CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Provvedimento del Collegio Arbitrale del 22 ottobre 2014 promosso da: Sig. Giorgio Parretti / Brescia Calcio SpA

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Provvedimento del Collegio Arbitrale del 22 ottobre 2014 promosso da: Sig. Giorgio Parretti / Brescia Calcio SpA IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente) Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro) Pres. Bartolomeo Manna (Arbitro) nominato ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (“Codice”), nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0846 del 24.06.2014 - 793) promosso da: Sig. Giorgio Parretti, con l’Avv. Stefano Bosio parte istante contro Brescia Calcio SpA parte intimata, non costituitasi ha emanato la seguente ORDINANZA VISTO il procedimento arbitrale in premessa; VISTA la comunicazione, protocollata nel Registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport al n. 1153 dell’11 ottobre 2014, con la quale la parte istante comunica che le parti hanno definito in via transattiva la controversia e, di conseguenza, comunica la rinuncia all’istanza, essendo venuta a cessare la materia del contendere; VISTA la comunicazione, protocollata nel Registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport al n. 1172 del 21 ottobre 2014, pervenuta da parte della società Brescia Calcio SpA con la quale conferma l’intervenuto raggiungimento di un 2 accordo transattivo tra le parti e la conseguente accettazione della rinuncia agli atti del procedimento arbitrale dichiarata dal ricorrente; IL COLLEGIO ARBITRALE 1. Prende atto dei contenuti delle comunicazioni protocollate nel Registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport al n. 1153 dell’11 ottobre 2014 e n. 1172 del 21 ottobre 2014. 2. Dichiara, conseguentemente, cessata la materia del contendere dinanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. 3. Pone a carico di entrambe le parti, in misura eguale e fermo il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, liquidati in complessivi € 3.000,00, oltre IVA e CPA come per legge. 4. Pone a carico delle parti, in misura eguale e fermo il vincolo di solidarietà, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. 5. Dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato di trasmettere la presente ordinanza alle parti costituite, anche a mezzo fax. Roma, 22 ottobre 2014 F.to Maurizio Benincasa F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Bartolomeo Manna
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