, in un eventuale processo di revisione, al proscioglimento degli stessi. Infatti, a prescindere dal fatto che la nota di cui trattasi risulta datata 5.2.015, ossia oltre 2 mesi dopo i fatti in ordine ai quali i ricorrenti sono stati sanzionati, la stessa non può essere ritenuta una prova “risolutiva”. Del resto, il personale della polizia municipale è intervenuto successivamente ai fatti segnalati dal direttore di gara nel proprio referto e, dunque, non ha potuto assistere direttamente e personalmente ai fatti medesimi, potendo, invece, soltanto riportare la situazione trovata al momento dell’intervento e riferire di alcune dichiarazioni del medesimo arbitro. In altri termini, il contenuto della nota municipale non si pone in inconciliabile contrasto con quanto affermato nel referto del direttore di gara, non disvelando così la sua asserita capacità dimostrativa necessaria per dare ingresso alla fase rescindente del giudizio di revisione. Alla luce della nota di cui trattasi sarebbero stati, probabilmente, utili ulteriori accertamenti istruttori, ammissibili, però, soltanto nell’ambito dei due gradi ordinari del giudizio sportivo, essendo, invece, preclusi nel processo di revisione e, comunque, nella fase della preliminare valutazione in termini di ammissibilità dello stesso. Per questi motivi i ricorsi proposti dai sigg.ri Giuseppe De Salvo e Sergio Gregorio devono essere dichiarati inammissibili. Per questi motivi la C.F.A. preliminarmente riuniti i ricorsi 1 e 2, li dichiara inammissibili. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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