F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA:all.Basilio ARASI/N.F.C. ORLANDINA A.S.D. (30/45) ARBITRI sigg. Sebastiano SCARFATO e Sara QUINTILIANI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015
VERTENZA:all.Basilio ARASI/N.F.C. ORLANDINA A.S.D.
(30/45)
ARBITRI sigg. Sebastiano SCARFATO e Sara QUINTILIANI
Con ricorso depositato presso questo Collegio Arbitrale, l’allenatore Sig. Arasi Basilio, assunto dalla N.F.C. ORLANDINA, partecipante al campionato Nazionale Serie D, quale tecnico in 2°, per la stagione 2013-2014, con decorrenza dal 22/08/2013, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società sportiva di corrispondergli la somma complessiva di € 4.467,68, di cui € 3.500,00 per differenza premio di tesseramento ed € 967,68 quale rimborso spese di viaggio, oltre interessi legali. A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato la scrittura privata (accordo tra Società ed allenatori dilettanti), che non risulta depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale, come da nota inoltrata a questo Collegio. La N.F.C. ORLANDINA, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso e meritevole di accoglimento. Difatti, in ordine al premio di tesseramento, lo stesso trova fondamento nella esistenza del contratto-accordo economico, documentalmente provato, a nulla rilevando il mancato deposito dello stesso presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale, trattandosi di allenatore in 2°. In ordine alle spese, si fa rilevare che le stesse, cosi come analiticamente riportate in ricorso, appaiono proporzionate, considerato il numero complessivo di allenamenti e gare ufficiali c/o amichevoli effettuate nel corso della stagione sportiva e sino all'avvenuto esonero (vedi nota del 18/02/2014 in atti).
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e delibera di fare obbligo alla N.F.C. ORLANDINA, di pagare in favore del Sig. Arasi Basilio, la somma di € 4.467,68, quale premio di tesseramento e rimborso spese di viaggio, oltre interessi legali dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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