F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA :all. Giancarlo VOCCIA / A.S.D. PRO SAN ROCCO (26/45) ARBITRI: sigg.Ivano CORRADA e Elisabetta MAGNABOSCO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA :all. Giancarlo VOCCIA / A.S.D. PRO SAN ROCCO (26/45) ARBITRI: sigg.Ivano CORRADA e Elisabetta MAGNABOSCO Con ricorso del 09/07/2014 l'Avv. CRISTINA ZECCA legale dell'allenatore VOCCIA GIANCARLO che peraltro ha sottoscritto il ricorso regolarmente, iscritto nei ruoli del STF della FIGC, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla A.D.S. PRO San ROCCO partecipante al campionato Regionale di Nazionale Dilettanti di prima categoria 2013/2014 di pagargli le otto rate di € 440 cadauna scadute il 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre, 31 dicembre 2013 e 3lgennaio,28 febbraio, 31 marzo e 30 aprile 2014 per un totale di €3520 quale premio di tesseramento oltre € 400 in quanto la squadra si e piazzata dal 1° al 3° posto oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Asserisce che a fronte di accordo mediante scrittura privata datata 01/09/2013 ma non depositata, la ASD PRO SAN ROCCO non aveva provveduto al pagamento delle sopracitate rate. Il giorno 24 aprile 2015 la Segreteria di questo Collegio Arbitrale richiedeva a mezzo R/R al C.R. CAMPANIA l'avvenuto deposito del contratto ma lo stesso Comitato riferiva che nessun tipo di contratto o accordo economico risultava essere depositato. Il giorno 15 ottobre 2014 invitata da questo Collegio Arbitrale con raccomandata A/R la Società ASD PRO SAN ROCCO nulla ha ritenuto di controdedurre. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso e meritevole di parziale accoglimento. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'allenatore dilettante Giancarlo VOCCIA e fa obbligo alla ASD PRO SAN ROCCO di pagargli la somma di € 3520 oltre Euro 35 per interessi legali equitativamente calcolati per un totale di Euro 3555. Per quanto riguarda i 400 Euro non sono previsti relativamente at contratto prodotto. Per non aver depositato il contratto presso il Dipartimento Interregionale della LND al momento dell'incarico , come da normativa, il Collegio decide di rimettere gli atti della vertenza alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza nei riguardi dell'allenatore signor Giancarlo VOCCIA. L'importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla è dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e' inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell' art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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