F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all. Francesco ESPOSITO / Pol.VIGGIANO (16/45) ARBITRI:sigg. Sergio FINCATTI e Sara QUINTILIANI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all. Francesco ESPOSITO / Pol.VIGGIANO (16/45) ARBITRI:sigg. Sergio FINCATTI e Sara QUINTILIANI Con ricorso del 11/07/2014 l'allenatore di Base Uefa B Francesco ESPOSITO, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C, ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della Polisportiva VIGGIANO il pagamento della somma di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta) a saldo del premio di tesseramento, oltre agli interessi di mora, nonché del risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente ha allegato copia della scrittura privata, sottoscritta in data 26/08/2013 con il legale rappresentante della Polisportiva Viggiano da cui si evince che per l'attività di allenatore della squadra partecipante al Campionato Juniores Regionale Basilicata della Lnd per la stagione sportiva 2013/14, avrebbe dovuto percepire un compenso annuo di € 2.500,00 (duemilacinquecento) da pagarsi in due rate di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta) cadauna con scadenza al 31/12/2013 e 10/06/2014. Il ricorrente lamenta il mancato pagamento della seconda rata di € 1.250,00 in quanto precisa che in una prima istanza datata 30/04/2014 gli e stato riconosciuto la prima scadenza prevista in contratto vale a dire 1.250,00 oltre ad € 4.732,08 per spese viaggi documentati nonché di interessi di mora e quelli che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Con raccomandata del 13 ottobre 2014, il Segretario del Collegio Arbitrale, invita la Società Pol. Viggiano a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Francesco Esposito ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni. Il Comitato Regionale Basilicata della LND, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia dell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2013/2014, sottoscritto tra le parti in questione e depositato presso i loro uffici in data 28/08/2013 . Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti e le argomentazioni esposte, considerato altresì che la Polisportiva Viggiano nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso proposto dal sig. Francesco Esposito, meritevole di accoglimento PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Società Polisportiva Viggiano di corrispondere all'allenatore Francesco Esposito la somma di € 1.250 (duemilacinquecento) quale saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/14 ed € 10 per interessi di mora equitativamente calcolati per un totale di 1.260,00 ( milleduecentosessanta ). L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.- Nulla infine e dovuto per il risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova del medesimo, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 della NOIF e del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it