F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: Alessio SFERRAZZA / SCD Sporting RACALMUTO ( 19/45) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Pasquale GIAMPAGLIA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015
VERTENZA: Alessio SFERRAZZA / SCD Sporting RACALMUTO
( 19/45)
ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Pasquale GIAMPAGLIA
Con ricorso dell’11luglio 2014, l'allenatore dilettante Alessio Sferrazza iscritto nei ruoli federali
del Settore Tecnico comunicava, di essere stato assunto in qualità di allenatore della prima squadra della Società in indirizzo, partecipante al campionato di Promozione, Girone D del Comitato regionale Sicilia per la stagione sportiva 2013/14. In virtù di quanto sopra la Società Sporting Racalmuto si era impegnata a corrispondere al ricorrente la somma di euro 6.000,00 come premio di tesseramento, suddivisa in quattro rate uguali di euro 1500,00 con scadenza al 15 novembre 2013, 15 dicembre 2013 e 15 febbraio e 15 aprile 2014. Oltre al rimborso spese previsto al punto 2b
dell'accordo economico (di cui fornisce ampia documentazione) sottoscritto dalle parti in data 24/08/ 2013 e regolarmente depositato presso il Comitato di competenza per un totale di euro
2.930,00. Alla luce di quanto sopra l'allenatore chiede a Codesto Collegio di far obbligo alla
Società al pagamento in suo favore della somma totale di euro 8.930,00 mai percepita, oltre agli
interessi di mora.
In data 8 agosto 2014 il Comitato Regione Sicilia tramite comunicato dichiarava che la Società Sporting Racalmuto cessava ogni attività in ambito federale. La Società invitata in data 15 ottobre dal Segretario di questo Collegio a fornire le proprie contro deduzioni nulla ha risposto.
Il Collegio esaminata la documentazione in suo possesso dichiara il ricorso meritevole di
accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo alla Società Sporting Racalmuto di corrispondere all'allenatore Alessio Sferrazza la comma di euro 6.000,00 quale premio di
tesseramento, 2.930,00 quale rimborso spese oltre ad euro 90,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un ammontare complessivo di euro 9.020,00.
La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto del termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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