F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all. Giovanni FALSONE / A.S. D. CALCIO CANICATTI’ (29/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Carlo Geronimo CARDIA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015
VERTENZA: all. Giovanni FALSONE / A.S. D. CALCIO CANICATTI'
(29/45)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Carlo Geronimo CARDIA
Con ricorso del 24/07/2014, all'allenatore di 3^ categoria Giovanni FALSONE, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della Società A.D.C. CALCIO CANICATTI' il pagamento della somma complessiva di €
6.600,00, ( € 3.000,00 per premio di tesseramento ed € 1.800,00 per rimborso spese viaggi,
stagione sportiva 2012/2013 ed € 1.800,00 per rimborso spese viaggi per la stagione sportiva
2013/2014) a saldo del premio di tesseramento e di spese di viaggi per le stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014, oltre agli interessi di mora da calcolarsi anche equitativamente.
Nel ricorso l'allenatore, nel precisare che, con regolari scritture private, di cui non ha allegato le copie ma ha rimandando al Collegio la consultazione degli archivi del C.R. Sicilia della Lnd,, ha comunicato di essere stato tesserato con la Società A.S.D. Calcio Canicattì, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, la quale si era impegnata a corrispondergli, per la conduzione tecnica della prima squadra, per la stagione sportiva 2012/2013 un compenso annuo di € 3.000,00 per premio di tesseramento ed € 1.800,00 per spese di viaggi, mentre per la stagione sportiva 2013/2014, solo € 1.800,00 per spese viaggi. Da ricerca effettuata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale negli archivi della F. I. G. C. e risultato che la A.S.D. Calcio Canicattì ha cessato tutte le attività nella stagione sportiva 2014/2015. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 20/10/2014, ha invitato la Società A.S.D. Calcio Canicattì, a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La raccomandata sopra citata, indirizzata al ricorrente Falsone Giovanni e stata restituita al mittente con il timbro di "COMPIUTA GIACENZA" Il Segretario di questo Collegio Arbitrale in data 24/04/2015, ha chiesto al Comitato Regionale Sicilia della L.N.D. di confermare l'avvenuto deposito, così come previsto dalla normativa Federale, del contratto/accordo economico intercorso fra le parti. Il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., ha riscontrato la richiesta di cui sopra inviando copia della richiesta di emissione tessera di tecnico dell'allenatore Falsone Giovanni con la A.S.D. Calcio Canicattì, per la stagione sportiva 2012/2013, datata 7/12/2012, nonché la copia dell'accordo economico, datato 7/12/2012, in cui e stato previsto il riconoscimento del solo rimborso spese mentre il premio di tesseramento é stato previsto a titolo gratuito. Nessun accordo e stato inviato per la stagione sportiva 2013/2014. Il Collegio Arbitrale in ordine al fatti sopra esposti e vista la documentazione in essa contenuta ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Giovanni Falsone e da rigettare per i seguenti motivi:
1-la richiesta avanzata per la stagione sportiva 2012/2013 e stata proposta oltre il
0/06/2014, pertanto fuori termine ( timbro postale di spedizione della raccomandata e del
4/07/2014)
2-la richiesta avanzata per la stagione sportiva 2013/2014 non e stata documentata on il contratto o accordo economico sottoscritto dalle parti e ne risulta depositato presso il competente Comitato Regionale della Lnd.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale rigetta il ricorso. La presente delibera e inappellabile.
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