F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all.: Moreno MANCINI / Pol. SAN MICHELE ( 13/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all.: Moreno MANCINI / Pol. SAN MICHELE ( 13/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI Con ricorso dell' 11/07/2014, l’allenatore di 3^ categoria Moreno MANCINI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della POLISPORTIVA SAN MICHELE il pagamento della somma di € 4.668,00, a saldo delle sue spettanze, stagione sportiva 2013/2014, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nel ricorso l’allenatore Moreno Mancini, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 26/08/2013, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la Polisportiva San Michele, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Lazio della Lnd, si era impegnata a corrispondergli, per la conduzione tecnica della prima squadra, un compenso annuo di €. 7.000,00, da pagarsi in nove rate, di cui la prima di € 776,00, mentre le restanti otto tutte scadenti al 20 di ogni mesi a partire dal settembre 2013 e fino ad maggio 2014, oltre al rimborso spese di viaggi, così come stabilito dalla Legge.. Il ricorrente ha, altresì comunicato di essere stato esonerato in data 26/11/2013, con comunicazione scritta e di aver percepito solo il rateo di ottobre 2013 per € 780,00 e quello di settembre 2013 per € 776,00 per un totale di € 1.556,00. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 13/10/2014, ha invitato la Società Polisportiva San Michele ad inviare le proprie controdeduzioni scritte, allegando tutte le ricevute dei pagamenti effettuati in favore del tesserato e la copia del contratto economico, nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata di copia delle suddette anche al ricorrente, ed all'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Da verifica effettuata sul sito di Poste Italiane Cerca Spedizione, e emerso che la sopra citata raccomandata, n. 151184176563, indirizzata alla Società Polisportiva San Michele, e stata presa in carico dall'ufficio accettazione di Roma, in data 14/10/2014, mentre 1'esito della spedizione risulta consegnato dal portalettere del centro di Latina CDM al destinatario, in data 16/10/2014. La convenuta nulla ha ritenuto di comunicare a questo Collegio Arbitrale su quanto richiesto. Il Comitato Regionale Lazio della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha trasmesso la copia del contratto, sottoscritto dal ricorrente Mancini Moreno e dal rappresentante della Polisportiva San Michele, in data 26/08/2013, per la stagione sportiva 2013/2014, inviato con raccomandata del 27/08/2013 e recante il timbro di arrivo del 29/08/2013. Dall'esame della documentazione in atti il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Mancini Moreno e meritevole di accoglimento. Al ricorrente spettano € 4.668,00, a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2013/2014, a cui vanno aggiunti € 21,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.689,00. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Società Polisportiva San Michele di pagare all'allenatore Moreno Mancini la somma di € 4.668,00, a saldo di quanto pattuito, per la stagione sportiva 2013/2014, ed € 21.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €.4.689,00 a cui andranno aggiunti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto del termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e del CGS.
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