• Stagione sportiva: 2014/2015
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 16 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO SIG. ARCADI ESPOSITO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 12 DA SCONTARE NEL MOMENTO IN CUI DOVESSE TESSERARSI A QUALSIASI TITOLO PRESSO LA F.I.G.C., INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 E 3, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 43, COMMA 2 REGOLAMENTO L.N.D. E AGLI ARTT. 29 E 94, COMMA 1, LETT. A) N.O.I.F. (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 35 dell’11.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 16 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO SIG. ARCADI ESPOSITO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 12 DA SCONTARE NEL MOMENTO IN CUI DOVESSE TESSERARSI A QUALSIASI TITOLO PRESSO LA F.I.G.C., INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 E 3, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 43, COMMA 2 REGOLAMENTO L.N.D. E AGLI ARTT. 29 E 94, COMMA 1, LETT. A) N.O.I.F. (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 35 dell’11.3.2015)
Con atto, spedito in data 18.3.2015, il Sig. Arcadi Esposito ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna (pubblicata sul Com. Uff. n. 35 dell’11.3.2015) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, è stata irrogata la sanzione della squalifica per 12 (dodici) mesi da scontare nel momento in cui dovesse tesserarsi a qualsiasi titolo presso la F.I.G.C.. La decisione, impugnata con l’atto di reclamo, ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Arcadi Esposito (all’epoca dei fatti tesserato per la soc. Pol. Sampolese) della violazione dell’art. 1, comma 1 (testo previgente) ora trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 3, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 43, comma 2, del Regolamento della L.N.D. ed agli artt. 29 e 94, comma 1, lett. a) delle N.O.I.F., per avere sottoscritto un accordo economico – mediante scrittura privata – con il quale la soc. Pol. Sampolese si impegnava a versargli, per la stagione sportiva 2013/2014, la somma complessiva di € 3.200,00 (€ 400 x 8 mensilità), e per non essersi presentato al collaboratore della Procura Federale, pur essendo stato regolarmente convocato a mezzo telegramma per il giorno 17.9.2014. Con i motivi di ricorso, il reclamante chiede l’integrale annullamento della sanzione inflitta ovvero la riduzione della stessa. Il ricorso in epigrafe è fondato in relazione al primo motivo con il quale è stata eccepita la violazione del termine per la pronuncia di primo grado previsto dall’art. 34-bis del C.G.S.. L’art. 34 bis C.G.S. prevede che entro 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare l’Organo di giustizia competente per il primo grado debba pronunciare la sua decisione. Non si tratta quindi di un termine di prescrizione che estingue l’illecito disciplinare ma di un termine di decadenza della potestas iudicandi degli Organi di giustizia federale. Tale termine non può che decorrere dal momento in cui il deferimento viene concretamente proposto e mette quindi l’Organo di giustizia in condizione di esercitare la potestas iudicandi (cfr., in tali termini, Corte d’Appello Federale - Sezioni Unite, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 44/CFA del 14.4.2015 e Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, decisione pubblicata sul C.U. n. 30/TFN del 17.2.2015). Nel caso di specie, il termine di cui all’art. 34-bis del C.G.S. ha iniziato a decorrere dal 29.10.2014, data del deferimento della Procura Federale, ed era ampiamente decorso allorché è intervenuta, in data 9.3.2015, la pronuncia del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna. Per questi motivi la C.F.A. accoglie l’eccezione preliminare di violazione dell’art. 34 bis C.G.S. del ricorso come sopra proposto dal Sig. Arcadi Esposito e, per l’effetto, dichiara estinto il procedimento. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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4. RICORSO SIG. ARCADI ESPOSITO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 12 DA SCONTARE NEL MOMENTO IN CUI DOVESSE TESSERARSI A QUALSIASI TITOLO PRESSO LA F.I.G.C., INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 E 3, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 43, COMMA 2 REGOLAMENTO L.N.D. E AGLI ARTT. 29 E 94, COMMA 1, LETT. A) N.O.I.F. (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 35 dell’11.3.2015)"