F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all. Nunzio BERTANO / A.S.D. DUE TORRI (31/45) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Elisabetta MAGNABOSCO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all. Nunzio BERTANO / A.S.D. DUE TORRI (31/45) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Elisabetta MAGNABOSCO L'allenatore dilettante Nunzio Bertano, con ricorso del 21/7/2014 ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto, da parte della Società A.S.D. DUE TORRI, il pagamento della somma di € 3000,00, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria. A sostegno del ricorso ha prodotto copia della scrittura privata del 31/8/2013 stipulata tra le parti che prevedeva un premio di tesseramento annuo di € 4.500,00 per la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di serie "D", in quanta di allenatore in seconda. Si deve precisare che l'accordo economico non e stato depositato. La Segreteria di questo Collegio Arbitrale con nota del 17/10/2014 ha invitato la Società resistente ha produrre proprie controdeduzioni e l’allenatore a presentare eventuali osservazioni di replica. La Società nulla ha osservato alla richiesta del Sig. Bertano. Il Collegio esaminata la documentazione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in quanto la Società resistente nulla ha contro dedotto alla richiesta dell'allenatore ricorrente, pertanto ritiene che la richiesta dell'istanza e pienamente legittima. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e fa obbligo alla Società A.S.D. DUE TORRI di corrispondere all'allenatore Nunzio Bertano la somma richiesta di € 3000,00 a saldo del premio di tesseramento, oltre agli interessi maturati pari ad € 14,00 per un totale di € 3.014,00. Nulla e dovuto per l’invocato risarcimento del danno da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante indirizzo di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e del CGS.
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