F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all. Simone BANCHIERI / USD NOVESE srl ( 18/45) ARBITRI: Mariano SILVELLO e Pasquale GIAMPAGLIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all. Simone BANCHIERI / USD NOVESE srl ( 18/45) ARBITRI: Mariano SILVELLO e Pasquale GIAMPAGLIA Con ricorso del 17 luglio 2014, l'allenatore professionista Simone Banchieri iscritto nei ruoli federali del Settore Tecnico, dichiarava di aver assunto la responsabilità di allenatore della prima squadra per la società USD Novese, compagine militante nel campionato di serie D, Girone A, per la stagione sportiva 2013/14. In virtù di quanto esposto la società si era impegnata a corrispondere al ricorrente la somma di euro 25.000,00 come premio di tesseramento, il tutto concordato e sottoscritto da un accordo economico regolarmente depositato presso il Comitato di competenza. In data 2 dicembre 2013 la società USD Novese comunicava all'allenatore 1'esonero dall'incarico, il quale replicava di restare a disposizione fino al termine della stagione. Il signor Banchieri Simone confermava inoltre di aver percepito ad oggi la somma di euro 8.045,00 nel c orso dell'anno 2013, ed euro 9.800,00 nel 2014 per un totale di euro 17.845,00. Alla luce di quanto esposto chiede a questo Collegio perché faccia obbligo alla società al pagamento della somma di euro 3.130,00 a saldo del premio di tesseramento al netto delle ritenute non corrisposto, oltre ad euro 2.083,00 come indennità di fine contratto, oltre agli interessi di mora. In data 27 ottobre 2014 il Segretario di questo Collegio invitava la società a fornire le proprie controdeduzioni, senza ricevere alcuna risposta. Il Collegio esaminata la documentazione agli atti dichiara il ricorso parzialmente accolto, in quanto l'indennità richiesta di fine contratto non e contemplata negli accordi federali dei dilettanti. PQM Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso del sign. Banchieri Simone e fa obbligo alla società USD Novese al pagamento in suo favore di euro 3.130,00 a saldo del premio di tesseramento non percepito, oltre ad euro ad euro 35,00 quali interessi calcolati equitativamente per un totale di euro 3.165,00. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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