F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/TFN del 26 Giugno 2015 (145) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AGOSTINO FANTON (Fallimento Società San Paolo Padova Srl) – (nota n. 7804/1063 pf13-14 AM/ma del 23.3.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/TFN del 26 Giugno 2015 (145) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AGOSTINO FANTON (Fallimento Società San Paolo Padova Srl) - (nota n. 7804/1063 pf13-14 AM/ma del 23.3.2015). Con provvedimento del 23.3.2015 la Procura federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare: - il Sig. Agostino Fanton, amministratore unico dal 1° luglio 2013 al 30 maggio 2014 e membro del consiglio direttivo con la qualifica di vice Presidente nella stagione sportiva 2011/12, di consigliere nella stagione sportiva 2012/13 e di vice presidente e amministratore delegato nella stagione sportiva 2013/14 del San Paolo Padova Srl per le seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del CGS della F.I.G.C.), in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver causato la mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale e il conseguente fallimento del San Paolo Padova Srl, e in particolare per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, nei punti A1, A2, A3, A4, B1, B2, C1, C2, C3; b) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del CGS della F.I.G.C.) per non aver redatto, approvato e depositato il bilancio ufficiale al 31 dicembre 2013, condotta specificatamente descritta nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, nel punto C2. Il patteggiamento Alla riunione del 29.4.2015 il Sig. Agostino Fanton con la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale, in data 14.5.2015, ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Agostino Fanton ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Agostino Fanton, sanzione della inibizione di mesi 30 (trenta) e ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 20 (venti) ed € 1.000,00 (€ mille/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 20 (venti) e ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) a carico del Sig. Agostino Fanton; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it