F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all.: Cristiano CALERI / U.S. D. RIGNANESE ( 1 1/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015
VERTENZA: all.: Cristiano CALERI / U.S. D. RIGNANESE
( 1 1/45)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI
Con ricorso del 9/07/2014, l'allenatore di base Uefa "B" Cristiano CALERI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della U.S.D. RIGNANESE il pagamento della somma di € 3.800,00, a saldo delle sue spettanze, stagione sportiva 2013/2014, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Nel ricorso l'allenatore Cristiano Caleri nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 8/08/2013, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, U.S.D. Rignanese, partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Toscana della Lnd, si era impegnata a corrispondergli, per la conduzione tecnica della prima squadra, un compenso annuo di
€ 6.400,00, da pagarsi in otto rate, di € 800,00 cadauna, scadenti tutte al 15 di ogni mesi a partire
dal settembre 2013 e fino ad aprile 2014, oltre al rimborso spese di viaggi, cosi come da legge.
Il ricorrente ha, altresì, comunicato di essere stato esonerato in data 2/12/2013.
Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 13/10/2014, ha richiesto alla
Società U.S.D. Rignanese di inviare le proprie controdeduzioni scritte, allegando tutte le ricevute dei pagamenti effettuati in favore del tesserato e la copia del contratto economico, nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata di copia delle suddette anche al ricorrente, ed all'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
La convenuta, in riscontro alla sopracitata missiva, ha contro dedotto affermando di aver corrisposto al sig. Cristiano Caleri, per l’annata 2013/2014, la somma di € 2.600,00 ed a dimostrazione del suo assunto ha allegato copia del contratto sottoscritto dalle parti in data 8/08/2013, e copie di quattro ricevute di pagamento, intestate al ricorrente, relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2013.
La convenuta ha, infine, comunicato che la somma di € 3.800,00 da versare al sig. Caleri sarà corrisposta entro il 31/12/2014, come da accordo verbale intervenuto tra le parti.
Il ricorrente, in riscontro alla nota della Società, ha contestato l'accordo verbale per il differimento del pagamento della somma di € 3.8000,00, alla data del 31/12/2014, comunicando, altresì, che da molto tempo ha interrotto i rapporti con la Società e, pertanto, insiste nella sua richiesta di pagamento del dovuto.
Il Comitato Regionale Toscana della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha provveduto all’invio del contratto sottoscritto dall’allenatore Caleri Cristiano e la Società U.S.D. Rignanese, per la stagione sportiva 2013/2014, con timbro di arrivo presso gli uffici del 9/08/2013. Dall'esame della documentazione in atti il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Caleri Cristiano e meritevole di accoglimento.
Al ricorrente, per stessa ammissione della Società, spettano € 3.800,00, a saldo del premio di
tesseramento, per la stagione sportiva 2013/2014, a cui vanno aggiunti € 17,00 per interessi
equitativamente calcolati, per un totale di € 3.817,00.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Società U.S.D. Rignanese di pagare all'allenatore Cristiano Caleri la somma di € 3.800,00, a saldo di quanto pattuito, per la stagione sportiva 2013/2014, ed € 17.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.817,00, a cui andranno aggiunti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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