F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all. Angelo CETERA / FC CIVITANOVESE (22/45) ARBITRI: Mariano SILVELLO e Pasquale GIAMPAGLIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all. Angelo CETERA / FC CIVITANOVESE (22/45) ARBITRI: Mariano SILVELLO e Pasquale GIAMPAGLIA Con ricorso del 17/ luglio 2014 l'allenatore di Base Angelo Cetera , iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della Società FC Civitanovese, il pagamento della somma di euro 1.300,00 a saldo del premio di tesseramento, relativo alla stagione sportiva 2013/14 nonché gli interessi di mora spettanti. Il ricorrente ha allegato copia della scrittura, sottoscritta dalle parti da cui si evince che la Società ha affidato al ricorrente il ruolo di allenatore in seconda, della prima squadra dell'FC Civitanovese, compagine militante al Campionato di serie D, per un compenso annuo di euro 7.500,00. Ha comunicato che in dicembre 2013 veniva esonerato e di aver percepito ad oggi la somma di euro 6.200,00. In risposta al sollecito datato 5 febbraio 2014, delle spettanze per il suo assistito, da parte dello studio legale Ciotti e Domenella, la Società replicava tramite il suo avvocato, che le spettanze dell'allenatore erano solamente di euro 800,00 e che sarebbero state corrisposte nei termini previsti dalla normativa Federale, senza fornire alcuna documentazione o giustificazione a sostegno della propria tesi. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla Società FC Civitanovese di corrispondere all'allenatore Angelo Cetera la somma di euro 1.300,00 a saldo del premio di tesseramento mancante, oltre ad euro 15,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un totale di euro 1 315,00. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 della NOIF e del CGS.
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