F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GREA ALESSIO SEGUITO GARA MELFI/FOGGIA DEL 24.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GREA ALESSIO SEGUITO GARA MELFI/FOGGIA DEL 24.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015) Con comunicazione del 30.01.2014, la società Foggia Calcio ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 118/DIV del 27.01.2015 con la quale è stata disposta a carico del calciatore Grea Alessio la squalifica di 3 giornate effettive di gara in relazione alla gara Melfi/Foggia del 24.01.2015, “per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco; per avere, all’atto del provvedimento di espulsione, rivolto all’Arbitro un’espressione offensiva”. La Segreteria della Corte Sportiva d’Appello, in data 2.2.2015, ha quindi trasmesso alla reclamante la copia degli atti ufficiali di gara. Con atto del 9.2.2015, la società reclamante ha precisato i motivi del proprio reclamo chiedendo conclusivamente la riduzione della sanzione a 2 giornate di squalifica. Sostiene la reclamante che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo sarebbe eccessivamente gravosa e severa. Per l’episodio del colpo inferto a un avversario, dal rapporto arbitrale si evince chiaramente il carattere istintivo del gesto e l’assenza di qualunque intento lesivo, tanto che l’avversario poteva tranquillamente proseguire la gara. Condotta, quindi, non sussumibile nella fattispecie della violenza quanto, piuttosto, in quella meno grave, dell’antisportività considerata anche l’assenza di conseguenze lesive. Del pari l’espressione che il Grea ha rivolto all’arbitro, può ricondursi ad una semplice manifestazione di protesta che mirava esclusivamente a esternare, in modo un po’ troppo colorito, il disappunto per alcune decisioni non condivise; frasi non connotate da offensività. La Corte ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato. Appare congruo, quindi ridurre la sanzione inflitta per i comportamenti descritti a 2 giornate effettive di gara. Per questi motivi, la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio di Foggia riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Grea Alessio a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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