F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA : all. Renato MANCINI / ASD SAMBIASE LAMEZIA 1923 (15/45) ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Valerio BERNADI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015
VERTENZA : all. Renato MANCINI / ASD SAMBIASE LAMEZIA 1923
(15/45)
ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Valerio BERNADI
L'allenatore dilettante Renato Mancini,in data 11 luglio 2014,ha presentato un ricorso nei confronti dell'ASD Sambiase Lamezia 1923,con il quale richiede il pagamento del residuo di quanto
concordato originariamente,con l'accordo economico stipulato con la predetta Società in data 9
luglio 2012 e relativo alla stagione sportiva 2012/2013.
Va preliminarmente osservato,e ciò precluderà ogni inutile valutazione dei fatti nel merito,che la domanda non e stata tempestivamente proposta e che pertanto va dichiarata la prescrizione del diritto azionato. Il ricorso difatti,inoltrato 1' 11 luglio 2014 e relativo a controversia inerente la
stagione 2012/2013,supera il previsto termine perentorio del completamento della stagione
successiva per la proposizione delle azioni inerenti le rivendicazioni ed i diritti di natura
economica,che nella fattispecie corrisponde al 30 giugno 2014.E cio come e noto,ai sensi dell'art.25
-3 del CGS.
a ricorso andava pertanto proposto non oltre la scadenza del termine della stagione sportiva successiva.
.a domanda pertanto,ai sensi della richiamata previsione normativa,va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta e come tale prescritta.
PQM
Il Collegio Arbitrale,definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Renato Mancini,la dichiara inammissibile per intervenuta prescrizione. La presente delibera e inappellabile.
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