F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all. Andrea CIARAMELLA / A.S.D. BATTIPAGLIESE (144/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Carlo Geronimo CARDIA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015
VERTENZA: all. Andrea CIARAMELLA / A.S.D. BATTIPAGLIESE
(144/34)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Carlo Geronimo CARDIA
Con ricorso del 15/04/2014, l'avv. Eduardo Chiacchio, legale dell'allenatore
di Base Uefa "B" Andrea CIARAMELLA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della A.S.D. BATTIPAGLIESE, il pagamento della somma di €.8.000,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2013/2014, degli interessi maturati in misura del tasso ufficiale di sconto sino al soddisfo, delle spese legali, oltre il soddisfo di ogni eventuale ulteriore occorrenda. Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, regolarmente sottoscritta dalle parti, in data 01/08/2013, di cui ha allegato copia, la A.S.D. Battipagliese, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti del Dipartimento Interregionale della Lnd, stagione sportiva 2013/2014, si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo lordo di € 10.000,00, da pagarsi in dieci rate mensili di € 1.000,00 cadauna, tutte scadenti all'ultimo giorno del mese a partire da agosto 2013 e fino a maggio 2014.
Il Dipartimento Interregionale della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha inviato copia dell'accordo economico, sottoscritto tra le parti in questione, per la stagione sportiva 2013/2014, acquisito presso i loro Uffici, in data 13/09/2013. La convenuta, invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale a fornire le proprie osservazioni sul ricorso proposto dal ricorrente Ciaramella, con raccomandata del 18/05/2014, per il tramite del suo legale rappresentante, ha contro dedotto sostenendo che il premio di tesseramento concordato con il ricorrente doveva essere versato alle scadenze previste nell'accordo economico sottoscritto il I ° agosto 2013, ma che questi e stato sollevato dall'incarico il 25/09/2013. Ha, altresì, comunicato che l'accordo economico in essere e stato rispettato dalla Società e nonostante l’esonero, il 19/12/2013, il Ciaramella ha sottoscritto, di proprio pugno, quietanza liberatoria del predetto accordo, specificando di non avere null'altro a pretendere dalla A.S.D. Battipagliese. La convenuta nel chiedere il rigetto del ricorso per aver soddisfatto del dovuto l'allenatore Andrea Ciaramella, ha allegato la copia dell'accordo economico sottoscritto con il ricorrente Andrea Ciaramella il 1 ° agosto 2013, copia del telegramma, datato 25/09/2013, con il quale al sopracitato allenatore e stato comunicato l'esonero della conduzione tecnica della 1^ squadra, copia di ricevuta, sottoscritta da Ciaramella Andrea, di € 10.000,00, a saldo di quanto dovutogli in virtù dell'accordo economico sottoscritto, in data 01/08/2013, nonché copia di patente di guida intestata a Ciaramella Andrea. Il ricorrente, alle osservazione fatte dal legale rappresentante della Società convenuta, ha contro dedotto, impugnando e contestando l’assunto della convenuta perche completamente pretestuose e infondate e, pertanto, vanno disattese. In particolare, in merito alla tesi secondo la quale il ricorrente avrebbe il 19/12/2013 sottoscritto di proprio pugno la quietanza liberatoria, con la specifica di non avere null'altro a pretendere dalla convenuta riporta una firma apocrifa. Il ricorrente ha, pertanto, richiesto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l'accertamento dell' apocrifia della sua firma sulla quietanza liberatoria del 19/12/2013, questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti delle parti sospende ogni giudizio in merito la controversia e decide di trasmettere alla Procura Federale, gli atti perche accerti la veridicità ella firma sulla quietanza datata 19/12/2013. La Procura Federale ha disposto la trasmissione a questo Collegio Arbitrale della relazione redatta da un proprio collaboratore in merito all'incarico ricevuto. Dall'esame della relazione in questione si evince che il collaboratore ha acquisito la relativa documentazione ed ha effettuato l'audizioni di alcuni componenti della Società A.S.D. Battipagliese, tra questi il Presidente all'epoca dei fatti, il quale, ha riferito che "il contratto fu firmato presumibilmente dal segretario mentre ignora se sia stato trasmesso in Lega".
Inoltre, in merito ai pagamenti previsti dal contratto a favore del Ciaramella lo stesso ha dichiarato "di aver consegnato in 4 a 5 occasioni, prima e dopo il licenziamento presso la sede della
Battipagliese di via Barassi, in contanti, la somma totale di 10.000,00 euro all'allenatore. L'ultimo
pagamento, sempre in contanti ed in segreteria, era avvenuto presso la sede, ove aveva consegnato circa 2.300,00 euro ricevendo in cambio la firma della quietanza liberatoria". Infine, il Presidente ha dichiarato "di aver pagato con assegni bancari o bonifici gli altri calciatori mentre in contanti il Ciaramella che adduceva al riguardo esplicita richiesta per motivi personali". Circa l'analisi della scrittura del Ciaramella il collaboratore della Procura Federale ha comunicato di non poter esprimere un giudizio sulla aprocrifia della firma apposta dal Ciaramella sulla quietanza liberatoria oggetto della vertenza, anche se a prima vista può rilevarsi una difformità tra le parole scritte in stampatello sul foglio in sede di audizione e quelle della liberatoria. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto di quanto affermato nella relazione del collaboratore della Procura Federale e considerato che il Presidente della Società A.S.D. Battipagliese non ha fornito la prova dei pagamenti effettuati all'allenatore Ciaramella Andrea con 1'esibizione di ricevute di pagamenti o di bonifici bancari, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Società A.S.D. Battipagliese di
corrispondere all'allenatore Ciaramella Andrea la somma di € 8.000,00, a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 60,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 8.060,00. All'importo sopra citato vanno aggiunti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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