CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 28 del 12/09/2014 – ASD Torrecuso calcio/Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 28 del 12/09/2014 – ASD Torrecuso calcio/Federazione Italiana Giuoco Calcio
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva composta da
dott. Franco Frattini - Presidente
dott. Dante D’Alessio
prof. Massimo Zaccheo
prof.ssa Virginia Zambrano –
prof. Attilio Zimatore - Relatore
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. n. 21/2014, sul ricorso (datato 11 luglio 2014) proposto dalla A.S.D. TORRECUSO CALCIO, con sede in Torrecuso (BN), via Fabbricata, 78, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore Dott. Michelino Tedesco, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone,
contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C. – in persona del suo legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta avverso la delibera della Corte di Giustizia Federale, assunta nella riunione del 23 Aprile 2014 e pubblicata con le motivazioni sul C.U. n. 322/CGF del 13 Giugno 2014, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla A.S.D. Torrecuso Calcio avverso le sanzioni della squalifica del terreno di gioco fino al 31 dicembre 2014, con obbligo di disputa delle gare interne in campo neutro ed a porte chiuse, e dell’ammenda di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), inflitte alla predetta Società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con decisione pubblicata sul C.U. n. 111 del 9 aprile 2014, per fatti relativi alla partita Torrecuso Calcio – Citta’ di Messina del 6 aprile 2014, valevole quale 13^ giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie D 2013/2014 – Girone I;
viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti;
uditi, nell’udienza del 4 agosto 2014, gli avvocati Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, per la ricorrente; nonché l’avv. Maio Gallavotti, per la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore prof. Attilio Zimatore.
Ritenuto in fatto
I. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 9 aprile 2014, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione a fatti verificatisi nel corso e al termine della partita di calcio Torrecuso Calcio – Citta’ di Messina del 6 aprile 2014, ha irrogato alla A.S.D. Torrecuso Calcio le seguenti sanzioni: “Squalifica del campo di gioco fino al 31.12.2014 da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse ed ammenda di € 5.000,00”.
La A.S.D. Torrecuso Calcio ha proposto reclamo avverso tale decisione, ma la Corte di Giustizia Federale - III Sezione, con decisione assunta nella riunione del 23 aprile 2014, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 322/CGF (2013/2014) del 13 giugno 2014, ha respinto il ricorso.
Contro questa delibera della Corte di Giustizia Federale, la A.S.D. Torrecuso Calcio, in data 11 luglio 2014, ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art. 65, comma 2°, del Codice della Giustizia Sportiva, formulando le seguenti conclusioni: << a) accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della delibera della Corte di Giustizia Federale, assunta nella riunione del 23 aprile 2014 e pubblicata con le motivazioni sul C.U. n. 322/CGF del 13 giugno 2014, con cui veniva respinto il ricorso proposto dalla A.S.D. TORRECUSO CALCIO avverso le sanzioni della squalifica del terreno di gioco fino al 31 dicembre 2014, con obbligo di disputa delle gare interne in campo neutro ed a porte chiuse, e dell’ammenda di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), inflitte alla predetta Società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con decisione pubblicata sul C.U. n. 111 del 9 aprile 2014, per fatti relativi alla partita TORRECUSO CALCIO – CITTA’ DI MESSINA del 6 aprile 2014, valevole quale 13^ Giornata di Ritorno del Campionato Nazionale di Serie D 2013/2014 – Girone I; b) per l’effetto, in riforma dell’impugnata pronuncia, ridurre le sanzioni medesime in maniera congrua e sensibile o, comunque, nella misura ritenuta di giustizia dall’adito Organo; c) con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa ovvero, in subordine, con compensazione delle spese stesse tra le parti costituite.
II. Con memoria datata 21 luglio 2014, la Federazione Italiana Giuoco Calcio si è costituita dinanzi a questa Corte, contestando le domande della ricorrente e chiedendo, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; e, in via meramente subordinata, che sia rigettato nel merito.
Considerato in diritto
1. – Preliminarmente si osserva che, ai sensi dell’art. 65 del Codice della Giustizia Sportiva, il Collegio è chiamato a decidere questa controversia in funzione di Alta Corte, con la conseguenza che, anche per quanto attiene alla competenza e alle condizioni di ammissibilità del ricorso, trovano applicazione le previgenti disposizioni (cfr. art. 65, 2° comma, del Codice di Giustizia Sportiva).
Del resto, la stessa ricorrente A.S.D. Torrecuso Calcio ha indirizzato il suo ricorso “Al Collegio di Garanzia dello Sport in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 65 del Codice della Giustizia Sportiva” ed ha conseguentemente affrontato, “in via preliminare e pregiudiziale” il problema della sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall’art. 1, comma 3°, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva.
Ciò premesso, facendo applicazione dei criteri che regolano la competenza dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, come essa è individuata dall’art. 12 bis dello Statuto del CONI (adottato dal Consiglio Nazionale del CONI il 18 settembre 2013 e approvato con D.P.C.M. del 12 novembre 2013) e dall’art. 1 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva (sottoposto a presa d’atto della Giunta Nazionale del CONI), e tenuto conto delle condizioni di ammissibilità ivi stabilite, il Collegio ritiene che il ricorso proposto dalla A.S.D. Torrecuso Calcio sia inammissibile.
Considerato che il ricorso in esame ha ad oggetto la contestazione delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo (e confermate dalla impugnata decisione della Corte di Giustizia Federale) a carico della A.S.D. Torrecuso Calcio in relazione ai fatti verificatisi nel corso e al termine della partita di calcio Torrecuso Calcio – Citta’ di Messina del 6 aprile 2014 e si sostanzia nella richiesta di “ridurre le sanzioni medesime in maniera congrua e sensibile o, comunque, nella misura ritenuta di giustizia dall’adito Organo” (cfr. conclusioni del ricorso, sub B), il Collegio ritiene che, nel caso di specie, difetti il requisito della ‘notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo nazionale’ (artt. 12 bis, comma 2°, dello Statuto del CONI, cit.; e art. 1, comma 3°, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, cit.).
La mancanza del requisito della “notevole rilevanza” non deriva “dalla tipologia di competizione alla quale si riferisce la gara in esame” (come ha osservato la Associazione ricorrente, richiamando un precedente di questa Alta Corte e ricordando che questioni di notevole rilevanza possono prospettarsi anche in relazione a gare rientranti in un campionato dilettantistico), bensì dalle domande proposte dalla Associazione ricorrente: esse si risolvono in questioni di puro fatto, che riguardano la sola ricorrente, attengono a una semplice valutazione di congruità delle sanzioni irrogate e non coinvolgono in alcun modo l’ordinamento sportivo nazionale, né toccano interessi generali o collettivi.
Né può dirsi che il ricorso, a parte le questioni di fatto, sollevi ulteriori questioni di diritto, munite di notevole rilevanza, sotto il profilo della piena efficacia probatoria riconosciuta ai rapporti dell’Arbitro e dei suoi Assistenti (cfr. art. 35, sub 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva) e della ammissibilità di una prova contraria.
Nel caso di specie, infatti, tale questione di diritto, segnalata nel ricorso, in concreto non si pone in quanto – come giustamente osservato dalla Corte di Giustizia Federale nella decisione impugnata – i fatti esposti negli atti ufficiali di gara “non risultano essere affatto contraddetti negli aspetti essenziali, ai fini della decisione, dalla relazione di servizio dei Carabinieri intervenuti”.
A ben vedere, la Relazione di servizio redatta dai Carabinieri della Stazione di Ponte, in data 6 aprile 2014, fornisce una sostanziale conferma dei fatti, oggettivamente gravi, in relazione ai quali sono state irrogate le contestate sanzioni a carico della A.S.D. Torrecuso Calcio.
E se, come si è detto, la natura dilettantistica del campionato nel quale si disputa la gara non esclude, di per sé, il requisito della “notevole rilevanza” delle questioni controverse; per altro verso, neppure può costituire una attenuante rispetto a condotte intimidatorie e aggressive, sul piano fisico e verbale, nei confronti di chi svolge la funzione arbitrale. In conclusione, ad avviso del Collegio, le questioni sollevate dalla Associazione ricorrente, sotto il profilo sia di fatto che di diritto, in concreto, non rivestono notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale. Con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. – Le spese di questo procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura complessiva di euro 1.000,00 (mille), poste conseguentemente a carico della ricorrente A.S.D. Torrecuso Calcio.
P.Q.M.
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva
Dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto dalla A.S.D. Torrecuso Calcio e di tutte le domande ivi formulate.
Pone le spese del giudizio, liquidate come in motivazione, a carico della soccombente A.S.D. Torrecuso Calcio.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 4 agosto 2014.
Il Presidente F.to Franco Frattini
Il Relatore F.to Attilio Zimatore
Depositato in Roma in data 12 settembre 2014.
Il Segretario F.to Alvio La Face