F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 16 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SALVATORE BARRAVECCHIA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; – AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., (NOTA N. 5199/108 PF14-15 DP/FDA DEL 22.1.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 372/TFT 25 del 24.2.2015).

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 16 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SALVATORE BARRAVECCHIA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., (NOTA N. 5199/108 PF14-15 DP/FDA DEL 22.1.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 372/TFT 25 del 24.2.2015). La A.C.D. Città di Vittoria ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul Com. Uff. n. 372 del 24.2.2015 con la quale veniva inflitta al sig. Salvatore Barravecchia, in qualità di presidente e legale rappresentante della ricorrente “la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19.1 lett. h) C.G.S. per mesi 2 alla società A.C.D. Città di Vittoria a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di € 300,00”. Tale decisione è stata presa a seguito di deferimento da parte della Procura Federale nei confronti del sig. Salvatore Barravecchia “per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S., per non aver pagato all’allenatore, sig. Leonardo Pellegrino, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo del 21.6.2014 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia” e nei confronti della società A.C.D. Città di Vittoria “per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto”. Avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale ha proposto impugnazione la A.C.D. Città di Vittoria deducendo che il sig. Barravecchia Salvatore all’epoca dei fatti non risultasse nell’organigramma societario presidente della ricorrente e chiedendo pertanto l’annullamento della sanzione irrogata allo stesso e della ammenda per la società. La Corte Federale di Appello rileva che il ricorso avverso la sentenza del Tribunale Federale Territoriale non è stato trasmesso alla Procura Federale. Per questi motivi la C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Soc. A.C.D. Città di Vittoria di Vittoria (Ragusa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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