F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all. Gian Paolo COLOMBO /A.S.D. FOOTBALL CLUB PARABIAGO (2/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015
VERTENZA: all. Gian Paolo COLOMBO /A.S.D. FOOTBALL CLUB PARABIAGO
(2/45)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI
Il Settore Tecnico della F.I.G.C., in data 1/07/2014 ha inviato a questo Collegio Arbitrale il ricorso proposto dall'allenatore dilettante Gian Paolo COLOMBO, erroneamente inviato ai loro Uffici per i provvedimenti del caso. Il Presidente di questo Collegio Arbitrale, rilevato che il ricorso proposto dall'allenatore Colombo Gian Paolo era privo di sottoscrizione personale dello stesso, ne ha dichiarato, allo stato, 1' improcedibilità dandone comunicazione con lettera del 13/10/2014.
Con raccomandata del 27/10/2014 l'allenatore dilettante Colombo Gian Paolo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha proposto a questo Collegio Arbitrale nuovo ricorso, debitamente sottoscritto, perche gli venisse riconosciuto da parte della A.S.D. FOOTBALL CLUB PARABIAGO il pagamento della somma complessiva di €. 1.400,00, per essere stato responsabile tecnico della squadra Giovanissimi Provinciali - Fascia B - Girone "F" del Comitato Regionale Lombardia della Figc per la stagione sportiva 2013/2014, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Al ricorso l'allenatore non ha allegato alcun accordo economico ma ha inviato:
a-copia di sollecito di pagamento inviato alla Asd Footbal Club Parabiago, del 27/10/2014, in cui si ricorda che sono scadute le rate pattuite con l'accordo verbale e si sollecita il pagamento di € 1.4000,00 quale differenza del dovuto;
b-copia di lettera di esonero quale allenatore della Asd Football Club Parabiago del
4/11/2013;
c-copia di assegno bancario della Banca Popolare di Milano n. 0545006323-04 di € 200,00 del 4/10/2013, intestato a Colombo Gian Paolo;
d-copia di assegno bancario della Banca Popolare di Milano n. 0545007077-04 di € 200,00 senza data, intestato a Colombo Gian Paolo;
e-numero 4 copie di distinte di gara in cui il ricorrente Colombo risulta come tecnico della Società F.C. Parabiago.
Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 4/12/2014, ha invitato la Società Asd FC Parabiagio a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
La convenuta ha fornito le proprie controdeduzioni comunicando che il ricorrente Colombo Gian Paolo e stato dimissionato a fronte di comportamenti ben evidenziati nella lettera, di cui fornisce copia, depositata presso la Delegazione di Legnano il 25/10/2013 e rettificata con lettera depositata in data 8/11/2013.
La convenuta ha, altresì, confermato che al sig. Colombo e stato corrisposto un rimborso spese mensile fino al termine della sua prestazione, 17/10/2013, tramite assegni bancari e che lo stesso ha accettato 1'esonero controfirmando le dimissioni dall'organigramma Societario,
depositato in Delegazione di Legnano in data 8/11/2013, di cui ha fornito copia; Inoltre, che per la stagione 2013/2014 la Società non ha mai potuto inviare la richiesta di tesseramento tecnico, in quanto lo stesso sig. Colombo non ha mai presentato la documentazione occorrente al Settore Tecnico della Figc, nonostante le richieste avanzate. Ritiene, pertanto, che oltre a quanto corrisposto nulla può ancora essere rimborsato al ricorrente Colombo. Il ricorrente, in risposta alle sopra citate affermazione della convenuta, in data 7/01/2015, ha comunicato che:
1-le lettere depositate alla Delegazione di Legnano non gli sono mai state consegnate c ha saputo solo verbalmente che la,Società gli contestava comportamenti irriguardosi sia fuori dal campo che con i giocatori;
2-la Società ha affermato che egli ha accettato l'esonero controfirmando le ,dimissioni dall'organigramma societario, ciò e avvenuto solo perche fui costretto dalla situazione creatasi ma non ha mai formulate le mie dimissioni volontarie quale allenatore;
3-nella stagione 2013/2014 ha consegnato come di consuetudine la fotografia e tutta la documentazione necessaria per il tesseramento al Settore Tecnico della Figc ma quando ha richiesto "il cartellino mi e stato detto che siccome ero fuori tempo massimo sarei stato tesserato come dirigente; nonostante questo non fosse possibile né coerente con la mia posizione dei tre anni
precedenti". Tanto premesso il ricorrente ha reiterato le sue richieste avanzate nel ricorso.
Il Comitato Regionale Lombardia della Lnd, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, ha comunicato che nessun contratto e stato depositato presso i loro uffici a nome di Colombo Gian Paolo e la Società Asd F.C. Parabiago per la stagione sportiva 2013/2014.
Dalla documentazione in atti e emerso che il ricorrente Colombo Gian Paolo non ha esibito alcun accordo economico sottoscritto con la Società Asd F.C. Parabiago per la stagione sportiva 2013/2014 e ciò e stato confermato anche dal Comitato Regionale Lombardia, inoltre, lo stesso in data 4/11/2013, ha sottoscritto un documento da cui si evince di essere dimissionario quale tecnico della Società Asd F.C. Parabiago, dimissioni depositate presso la Delegazione di Legnano della Figc., pertanto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale rigetta il ricorso dell'allenatore Colombo Gian Paolo. La presente delibera e inappellabile.
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