CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 ottobre 2014 promosso da: Sig. Fusco Salvatore / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 ottobre 2014 promosso da: Sig. Fusco Salvatore / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Guido Cecinelli – Presidente Prof. Avv. Maurizio Cinelli – Arbitro Avv. Enrico De Giovanni - Arbitro nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri ("Codice"), nel procedimento Prot. 0500 del 30.4.2014 – 784, promosso da: - Sig. FUSCO Salvatore, nato a Pratola Serra (AV) il 12.4.1971 (c.f.: FSCSVT71D12H006H), residente in Foligno (AP) Piazza Costantino Rozzi n.7, rappresentato e difeso dall’Avv. Leo Chiriaco con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Potenza, Via Nazario Sauro n.102 - parte istante – Contro - F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, (P.IVA 01357871001-cod.fisc.: 05114040586), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n.14, , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimi in Roma, Via Panama n.58 - parte intimata - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con istanza di arbitrato del 30.4.2014, il Sig. Fusco Salvatore impugnava avanti il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI, la decisione della Corte di Giustizia Federale presso la F.I.G.C. del 13.2.2014, pubblicata con il 2 dispositivo nel C.U. n.205/CGF del 13.2.2014 e con le motivazioni rese note nel C.U. n.256/CGF del 4.4.2014, con la quale veniva rigettato il gravame proposto dal Sig. Fusco Salvatore medesimo, avverso la pronuncia della Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. del 29.1.2014 pubblicata nel C.U. n.48/CDN del 29.1.2014 in base alla quale gli veniva irrogata, a titolo di illecito sportivo per i comportamenti posti in essere in occasione della gara Salernitana / Nocerina del 10.11.2013, la sanzione della squalifica per anni tre e mesi sei ai sensi dell’art.19 c.1 lett. F del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. La suddetta sanzione veniva irrogata per la violazione dell’art.7 c.1-2-5-6 C.G.S. per la condotta tenuta dall’istante, allenatore in seconda della Società Nocerina, presente in campo nella gara Salernitana/Nocerina per la squalifica del Sig. Fontana Gaetano, con la contestazione di “aver concordato prima della gara, modi e tempi delle sostituzioni dei calciatori, nonché il numero di infortuni da simulare onde raggiungere il preordinato risultato della sospensione”. Il pactum sceleris veniva concordato dai tesserati per “evitare ritorsioni da parte dei tifosi, che avevano minacciato la squadra ed i dirigenti nel caso si fosse disputata la gara” e per “percepire i contributi previsti dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, perduti in caso di rinuncia preventiva alla gara”. Il Prefetto di Salerno, a causa del pessimo rapporto esistente tra le due tifoserie, aveva emesso, in data 6.11.2013, ordinanza di divieto di accesso allo stadio di Salerno, per tutti i residenti nei comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore e limitrofi. A causa di ciò, la tifoseria della Nocerina esercitava pressioni sui tesserati per non disputare la gara, ripetute il giorno 10.11.2013 presso il raduno permanente della squadra al Park Hotel San Severino quale forma di protesta nei confronti della F.I.G.C.; nella stessa occasione, quando i giocatori stavano prendendo il posto sul pullman per recarsi a Salerno, un numeroso gruppo di tifosi minacciava i tesserati, 3 con l’assenza delle Forze dell’Ordine, intimidendoli anche fisicamente. A seguito di ciò, la Questura di Salerno emetteva in data 11.11.2014 n.22 provvedimenti di DASPO nei confronti dei tifosi della Nocerina. Mentre la squadra si recava a Salerno, i tesserati della Nocerina decidevano di non disputare la gara, ma il Questore, per evitare ripercussioni sull’ordine pubblico, vista la presenza sugli spalti di circa 10.000 spettatori, invitava la squadra a disputare la gara. Al primo minuto di giuoco, l’odierno istante che sedeva in panchina, decideva di effettuare tre sostituzioni; in seguito, al quarto minuto di giuoco, si infortunava il calciatore Lorenzo Remedi, il quale usciva dal terreno di giuoco; nei minuti successivi uscivano dal campo i calciatori Hottor, Danti, Kostadinovic e Lepore per asseriti infortuni e, al 21° minuto di giuoco, la partita veniva sospesa per mancanza del numero minimo dei calciatori della Nocerina, avendo l’istante già effettuato tre sostituzioni al primo minuto di giuoco. La difesa dell’istante eccepiva che lo stesso aveva tenuto una condotta priva di coscienza e volontà dell’antigiuridicità dell’azione e che lo stesso non poteva prevedere la possibilità di quanto accaduto. La parte istante nominava arbitro il prof. avv. Maurizio Cinelli, il quale accettava l’incarico. Si costituiva in giudizio la F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio contestando la domanda istante e rilevando che l’impianto della decisione della Corte di Giustizia Federale non veniva impugnato, ma le doglianze si riferivano solo alla sussistenza di circostanze esimenti o, in subordine, attenuanti. La F.I.G.C. nominava proprio arbitro l’Avv. Enrico De Giovanni. Gli arbitri prof. avv. Maurizio Cinelli ed avv. Enrico De Giovanni nominavano terzo arbitro con funzioni di Presidente, l’Avv. Guido Cecinelli, il quale in data 26.5.2014 accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava l’udienza per la comparizione delle parti per il 25.6.2014, 4 dove veniva esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo; alla stessa udienza, dopo breve discussione, il Collegio autorizzava le parti al deposito di eventuali istanze istruttorie e successive repliche, fissando l’udienza dell’8.9.2014 per la discussione. Le parti non depositavano memorie nei termini concessi. All’udienza dell’8.9.2014 le parti discutevano la causa, ed il Collegio si riservava la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, il Collegio osserva che la ricostruzione dei fatti così come avvenuti, non è contestata dalla parte istante, la quale invoca l’assenza di responsabilità e l’applicazione delle attenuanti generiche ex art.114 c.p. e dell’esimente di cui all’art.54 c.p. L’istanza è infondata e, come tale, deve essere rigettata, essendo la decisione impugnata, priva di vizi logico giuridici. Infatti, dagli atti di causa è emerso che le vibrate proteste della tifoseria della Nocerina tese a non fare disputare la gara, non sono state stigmatizzate né dalla Società, né dall’istante né dai giocatori che, arrivati allo “Stadio Arechi” di Salerno, si rifiutavano di scendere dal pullman: solo dopo una riunione con i tecnici e con la dirigenza, la squadra entrava negli spogliatoi convinta anche dal Sig. Fusco e dal Sig. Fontana saliti sul pullman della squadra. Il Collegio osserva che l’odierno istante era in panchina con le funzioni di allenatore e, quindi, allo stesso era demandata la conduzione della squadra e le relative sostituzioni dei giocatori in campo. Il Sig. Salvatore Fusco, al primo minuto di giuoco, effettuava, in modo atipico e, sicuramente non giustificato, ben tre sostituzioni esaurendo ogni altra possibilità di cambiare i giocatori nel corso degli ulteriori 89 minuti di giuoco, con chiara preordinazione di provocare l’interruzione della gara in caso di ulteriori “uscite dal 5 campo” di giocatori per eventuali infortuni occorrendi. Proprio questo, a parere del Collegio, è stato il contributo determinante del Sig. Fusco, al perseguimento del fine di provocare l’interruzione della gara per insufficienza del numero minimo di giocatori presenti in campo, così come deciso dai dirigenti e dai tecnici stessi prima della gara (immediata sostituzione di tre giocatori ed infortuni preordinati subito dopo), per raggiungere il numero inferiore a sette giocatori sul terreno di giuoco ed obbligare l’arbitro a decretare la conclusione anticipata della partita (così come riferito dal sostituto procuratore federale avv. Iengo e confermato dall’ispettore di Lega Sig. Tommaso Galantino). Tutto ciò è confermato dalla atipica domanda dei dirigenti della Nocerina rivolta alla terna arbitrale circa il numero minimo di calciatori per il regolare svolgimento delle gara. La preordinazione del comportamento tenuto in campo dall’allenatore Sig. Fusco Salvatore, di procedere immediatamente alla sostituzione di tre calciatori, è confermata dai dirigenti e dall’allenatore Sig. Fontana presenti in tribuna, con la totale accondiscendenza circa l’anomalo cambio effettuato al primo minuto di giuoco, con i successivi abbandoni dei giocatori Lorenzo Remedi (3° minuto), Hottor Edmund Etse (8° minuto), Domenico Danti (13° minuto), Kostantinovic Juzsan Petar (15° minuto), Franco Lepore (19° minuto); in dette circostanze, l’allenatore Sig. Fusco si accertava, sommariamente, insieme al medico sociale, della portata dei suddetti infortuni, costringendo il direttore di gara a sospendere l’incontro al minuto 21° per la presenza sul terreno di giuoco di soli sei calciatori della Nocerina. Ancora osserva il Collegio, per quanto attiene alla conferma della predetta preordinazione, che dalle dichiarazioni dell’arbitro Sig. Juan Luca Sacchi rese alla Procura Federale il 17.12.2013, si evince che il dirigente della Nocerina Sig. Pavarese, al momento del riconoscimento dei giocatori, chiedeva al direttore di gara se “era necessario che fossero preparati i biglietti delle sostituzioni, anche se 6 le avessero fatte subito”. Dagli atti di causa, non è emerso che il comportamento tenuto dai tifosi della Nocerina, sia stato presago di rischi all’incolumità personale dei giocatori, né è risultato provato che le tre sostituzioni al primo minuto siano state causate da malori (crisi di pianto, conati di vomito) dei tre atleti sostituiti i quali, al richiamo del Sig. Fusco Salvatore, sono usciti dal terreno di giuoco in condizioni di salute normali (cfr. filmato in atti). Non appare, dunque, provato il ruolo meramente passivo del Fusco, il quale ha partecipato all’ideazione, e, poi, all’attuazione del disegno illecito concordato, al punto che l’allenatore nemmeno faceva svolgere il consueto riscaldamento pre gara. Per quanto attiene alla scriminante prevista dall’art.54 c.p., il Collegio osserva che le Forze dell’Ordine presenti, avevano garantito la sicurezza e l’assenza di pericoli imminenti per i giocatori della Nocerina (audizione del dr. Amodio del 20.12.2013 dirigente della Squadra Mobile di Salerno il quale precisava che i calciatori non avevano subito aggressioni o atti di violenza fisica). Appare, dunque, chiaro che il Sig. Fusco Salvatore ha contribuito, in modo determinante, dopo averla premeditata, all’alterazione del regolare svolgimento della gara, avendo disposto personalmente le tre sostituzioni al primo minuto di gioco, e non avendo influito sulle scelte di abbandonare il campo da parte dei cinque giocatori infortunati, con apporto essenziale alla realizzazione dell’illecito, al fine di non fare perdere alla Società i contributi della Lega. Inoltre, il Sig. Fusco ha partecipato al conciliabolo prima dell’ingresso nello spogliatoio della squadra, con il Sig. Fontana e con i dirigenti della Nocerina; solo dopo l’intervento dei tecnici Fusco e Fontana, i giocatori scendevano dal pullman, ormai a piano concordato, e il Fusco seguiva la squadra nello spogliatoio quando il piano fraudolento si era già perfezionato (referti avv. Manolo Jengo ed avv. 7 Raffaele Miele). Il collegamento logico è evidente, anche perché dal filmato della gara in atti, si evince che al 1° minuto di giuoco i tre giocatori sostituiti non davano segni di sofferenza ed il loro stato era lo stesso di poco prima dell’ingresso in campo. Né sussistono i presupposti per l’eventuale applicazione dell’art.114 c.p., comunque non provati dall’incolpato. Pertanto, l’istanza deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori. Le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale devono essere poste a totale carico della parte istante e vengono liquidate nella misura di € 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori, con il vincolo della solidarietà. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede: a. Rigetta l’istanza di arbitrato con le relative domande spiegate dal Sig. Fusco Salvatore, perché infondate; b. condanna la parte istante a rifondere alla Federazione Italiana Giuoco Calcio le spese del giudizio che liquida in complessive € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge; c. condanna la parte istante al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida in complessivi € 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori, con il vincolo della solidarietà; d. pone a carico delle parti, in egual misura, il pagamento dei diritti amministrativi; e. dichiara incassati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti 8 amministrativi versati dalle parti. Così deliberato a maggioranza, con l’opinione dissenziente del prof. avv. Maurizio Cinelli, il15.10.2014, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicati. F.to Guido Cecinelli F.to Maurizio Cinelli F.to Enrico De Giovanni FUSCO / FIGC Ad avviso dell’arbitro Maurizio Cinelli, l’illecito ex art. 17 C.D.S., rappresentato da ‘compimento, con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara’, di cui alla specie, doveva considerarsi già consumato a opera dei vertici della Società, quando, adducendo, tra l’altro, motivi forniti di particolare suggestione (come le paventate gravi turbative dell’ordine pubblico, autorevolmente confermate dallo stesso Questore, se la gara non si fosse espletata), i giocatori sono stati moralmente costretti, palesemente contro la loro volontà, a disputare una partita che sapevano assai pericolosa per la loro stessa incolumità fisica, se non addirittura per l’incolumità dei propri cari. Escluso che il Fusco, data a sua condizione di subordinazione possa aver preso parte al piano ideativo, la sua partecipazione al piano esecutivo lo ha reso, sì, corresponsabile in qualche misura dell’illecito, ma in misura eziologicamente ridotta e comunque lo rende meritevole delle attenuanti di cui all’art. 114 c.p. Deve, infatti, ritenersi che il ricorrente abbia agito, o ritenuto incolpevolmente di dover agire, in conformità dei doveri che caratterizzano la figura dell’allenatore, e, dunque abbia assunto le iniziative in contestazione essenzialmente in funzione protettiva dei giovani giocatori a lui affidati per la gara. Il ricorso merita, pertanto, accoglimento in relazione al quantum della sanzione che, per le circostanze suddette, appare equo ridurre a un terzo rispetto a quella materialmente irrogata. F.to Maurizio Cinelli
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