F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA : all. Gaetano LUCENTI / A.S.D. COMISO (5/45) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Pasquale GIAMPAGLIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA : all. Gaetano LUCENTI / A.S.D. COMISO (5/45) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Pasquale GIAMPAGLIA Con ricorso del 01/07/2014 l’allenatore Lucenti Gaetano, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Comiso Calcio partecipante al campionato di Promozione Regionale, del Comitato Regionale Sicilia nella stagione sportiva 2013/2014. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 01/08/2013, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 5.600,00 (cinquemilaseicento/00). Con il reclamo in esame il sig. Lucenti Gaetano, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Comiso Calcio di corrispondergli l’importo residuo di € 2.800.00 (duemilaottocento/00) avendo percepito acconti per euro 2.800,000 (duemilaottocento/00) di quanto pattuito. Sui predetti importi l'allenatore richiede anche gli interessi di mora e il rimborso riguardante l’indennità chilometrica. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 1 3/10/2014 ricevuta il 21/10/2014. ha invitato la A.S.D. Comiso Calcio a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La Società produce le proprie controdeduzioni in data 28/10/2014 affermando che per la stagione 2013/2014 non e stato stipulato alcun contratto economico con il sig. Lucenti. Il Comitato Regionale Sicilia, su richiesta del 24/04/2015 del Segretario del Collegio Arbitrale. ha trasmesso copia del tesseramento e copia della presa d'atto di esonero comunicata alla Società in data 24/02/2014, mentre manca copia del contratto depositato. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che l'allenatore ha svolto la sua attività fino al 16/02/2014 giorno in cui gli veniva comunicato 1'esonero da parte della Società e ha prodotto copia dell'accordo economico regolarmente controfirmato e timbrato da parte della Società ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Comiso Calcio di corrispondere all'allenatore sig. Lucenti Gaetano la somma di € 2.800,00 (duemilaottocento/00) relativa al saldo residuo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2013/2014 ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 42.00 (quarantadue/00). L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l’invocato risarcimento delle spese chilometriche sostenute in quanto non documentate. Decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per il mancato deposito dell'accordo economico da parte del tecnico Lucenti Gaetano. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto del termini. modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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