F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 124/CSA del 10 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY OFF “SERIE A2” SECONDO TURNO CARLISPORT COGIANCO/AUGUSTA 1986 DEL 15.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 733 del 18.5.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 124/CSA del 10 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY OFF “SERIE A2” SECONDO TURNO CARLISPORT COGIANCO/AUGUSTA 1986 DEL 15.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 733 del 18.5.2015)
Con atto del 19.5.2015, la Società A.S.D. Augusta 1986 preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 733 del 18.5.2015 della predetta Divisione) con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla Società Carlisport Cogianco C5, era stata disposta la disputa dell’incontro di calcio a 5 Carlisport Cogianco C5/Augusta del 15.5.2015. Tale decisione era stata motivata con il fatto che “la partita di che trattasi non è stata disputata per il diniego formulato dalla questura di Genzano all’utilizzo dell’impianto, in quanto non era stato esibito alla autorità richiedente il relativo certificato di agibilità dell’impianto medesimo”; fattispecie che, a giudizio del Giudice Sportivo “non rientra tra le ipotesi che possano dare luogo a responsabilità oggettiva, in quanto la mancata produzione del documento richiesto dall’autorità di Polizia fa carico esclusivamente al Sindaco del comune di Genzano, non investendo minimamente responsabilità alcuna a carico della società Carlisport Cogianco”. Alla luce delle predette motivazioni, il Giudice Sportivo, ha ritenuto che “ricorrono nella fattispecie sufficienti elementi per dichiarare la sussistenza di una causa ostativa alla disputa dell’incontro”. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio, la Società reclamante faceva pervenire, in data 19.5.2015, i motivi di reclamo. Parte reclamata controdeduceva in ordine ai motivi di reclamo, chiedendone il rigetto. All’esito della riunione, tenutasi in data 29.5.2015, questa Corte, alla luce degli atti e della discussione dei difensori delle parti, pronunciava ordinanza istruttoria con la quale trasmetteva gli atti alla Procura Federale perché questa verificasse “se, ed eventualmente quando, la società reclamata sia stata portata a conoscenza della carenza di disponibilità della struttura anche prima del giorno in cui la gara si sarebbe dovuta disputare”. In data 9.6.2015, la Procura Federale rimetteva a questa Corte gli esisti della disposta istruttoria, evidenziando, in particolare, che “Per quanto riguarda la Società Carlisport Cogianco la stessa, come da apposita attestazione del Dirigente del Commissariato Distaccato di P.S. di Genzano di Roma, è stata portata a conoscenza della vicenda nel pomeriggio del giorno 15.5.2015”. La Società A.S.D. Augusta 1986 faceva pervenire, in data 9.6.2015, una memoria difensiva, insistendo nell’accoglimento del reclamo. 2 Alla riunione, tenutasi in data 10.6.2015, era presente il difensore della società Carlisport Cogianco C5 che ha insistito per il rigetto del reclamo. Il reclamo è infondato per le ragioni che seguono. Questa Corte evidenzia che la disciplina federale di riferimento, costituita dalle previsioni contenute nel Com. ffU. n. 909 del 16.6.2014 della Divisione Calcio a 5 della L.N.D. (richiamato dal Com. Uff. n. 1 della Stagione Sportiva 2014/2015) prevede espressamente che, ai fini dell’iscrizione al Campionato nazionale di serie A2 della Divisione Calcio a 5, le società debbono depositare, tra gli altri documenti, “la dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Presidente e Legale Rappresentante, in merito alla sicurezza ed agibilità anche nell’eventualità che gli organi preposti assumano particolari disposizioni in relazione all’utilizzo dell’impianto ed all’effettuazione delle medesime gare”. Con la sottoscrizione della predetta dichiarazione di responsabilità, il Presidente e legale rappresentante della società e, tramite esso, la stessa Società “dichiara di assumersi ogni responsabilità in merito alle gare che saranno disputate presso l’impianto….. in modo specifico ai fini della sicurezza ed agibilità anche nell’eventualità che gli organi preposti assumano particolari disposizioni in relazione all’utilizzo dell’impianto ed all’effettuazione delle medesime gare”. Tale dichiarazione è stata regolarmente sottoscritta dal Presidente della società Carlisport Cogianco C5 ed è agli atti del presente procedimento. Ad avviso di questa Corte, la predetta previsione non può che essere intesa nel senso che sulla società ospitante grava l’obbligo di assicurare, per tutta la durata del Campionato, la sicurezza e agibilità dell’impianto nel quale dovranno essere disputate le gare. Di ciò è conferma il fatto che, sempre nell’ambito federale ma con riferimento ad altro settore calcistico, la previsione in argomento è stata ulteriormente riempita di contenuto, onerando le società, al momento dell’iscrizione al Campionato, di trasmettere agli Organi federali la licenza di agibilità dell’impianto, rilasciata dall’apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli (cfr. Com. Uff. n. 30 del 16.10.2014 del Comitato Regionale Campania della L.N.D. della F.I.G.C.). Ciò posto, questa Corte ritiene, tuttavia, che per potere affermare la responsabilità di una Società per non avere assolto di cui più sopra, con conseguente sanzione della perdita sportiva della gara non disputatasi per inagibilità dell’impianto, occorra verificare che la società sia stata posta in grado, in concreto, di assumere tutte le iniziative che, secondo i canoni della ordinaria diligenza, sarebbero state in grado di assicurare la disputa della gara. Orbene, nel caso di specie, tale verifica ha dato esito negativo. Come si evince, infatti, dalle risultanze degli accertamenti effettuati dalla Procura Federale in esecuzione dell’ordinanza istruttoria, adottata da questa Corte, il Commissariato Distaccato di P.S. di Genzano ha richiesto, in data 14.5.2015, al Comune di Genzano il provvedimento autorizzatorio relativo all’agibilità del Palazzetto dello Sport “Gino Cesaroni; richiesta che veniva riscontrata dal Comune nella medesima data del 14.5.2015, con l’invio del solo certificato di idoneità statica del Palazzetto. Della predetta interlocuzione, la società Carlisport Cogianco C5 non ha avuto alcuna conoscenza, né diretta (ovvero dagli Organi di P.S.) né indiretta (dal Comune di Genzano); una circostanza, quest’ultima, che non ha, pertanto, consentito, nel caso concreto, alla predetta Società di attivarsi (per esempio, ricercando tra i propri atti l’eventuale copia della licenza di agibilità) al fine di garantire l’agibilità dell’impianto, in assolvimento di quell’obbligo assunto con la dichiarazione di responsabilità più sopra richiamata. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Augusta 1986 di Augusta (Siracusa) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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