F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/TFN del 26 Giugno 2015 (98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa – (nota n. 5895/1267 pf12-13 SP/blp del 10.2.2015). (134) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa – (nota n. 6996/207 pf13-14 SP/gb del 6.3.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/TFN del 26 Giugno 2015 (98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa - (nota n. 5895/1267 pf12-13 SP/blp del 10.2.2015). (134) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa - (nota n. 6996/207 pf13-14 SP/gb del 6.3.2015). Con provvedimento del 10.2.2015 la Procura federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Igor Campedelli, all’epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cesena Spa; per rispondere: a) della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti – art. 1 bis del vigente CGS - e dell’art. 8, comma 2 del CGS, in relazione all’art. 80 delle NOIF, per avere sottratto risorse finanziarie della Società AC Cesena Spa – pari a € 1.025.700 - a vantaggio della Società controllante indiretta Opera Spa, senza alcuna giustificazione economica per la Società calcistica, così determinando un progressivo ingente impoverimento economico-patrimoniale dell’AC Cesena e contestualmente aumentando la posizione debitoria della medesima Società nei confronti dei terzi creditori sociali, in violazione del principio di corretta gestione e in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti gli appartenenti all’Ordinamento sportivo; 2) la Società AC Cesena Spa; per rispondere a titolo di: - responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Igor Campedelli, all’epoca dei fatti, legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cesena Spa; Con ulteriore provvedimento del 6.3.2015 la Procura federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Igor Campedelli, all’epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cesena Spa; per rispondere: a) della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti – art. 1 bis del vigente CGS - e dell’art. 8, comma 2 del CGS vigente all’epoca dei fatti – art. 8, comma 2 del vigente CGS - in relazione all’art. 19 dello Statuto federale ed all’art. 80 delle NOIF, per avere sottratto risorse finanziarie della Società AC Cesena Spa a vantaggio delle Società Villa Turi Srl, senza alcuna giustificazione economica per la Società calcistica, mediante la stipulazione dei contratti indicati nelle premesse (contratto in data 25.8.2010 con la Società Villa Turi Srl; contratto in data 20.5.2011 con la Società Villa Turi Srl; contratto in data 20.6.2010 con la Società Villa Turi Srl). Così determinando un impoverimento economico-patrimoniale dell’AC Cesena e contestualmente aumentando la posizione debitoria della medesima Società nei confronti dei terzi creditori sociali, in violazione del principio di corretta gestione e in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti gli appartenenti all’Ordinamento sportivo; 2) la Società AC Cesena Spa; per rispondere a titolo di: - responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Igor Campedelli, all’epoca dei fatti, legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cesena Spa; Il patteggiamento Alla riunione del 9.4.2015 disposta la riunione dei suddetti procedimenti, il Sig. Igor Campedelli, la Società AC Cesena Spa tramite i propri legali, con la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale, in data 14.5.2015, ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Igor Campedelli e la Società AC Cesena Spa tramite i propri legali hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Igor Campedelli, sanzione della inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS e tenendo conto della continuazione con la seconda violazione contestata, a mesi 10 (dieci); pena base per la Società AC Cesena Spa, sanzione della ammenda di € 60.000,00 (€ sessantamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS e tenendo conto della continuazione con la seconda violazione contestata, a € 52.000,00 (€ cinquantaduemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 10 (dieci) a carico del Sig. Igor Campedelli; - ammenda di € 52.000,00 (€ cinquantaduemila/00) a carico della Società AC Cesena Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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