.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all. Domenico DI CORATO / A.S.D. MATERA CALCIO (50/34) ARBITRI: sigg. Angelo AGUS e Carlo Geronimo CARDIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all. Domenico DI CORATO / A.S.D. MATERA CALCIO (50/34) ARBITRI: sigg. Angelo AGUS e Carlo Geronimo CARDIA Con ricorso del 16/09/2013, l'allenatore di Base Uefa "B" Domenico Di Corato, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. MATERA CALCIO, Il pagamento della somma di E. 13.200,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nel ricorso L'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, regolarmente sottoscritta dalle parti, in data 24/10/2012, di cui ha allegato copia, la A.S.D. Matera Calcio, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti del Dipartimento Interregionale della Lnd, stagione sportiva 2012/2013, per l'attività di allenatore in 2^, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di E. 15.000,00, oltre al rimborso spese di viaggi. Il ricorrente ha comunicato di essere stato esonerato il 17/12/2012 ed a dimostrazione di ciò ha allegato copia della comunicazione di esonero inviato dalla Società Matera Calcio al Settore Tecnico della Figc. Al ricorso sono stati allegati la copia della patente di guida, del codice fiscale e la richiesta di emissione tessera di Tecnico dell' 1/10/2012 del ricorrente. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 17/12/2013, ha invitato la Società A.S.D. Matera Calcio, a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Dipartimento Interregionale della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che nessun accordo e stato depositato presso i loro Uffici dall'allenatore Di Corato Domenico, per la stagione sportiva 2012/2013. La convenuta, con fax del 21/11/2013, ha comunicato al Collegio Arbitrale di aver ricevuto Il ricorso dell'allenatore Di Corato Domenico il quale ha richiesto la condanna della Società per presunte inadempienze contrattuali ma non avendo ricevuto ancora la comunicazione della Segreteria del Collegio Arbitrale non può contro dedurre e considerato che il caso richiedeva la produzione di opposizioni ha comunicato il domicilio elettivo "via G. Gattini, 31 Cap. 75100 Matera". Di contro l’allenatore, con fax del 7/01/2014, ha comunicato il suo nuovo domicilio presso lo studio legale avv.ti Giuseppe Merla e Aldo Piacentini sito in San Giovanni Rotondo alla Via Giannone n. 6, a cui indirizzare tutte le comunicazioni della contesa di cui trattasi. Con raccomandata del 31/12/2013, il legale rappresentante della A.S.D. Matera Calcio, ha fatto pervenire le sue contro deduzioni sostenendo che al momento dell'esonero al tecnico fu regolato anche l'aspetto economico ed a tacitazione di qualsiasi pretesa il ricorrente ha sottoscritto la dichiarazione liberatoria che sarà inviata in originale a stretto giro di posta anche al ricorrente, pertanto, alla luce di quanto sopra ha richiesto di respingere l'impugnato ricorso rilevandosi l'infondatezza dello stesso. II ricorrente, a mezzo del suo legale, con raccomandata del 14/01/2014, ha contestato in toto la missiva del presidente del Matera Calcio poiché non rispondente al vero in quanto al momento del suo esonero non ha mai regolato l'aspetto economico, così come sostenuto dalla controparte ne ha mai firmato"il nulla a pretendere" tant'e che non e stato allegato alcun documento ne in originale ne in copia. Pertanto, il ricorrente ha ribadito le sue richieste avanzate nel ricorso richiedendo la disposizione al Collegio Arbitrale del pagamento della somma di € 13.200,00 derivanti dalla differenza € 15.000,00, come da contratto del 24/10/2012 e di € 1.8000,00 già ricevuti.Con raccomandata del 20/02/2014, il Sig. Vincenzo Di Tria, legale rappresentante del Matera Calcio, ad integrazione delle memorie precedenti, ha esposto quanto segue: 1-che il sig. Di Corato Domenico, ha ricorso per ottenere la condanna della Società in ragione di accordo economico, stagione sportiva 2012/2013, sottoscritto in qualità di allenatore in seconda della prima squadra del Matera Calcio deducendo di essere creditore della somma di € 13.200,00 lordi; 2-che, in seguito alla comunicazione della Segreteria del Collegio Arbitrale, fu prodotta istanza in cui si chiese il rigetto delle richieste del ricorrente in quanto al momento dell'esonero fu anche regolato l'aspetto economico e fu firmata una dichiarazione liberatoria che all'atto della prima istanza non fu possibile produrre ma che adesso viene inviata in originale, ciò in contraddizione a quanto sostenuto al ricorrente anche con l'avvocato Giuseppe Merla al momento delle controdeduzioni. Il ricorrente allenatore Di Corato Domenico, in replica alle memorie della Società Matera Calcio, ha contestato in toto le stesse in quanto non rispondente alla realtà dei fatti ed ha negato che al momento del suo esonero fu regolato l'aspetto economico e che non "ha mai firmato il nulla a pretendere" e che il documento presentato e "falso" ed "e palesemente contraffatta, recante infatti una firma falsa". Pertanto, ha reiterato tutte le richieste presentate nel ricorso e ha chiesto che il Collegio disponga il pagamento di € 13.200,00, derivante dalla differenza di € 15.000,00 come da accordo tra le parti del 24/10/2012, e di € 1.800,00 ricevuti. In ordine a quanto esposto il presidente pro tempore della Società Matera Calcio ha chiesto l'accoglimento delle memorie difensive con il respingimento del ricorso, causa l'infondatezza dello stesso. Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti dalle parti sospende ogni giudizio in merito alla controversi e decide di trasmettere in originate gli atti alla Procura Federale circa la eventuale contraffazione di firma su documenti e l'accertamento di eventuali violazioni di lealtà e probità. La Procura Federale ha disposto la trasmissione a questo Collegio Arbitrale della relazione redatta da un proprio collaboratore in merito all'incarico ricevuto riguardante l'allenatore Di Corato Domenico e la A.S.D. Matera Calcio. Dall'esame della relazione in questione, ampiamente dettagliata e circostanziata nei fatti, si evince che il collaboratore ha acquisito la relativa documentazione di censimento della Società, con integrazioni e modificazioni, per le stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014, la AS400 della Società Matera Calcio s.r.l. con lista tesserati e tecnici, nonché il certificato informatico AS400 e scheda personale dell'allenatore Di Corato Domenico, di cui ha allegato copia, ed ha effettuato l’audizioni di alcuni componenti della Società A.S.D. Matera Calcio, tra questi e il Presidente all'epoca dei fatti, sig. Vincenzo Di Tria, l'attuale Presidente della stessa Società, sig. Saverio Colummella, 1'allenatore ricorrente sig. Domenico Di Corato ed il sig. Antonio Cagnazzo, all'epoca dei fatti tesserato quale calciatore ed a disposizione anche con funzioni di preparatore dei portieri sempre con il Matera Calcio. Dalla lettura degli atti prodotti e emerso che il Presidente all'epoca dei fatti sig. Vincenzo Di Tria della Società Matera Calcio pur essendo stato invitato a presentare la documentazione contabile del pagamento nei confronti del ricorrente Domenico Di Corato , nonostante la dichiarazione di " la predetta Società aveva e tiene regolarmente tutti i libri e registri contabili previsti dalla legge e cosi come richiesto all'atto dell'iscrizione" e che " tutti i pagamenti effettuati a tesserati erano regolarmente riportati sui registri contabili della Società", non ha fornito prova del pagamento al Di Corato. Anche il sig. Saverio Colummella, Presidente della Società Matera Calcio dal mese di gennaio 2015, ha dichiarato che "tiene tutti i libri e registri contabili previsti dalla legge e dalla normativa federale", di "non essere in possesso ne di essere in grado di reperire la documentazione contabile e fiscale delle stagioni sportive precedenti, sicuramente quella della stagione sportiva 2012/2013", "anche perché, dopo la promozione in Lega Pro della scorsa estate, la Società, da associazione sportiva dilettante e divenuta una s.r.1.". "Credo che possa riferire in merito a tale documentazione il precedente amministratore". Il Colummella ha altresì dichiarato di non aver svolto "alcun ruolo ufficiale nella s.s. 2012/2013 ed anche nella successiva per conto della Società A.S.D. Matera calcio ma ovvio che, essendo stato sponsor della squadra, mi interessavo di come venissero investite le risorse da me versate, soprattutto per tutelare l'immagine della mia azienda". L'allenatore Domenico Di Corato ha dichiarato di essere stato esonerato dal suo incarico di allenatore in seconda della Società Matera Calcio "in un primo momento dal sig. Colummella Saverio presso l'impianto/stadio XXI Settembre di Matera" e che "dopo la comunicazione verbale di cui sopra, l'esonero iscritto mi fu trasmesso dal Matera calcio a mezzo posta". Ha dichiarato, inoltre, di aver incassato l'assegno dell'importo di € 1.800,00, unico pagamento corrispostomi dal Matera Calcio. In ordine alla sottoscrizione della firma in calce al documento "dichiarazione liberatoria", il collaboratore della Procura Federale, ha dichiarato la sua impossibilità oggettiva di fornire una valutazione tecnico-strumentale in merito all'autenticità della sottoscrizione opposta in calce at documento recante la data del 17/12/2012, si e limitato a rilevare che "la firma in questione potrebbe sembrare differente rispetto a quelle apposte nei documenti comparativi ma che, in ogni caso rebus sic standibus nulla si può aggiungere a tale mera contestazione che, e deve essere scevra da qualsivoglia valutazione e valenza tecnica e giuridico - dichiarativa". Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto delle dichiarazioni contenute nella relazione del collaboratore della Procura Federale, in particolare, della mancata produzione della documentazione contabile del pagamento, benché richiesto, al ricorrente Di Corato Domenico, accoglie parzialmente il ricorso di quest'ultimo. Al ricorrente Di Corato Domenico spettano € 12.200,00 anziché 13.200,00 perché, nella stagione sportiva 2012/2013, il massimale previsto era stato fissato in € 14.000,00, dalla Lnd e l'A.I.A.C. e non 15.000,00 indicato in contratto. All'importo di cui sopra vanno aggiunti € 120.00, equitativamente calcolati, per un totale di € 12.320,00 P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della Società A.S.D. Matera Calcio di corrispondere all'allenatore Di Corato Domenico la somma di € 12.200,00, a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 120,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 12.320,00. All' importo sopra citato vanno aggiunti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo. Decide, altresì, di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nel contratto un massimale superiore a quello stabilito dalle norme e 1'allenatore anche per il mancato deposito del contratto presso il Dipartimento Interregionale della Lnd. Decide, infine, che la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, nel comunicare l'esito della vertenza alla Procura Federale, trasmetta gli atti del procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda, in particolare, per quanto riguarda i principi di realtà e probità previsti dall'art.1 del Codice di Giustizia Sportiva. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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