F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA:all. Ottaviano SILVINO / A.S.D. REAL SAN GIACOMO (6/45) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Carlo Geronimo CARDIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA:all. Ottaviano SILVINO / A.S.D. REAL SAN GIACOMO (6/45) ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Carlo Geronimo CARDIA Con ricorso del 04/07/2014 l'allenatore di base Uefa B Ottaviano Silvino, assunto in qualità di tecnico della 1^ squadra della A.S.D. Real San Giacomo 2006, partecipante al campionato di I^ cat. Abruzzese Gir. B per la stagione sportiva 2013/2014, chiede a codesto Collegio Arbitrale di fare obbligo alla suddetta Società al pagamento di € 3.000,00 a saldo della scrittura privata sottoscritta tra le parti il 10/09/2013 come da copia agli atti, che prevedeva un premio di tesseramento di € 4.000,00 più un premio finale in base ai risultati ottenuti di € 1.000,00 oltre agli interessi di mora e al danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente dichiara di aver ricevuto il 30/06/2014 € 1.000,00. La Società ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio Arbitrale con race. RR il 14/10/2014 e ricevuta il 17/10/2014, ad inviare eventuali controdeduzioni nulla ha ritenuto di controdedurre. Il Collegio esaminati gli atti pervenuti, considerato che la Società nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Ottaviano Silvino e fa obbligo alla A.S.D. Real San Giacomo 2006 al pagamento a suo favore di € 3.000,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014 più € 61,12 per interessi equitativamente calcolati per un totale di ,€ 3.061,12 (TREMILASESSANTUNO/12) oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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