CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 25 settembre 2014 promosso da: Dott. Maurizio Riccardi / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 25 settembre 2014 promosso da: Dott. Maurizio Riccardi / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Prof. Avv. Carlo Bottari (Arbitro) Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro) riunito in conferenza personale in data 25 settembre 2014, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0470 del 23 aprile 2014 - 781) promosso da: Dott. Maurizio Riccardi, con l’Avv. Andrea Galli parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 23 aprile 2014 (prot. n. 0470), il Dott. Maurizio Riccardi (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, “Codice”) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche “FIGC”, la “parte intimata”), chiedendo “…di accertare e dichiarare che il Dr. Maurizio Riccardi non ha commessi i fatti ascritti e/o che i fatti non sono sanzionabili e/o non sussistono e/o non sono stati provati e/o non hanno rilievo disciplinare e/o costituiscono una fattispecie di assoluta tenuità...”; con riferimento alla decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC assunta nella riunione del 5 marzo 2014 e pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 251/CGF del 5 marzo 2014, con la quale è stata ridotta a sei mesi di inibizione la sanzione di un anno e sei mesi inflitta originariamente dalla Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 20/CDN del 1° ottobre 2013, a seguito del deferimento della Procura Federale in data 29 maggio 2013 dell’istante nella sua qualità di consigliere di amministrazione e amministratore delegato della società FC Piacenza spa dal 27 ottobre 2009 al 7 novembre 2011, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e all’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, avendo contribuito a determinare, con il proprio comportamento, la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della società, che ne hanno comportato il fallimento e, in particolare, per le condotte dettagliatamente descritte nell’atto di deferimento stesso. La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Carlo Bottari. Con memoria depositata in data 12 maggio 2014 prot. n. 0535, si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto dell’istanza, con ogni conseguente 3 pronuncia in ordine alle spese del procedimento e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), del Codice quale arbitro il Prof. Avv. Maurizio Benincasa. Il Prof. Avv. Carlo Bottari e il Prof. Avv. Maurizio Benincasa accettavano l’incarico e nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini, il quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di trattazione per l’11 giugno 2014. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Vista la natura della controversia, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Codice, e su istanza delle parti, il Collegio arbitrale fissava il termine del 7 luglio 2014 alla parte sitante per il deposito di una memoria e il termine del 28 luglio 2014 alla parte intimata per il deposito di una replica. Il Collegio Arbitrale fissava l’udienza di discussione al 25 settembre 2014. Le parti, con la sottoscrizione del verbale di udienza, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Codice, prorogavano il termine di pronuncia del lodo fino al 31 ottobre 2014. Con memoria difensiva autorizzata depositata in data 7 luglio 2014 prot. n. 0923, la parte istante confutava le eccezioni sollevate dalla FIGC nella memoria di costituzione, con particolare riferimento sia alla permanenza del suo interesse ad agire, sia alla sussistenza della mala gestio e a profili di colpa attribuibili all’istante, insistendo nelle conclusioni già rassegnate. Con memoria di replica depositata in data 28 luglio 2014 prot. n. 1003, la FIGC, richiamando anche precedenti specifici di questo Tribunale e i profili relativi all’omessa doverosa realizzazione – da parte dell’istante – di interventi 4 essenziali al sostentamento della società, ritenendo, perciò, integrata la fattispecie contemplata dall’art. 21 N.O.I.F. citato, insisteva per il rigetto dell’istanza A seguito della rinuncia del Presidente Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini, il Prof. Avv. Carlo Bottari e il Prof. Avv. Maurizio Benincasa nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente l’Avv. Gabriella Palmieri, la quale accettava l’incarico. Alla confermata udienza del 25 settembre 2014, le parti si riportavano agli atti, sviluppavano gli argomenti ivi svolti, anche con brevi repliche, insistendo nelle conclusioni rispettivamente formulate. Il Collegio arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione. DIRITTO 1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa e come risulta dagli atti processuali, con atto in data 29 maggio 2014 la Procura Federale deferiva l’istante nella sua qualità di consigliere di amministrazione e amministratore delegato della società FC Piacenza spa dal 27 ottobre 2009 al 7 novembre 2011, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e all’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, avendo contribuito a determinare, con il proprio comportamento, la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della società, che ne hanno comportato il fallimento e, in particolare, per le condotte dettagliatamente descritte nell’atto di deferimento stesso. Con decisione della Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, con Comunicato Ufficiale n. 20/CDN (2013-2014) del 1° ottobre 2013, veniva inflitta al Dott. Maurizio Riccardi la sanzione di un anno e sei mesi di inibizione. Con la citata decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC, assunta nella riunione del 5 marzo 2014 e pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 5 251/CGF del 5 marzo 2014, in parziale accoglimento del gravame proposto dall’odierno istante, la sanzione inflitta veniva ridotta a sei mesi di inibizione. Con l’istanza di arbitrato si chiedeva “…di accertare e dichiarare che il Dr. Maurizio Riccardi non ha commessi i fatti ascritti e/o che i fatti non sono sanzionabili e/o non sussistono e/o non sono stati provati e/o non hanno rilievo disciplinare e/o costituiscono una fattispecie di assoluta tenuità.” Con l’istanza di arbitrato si contestava, quindi, la correttezza dell’impianto decisorio seguito dalla Corte di Giustizia Federale. La FIGC ha, innanzitutto, ricostruito gli elementi di fatto e di diritto della vicenda, insistendo, in particolare, sulla sussistenza di tutti gli elementi identificativi, anche in base alla giurisprudenza di questo Tribunale, della violazione disciplinare di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F. 2.1. Preliminarmente, il Collegio Arbitrale ritiene che, in disparte la questione se il periodo di inibizione sia stato già interamente scontato, sussista l’interesse dell’istante ad agire anche sotto il profilo morale per difendere la propria immagine e la propria reputazione e che, quindi, l’stanza di arbitrato sia ammissibile. 2.2. L’istanza di arbitrato non è, però, fondata. La sentenza della Corte di Giustizia Federale appare, invero, correttamente motivata in fatto e immune da censure sotto il profilo logico-giuridico. Essa, infatti, contiene un’ampia e dettagliata ricostruzione della vicenda che ha condotto al deferimento da parte della Procura Federale della parte istante e alla decisione (appellata) della Commissione Disciplinare Nazionale, soffermandosi anche ad esaminare il contenuto della consulenza tecnica depositata dall’istante, diretta a escludere sia l’elemento soggettivo, sia l’elemento oggettivo del reato deferito e, comunque l’insussistenza di qualsiasi specifico episodio di colpa ascrivibile all’istante stesso (pag. 4 e pag. 7); sottolineando come 6 in tale consulenza tecnica, oltre a un’analitica ricostruzione della vicenda storica della proprietà societaria, si trovi la conferma, sul piano più strettamente economico-finanziario, che, negli anni in questione, “a fronte di una modesta riduzione dei costi, si sia registrata una significativa riduzione dei ricavi e un aumento degli oneri conseguenti all’indebitamento (indebitamento e oneri sempre in aumento). Il Collegio ritiene anche di condividere l’impostazione concettuale seguita dalla Corte di Giustizia Federale nella parte in cui esclude correttamente l’esistenza di un automatismo tra la carica ricoperta in un determinato periodo e la sanzionabilità che deriva dall’espletamento di quell’incarico in assenza della dimostrazione “…dell’esistenza di un nesso causale tra condotta e evento “fallimento”. La Corte di Giustizia Federale integra, poi, questa conclusione con i principi scaturenti dalla legge fallimentare di cui al R.D. n. 267/1942 e successive modificazioni (pag. 5); focalizzando l’attenzione sulla circostanza che il fallimento di una società calcistica e il suo presupposto stato di insolvenza cronica costituiscono un pericolo certo per l’equilibrio su cui si fonda l’ordinamento sportivo, che giustifica, quindi, per ciò stesso, la reazione rappresentata dall’inibizione allo svolgimento, per il tempo previsto dalle norme sanzionatorie, di incarichi societari o in ambito federale. La lettura interpretativa del sistema normativo sanzionatorio vigente seguita dalla Corte di Giustizia Federale appare, inoltre, coerente con i precedenti di questo Tribunale, peraltro, richiamati nella decisione stessa (pag. 6). A tali precedenti occorre aggiungere una recentissima pronuncia dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, la n. 32/2014, depositata in data 1° ottobre 2014, con la quale è stato statuito che, risultando confermata dagli atti “l’effettiva sussistenza delle condotte di cui trattasi e del disvalore giuridico-sportivo delle connesse operazioni finanziarie, patrimoniali e di bilancio… e le gravi e molteplici irregolarità commesse dalla società … delle quali non possono che essere chiamati a rispondere…tutti coloro che hanno assunto, nei vari anni di cui trattasi, la responsabilità degli organi di amministrazione.” Nella decisione della Corte di Giustizia Federale sono esaustivamente descritti gli elementi idonei, dal punto di vista dell’assolvimento dell’onere 7 probatorio, sia a dimostrare “lo stato di continuata difficoltà ad adempiere, con il criterio della regolarità, a tutte le obbligazioni sociali …e …non in un limitato arco temporale (tanto da potersi definire occasionali), ma nel volgere di più anni”; sia attestanti la continuità della proprietà, salvo un breve periodo. La Corte di Giustizia Federale riepiloga con dovizia di particolari l’entità delle perdite accumulatesi negli anni e l’esito dei controlli della CO.VI.SOC., dai quali sono emerse le esposizioni debitorie nei confronti dei dipendenti, dello Stato e dell’Enpals. In maniera assolutamente condivisibile, la Corte trae la conclusione che il fallimento della società FC Piacenza spa è derivato dal concorso di un comportamento commissivo degli amministratori, che “non hanno fatto ricorso a un aumento delle entrate proprie, aumentando così anche il valore della produzione (a scapito dei costi di produzione), in modo da ottenere sia un risultato operativo che un margine operativo lordo di indice positivo, sia omettendo di porre in essere azioni correttive o, ad es., di cedere quote ad altri amministratori capaci di evitare l’irreversibile dissesto”. 2.3. Corretto in fatto e immune da vizi logici e giuridici è pure il capo della decisione che riduce in modo significativo la sanzione dell’inibizione comminata al Dott. Riccardi (da un anno e sei mesi a sei mesi) “a maggiore equità”, proprio in considerazione del ruolo svolto dall’istante stesso che ha, infatti, comunque, dovuto sempre relazionarsi con la volontà proprietaria. Tale considerazione è stata determinante non solo per escludere in modo assoluto che il Dott. Riccardi, pur ricoprendo il ruolo di amministratore delegato, sia stato in grado di incidere “significativamente” sulla gestione della società, essendo tale possibilità effettivamente limitata, come riconosciuto, invero, dalla stessa Corte di Giustizia Federale, ma anche e soprattutto per escludere che possano configurarsi a suo carico specifici comportamenti autonomamente rilevanti e direttamente influenti sulle vicende societarie, che, in definitiva l’istante ha più che altro subito e non, invece, determinato. Tali argomentazioni, ad avviso del Collegio, descrivono e circoscrivono nella esatta e concreta consistenza il ruolo effettivamente esercitato dal Dott. Riccardi e sono, quindi, decisive nel restituire la reale percezione – anche nell’ambiente 8 esterno – dell’apporto, non significativo, appunto, dell’istante negli accadimenti societari rilevanti nel caso in esame; sia sotto il profilo squisitamente eticoformale, che resta, quindi, inalterato e non viene influenzato dagli eventi societari in questione; sia sotto il profilo sostanziale, rendendo anche proporzionata la sanzione inflitta perché ridotta in misura così netta dalla Corte di Giustizia Federale. 3. Attesa la soccombenza della parte istante, il Collegio Arbitrale ritiene di porre a suo carico e in favore della FIGC le spese del procedimento e per assistenza difensiva che liquida in 750,00 (settecentocinquanta) euro; di porre, con il vincolo della solidarietà, a carico del Dott. Maurizio Riccardi il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida complessivamente in euro 5000,00 (cinquemila/00) e il rimborso delle spese documentate dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando all’unanimità, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. rigetta l’istanza di arbitrato presentata dal Dott. Maurizio Riccardi; 2. dichiara assorbita ogni ulteriore domanda; 3. pone a carico del Dott. Maurizio Riccardi le spese di giudizio liquidate come in motivazione; 4. pone a carico del Dott. Maurizio Riccardi, con il vincolo di solidarietà con la FIGC, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale che liquida come in motivazione e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge; 9 5. pone a carico dell’istante Dott. Maurizio Riccardi il pagamento dei diritti amministrativi; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, all’unanimità, in data 25 settembre 2014, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Gabriella Palmieri F.to Carlo Bottari F.to Maurizio Benincasa
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