LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 316 del 30.06.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 26)RICORSO DEL CALCIATORE Aleiando Matias CALABUIG/A.S.D.CITTA’ DI GIULIANOVA 1924
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 316 del 30.06.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
26)RICORSO DEL CALCIATORE Aleiando Matias CALABUIG/A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924
Con ricorso notificato 18/2/2015 Alejandro Matias CALABUIG esponeva di aver concluso con l’ASD CITTA' DI GIULIANOVA 1924 un accordo economico, per la stagione sportiva 2014/2015, con un
compenso annuo di € 21.394,40, precisando che in data 3/12/2014 era stato messo in lista di
svincolo e che avendo percepito un acconto di € 4.000,00, era residuato, per I'effetto, un credito a favore di esso ricorrente, del complessivo importo di € 3.779,78.
Tanto premesso, chiedeva la condanna della Società al pagamento del suindicato importo.
Si costituiva nei termini previsti dal Regolamento L.N.D. la Società, eccependo di aver effettuato tre versamenti a favore del calciatore, come era desumibile dalle ricevute del 4/11 e del 27/11/2014 per I'ammontare complessivo di € 5.500,00, con la conseguenza che il debito residuo doveva
identificarsi nel minor importo di € 918,32.
Rileva, preliminarmente, la Commissione che risultano ritualmente osservati gli adempimenti previsti dalla normativa N.O.I.F.
Passando all'esame del merito, affermata la piena validità ed efficacia della trasmissione della memoria a mezzo posta certificata, alla quale va riconosciuta una valenza probatoria analoga a quella dell'ordinaria notifica, si osserva che il ricorrente ha formalmente disconosciuto le sottoscrizioni, asseritamente a sua firma, apposta alla ricevuta del 28/11/2104 di € 2.000,00. Ne consegue che, in difetto di ogni e qualsiasi riscontro obbiettivo della riferibilità della firma al CALABUIG rilevando che a preclusa a questa Commissione ogni accertamento al riguardo , il credito del ricorrente risulta accertata nella misura richiesta dall'esponente.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 al pagamento in favore del sig. Alejandro Matias CALABUIG della
somma di €..3.779,78. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla
comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo:
cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini
dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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