CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione del 29/08/2014 – F.C. Correggese srl/Federazione Italiana Giuoco Calcio/S.E.F. Torres 1903 srl/S.F. Aversa Normanna srl/A.S. Martina Franca 1947 srl

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione del 29/08/2014 – F.C. Correggese srl/Federazione Italiana Giuoco Calcio/S.E.F. Torres 1903 srl/S.F. Aversa Normanna srl/A.S. Martina Franca 1947 srl IL COLLEGIO DI GARANZIA IN FUNZIONE DI ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Composto dagli Ill.mi Sigg.ri: Presidente – Prof. Dott. Franco Frattini Componente relatore – Prof. Virginia Zambrano Componente – Dott. Dante D’Alessio Componente – Prof. Massimo Zaccheo Componente – Prof. Attilio Zimatore ha pronunciato la seguente DECISIONE NEL GIUDIZIO introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi 26/2014 prot. 00285/2014, presentato in data 4 agosto 2014, da parte della F.C. Correggese S.r.l. rappresentata e difesa dall’Avv. M. Grassani; CONTRO la FIGC – Federazione Italiana Gioco Calcio, rappresentata e difesa dagli Avv. L. Medugno e L. Mazzarelli; NONCHÉ CONTRO - la S.E.F. Torres 1903 S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. E. Chiacchio e M. Cozzone; - la S.F. Aversa Normanna S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. E. Chiacchio e M. Cozzone; - A.S. Martina Franca 1947 S.r.l. per l’annullamento, dei comunicati ufficiali FIGC n. 40/A e 42/A del 1 agosto 2014, nella parte in cui non prevedono l’ammissione al campionato di Divisione Unica – Lega Pro della F.C. Correggese s.r.l., nonché dichiarano l’inammissibilità della domanda di ripescaggio da questa interposta e, per l’effetto, per l’inserimento della società 2 ricorrente nell’organico di Divisione Unica - Lega Pro 2014/2015, anche in sovrannumero. Visto l’art. 65, comma 2, Nuovo Codice della Giustizia Sportiva; Visti il ricorso e gli allegati; Vista la memoria di costituzione e risposta per FIGC – Federazione Italiana Gioco Calcio; Vista la memoria di costituzione e risposta ex art. 5 e art. 21, commi 3 e 5 del previgente Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva per S.E.F. Torres 1903 S.r.l.; Vista la memoria di costituzione e risposta ex art. 5 e art. 21, commi 3 e 5 del previgente Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva per S.F. Aversa Normanna S.r.l.; Uditi, all’udienza pubblica del 11 agosto 2014, l’Avv. Menichini e l’Avv. Duca per delega dell’Avv. M. Grassani per la ricorrente F.C. Correggese S.r.l. e gli Avv. E. Chiacchio e M. Cozzone per le resistenti S.E.F. Torres 1903 S.r.l. e S.F. Aversa Normanna, nonché per la F.I.G.C., gli Avv. L. Medugno e L. Mazzarelli; Visti tutti gli atti e i documenti di causa; Udito il relatore, Prof. Virginia Zambrano RITENUTO IN FATTO A. - Con ricorso iscritto al R.G. ricorsi 26/2014 prot. n. 00285, presentato in data 4 agosto 2014, la F.C. Correggese S.r.l. lamentava l’illegittima esclusione dalla procedura di ripescaggio, in conseguenza dell’adozione dei combinati provvedimenti (entrambi del 1° agosto 2014) del Consiglio federale della FIGC n. 40/A – con cui si disponeva l’esclusione dal ripescaggio per il Campionato 2014/2015 per non avere la Correggese “disponibilità nel proprio Comune di un impianto idoneo allo svolgimento delle gare nel suddetto campionato”- e 42/A, in forza del quale si ammettevano al campionato Divisione Unica - Lega Pro, le seguenti società: S.E.F. Torres 1903 S.r.l.; S.F. Aversa Normanna S.r.l.; A. S. Martina Franca 1947. In vero, il Consiglio Federale avrebbe fatto erronea applicazione del C.U. 171/A, in tema di definizione dei “Criteri per la formulazione dei ripescaggi dal Dipartimento Interregionale al Campionato Divisione Unica Lega-Pro” per la stagione 2014/2015, non ritenendo operante nei confronti della ricorrente la deroga sugli impianti sportivi, all’opposto prevista e disciplinata nel Titolo II del C.U. 144 del 6 maggio 2014. Avvero tale decisione, la ricorrente proponeva ricorso al Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il CONI, deducendo i seguenti motivi: 1. – Erronea applicazione del C.U. 171/A del 27 maggio 2014. Nell’impugnare il C.U. 40/A e 42/A del 1° agosto 2014, parte ricorrente osservava come il vero punctum dolens dell’intera vicenda fosse da individuarsi nella non corretta applicazione del C.U. 171/A laddove dispone che “le società, per essere ripescate, dovranno ottenere la Licenza Nazionale relativamente al campionato per il quale chiedono il ripescaggio. Ai fini del ripescaggio nel Campionato di Divisione Unica-Lega Pro, non saranno ammesse deroghe sui criteri Infrastrutturali fissati dalle Licenze Nazionali”. La ricorrente contestava l’esclusione dal ripescaggio come fondata unicamente sulla circostanza che lo Stadio Cabassi di Carpi (indicato quale struttura presso la quale disputare il campionato), pur rispettando tutti i requisiti infrastrutturali di cui al Titolo II del C.U. 144/A non sia ubicato nel Comune di Correggio. L’illegittimità di tale esclusione sarebbe emersa da una serie di elementi fra cui il C.U. 4/A del 3 luglio 2014 che, fissando al 28 luglio il termine entro il quale le società aspiranti al ripescaggio devono dimostrare il possesso di una serie di requisiti, si richiamava integralmente alle previsioni di cui al C.U. 144/A del 6 maggio 2014, rinviando tout court a siffatta disciplina. Si osservava che il suddetto C.U. 144/A, nella parte in cui prevede la possibilità di presentare istanza per ottenere la “deroga a svolgere l’attività per la stagione sportiva 2014/2015 in un impianto non ubicato nel proprio Comune” sarebbe norma di generale applicazione, destinata quindi a prevalere sulla previsione di cui al C.U. 171/A; norma di diverso contenuto e ambito applicativo. Quest’ultima, in vero, nella parte in cui vieta “deroghe sui criteri Infrastrutturali fissati dalle Licenze Nazionali” farebbe esclusivo riferimento ad altre possibili autorizzazioni in deroga e, quindi, “extra ordinem”, espressioni di un più ampio potere discrezionale esercitabile degli organi della Federcalcio in rapporto a impianti di videosorveglianza, illuminazione etc. Eccepiva la ricorrente che tale lettura si imporrebbe in ossequio ad una corretta applicazione dei criteri ermeneutici, vieppiù rafforzata dal fatto che l’art. 19, comma 2, N.O.I.F., nel richiamarsi al Sistema delle Licenze Nazionali istituzionalizzerebbe per tutti i club, in ogni occasione, la possibilità di disputare le proprie gare in località diverse. La regola di cui al C.U.144/A, proprio in forza del richiamo di cui all’art. 19, comma 2, N.O.I.F., non potrebbe quindi, a fortiori, essere derogata in peius da un C.U. (il 171/A) successivo alla stessa, avente ad oggetto i ripescaggi e contenente una previsione restrittiva, peraltro, mai in precedenza introdotta. 2. – Violazione del principio di equo trattamento tra le Società, sotto due profili. La ricorrente eccepiva, altresì, la disparità di trattamento che, per effetto della 4 previsione di cui al C.U. 171/A, si sarebbe determinata fra i Club aventi titolo alla partecipazione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro e quelli aspiranti al ripescaggio. Si contestava, la ratio del C.U. 40/A del 1° agosto 2014, come espressa dalla necessità, sempre più avvertita, “di mantenere il legame tra la Società ed il Comune”, essendo a tal proposito doveroso circoscrivere le concessioni di deroghe a circostanze da valutarsi di volta in volta e, comunque, eccezionali, comunque suffragate dal possesso del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato Divisione Unica – Lega Pro. Ma v’è più, giacchè, sempre secondo la ricorrente un’ulteriore violazione del principio di parità di trattamento si sarebbe prodotta fra Società non promosse e quelle “retrocesse” aspiranti al ripescaggio dalla Lega Pro. L’adesione alla previsione più restrittiva del C.U. 171/A avrebbe creato, in altri termini, una vera e propria “barriera all’ingresso” alle iscrizioni al Campionato, favorendo solo quelle società che, per aver comunque disputato già il Campionato in Lega Pro, erano in regola con i requisiti Infrastrutturali. A tutto concedere, si eccepiva come il susseguirsi dei C.U. e l’introduzione della preclusione di cui al C.U. 171/A avrebbe reso impossibile – anche a volerlo - l’adeguamento degli impianti, confermandosi quale previsione dal contenuto fortemente discriminatorio (cfr., C.U. 4/A del 3 luglio 2014 con il quale si fissa al 28 luglio il possesso dei requisiti di cui al C.U. 144/A). Si rimproverava, inoltre, al Consiglio Federale, di ritenere erroneamente che la Correggese chiedesse di partecipare al campionato pur “senza alcun titolo e merito sportivo”. Si adducevano, in senso contrario, i C.U. 13/A e 14/A del 18 luglio 2014 (in cui l’esclusione dal Campionato di Lega Pro, sia del Padova Calcio S.p.a. che dell’Esperia Viareggio S.r.l., faceva riemergere la posizione della Correggese), nonché il C.U. 48 del 20 giugno 2014 del Dipartimento Interregionale F.I.G.C. che, all’esito della vittoria dei play off, riconosceva la Correggese come club avente titolo. Nell’evidenziare l’iniquità della previsione di cui al C.U. 171/A si ribadiva, perciò, la erroneità interpretativa della decisione del Consiglio Federale. B. – In data 6 agosto 2014, si costituiva in giudizio, la F.I.G.C., per chiedere che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e, comunque, respinto nel merito. In punto di fatto e diritto, si poneva in rilievo come l’iscrizione al Campionato fosse il prodotto di una procedura di tipo ammissivo, caratterizzata dalla concorsualità e dal rigoroso rispetto dei termini. Si eccepiva, quindi, la inammissibilità del gravame ex art. 21 previgente Codice Alta Corte di Giustizia, sotto il profilo della irritualità della costituzione del rapporto processuale e della mancata tempestività, il C.U. 40/A del 1° agosto essendo stato impugnato solo il 4 agosto 2014 e, dunque, tardivamente. Nel merito si osservava che mentre, per le squadre aventi titolo, la procedura di iscrizione al Campionato trovava fonte per la determinazione di termini e modalità ordinarie nel C.U. 144/A, diversamente doveva sostenersi per le società non aventi titolo sportivo, per le quali trovava viceversa applicazione il C.U. 171/A, a norma del quale queste società devono rispettare tutte le prescrizioni propedeutiche all’ottenimento della Licenza Nazionale, senza possibilità di avvalersi della deroga prevista in favore dei club titolati. Nel rapporto fra lex specialis e lex generalis si sarebbe, quindi, dissolta quella disparità di trattamento lamentata da parte ricorrente. C. – In data 6 agosto 2014, si costituivano in giudizio, la S.E.F. Torres 1903 S.r.l. e la S.F. Aversa Normanna S.r.l. per chiedere fosse dichiarata l’inammissibilità del ricorso, in quanto presentato oltre il termine di cui all’art. 21, comma 4, previgente Codice Alta Corte di Giustizia. Nel merito si sottolineava la specialità della procedura ammissiva di cui al C.U. 171/A, rispetto a quanto previsto nel C.U. 144/A, cosa che avrebbe escluso – attesa la diversità di situazioni regolata – qualsiasi lamentata disparità di trattamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il Il ricorso è irricevibile per inosservanza del termine di cui all’art. 21, comma 4, previgente Codice Alta Corte di Giustizia sportiva, di cui si fa applicazione in forza del rinvio espresso ex art. 65, comma 2, nuovo Codice di giustizia sportiva. Il ricorso, come risulta chiaro e evidenziato, altresì, dalle memorie della F.I.G.C., nonché dalle Società Torres e Aversa Normanna, risulta presentato al di là del termine di decadenza. La tardività dell’impugnazione, quindi, ha consentito all’atto-fonte - il C.U. 40/A e al connesso C.U. 42/A - di operare in modo precettivo, dettando la regola del caso concreto e autorizzando la produzione dei relativi effetti. 2. Infatti, la pubblicazione degli atti impugnati in questa sede, vale a dire i C.U. 40/A e 42/A, ha avuto luogo il 1° agosto 2014. La presentazione del ricorso con cui la Correggese ha impugnato tali provvedimenti si è, invece, avuta solo il 4 agosto, oltre, dunque il termine di decadenza venuto a maturazione il 3 agosto 2014. A tale ultima data risulta spirato il termine decadenziale di 2 giorni di cui all’art. 21, comma 4 del previgente Codice Alta Corte di Giustizia sportiva, a mente del quale la notifica del ricorso alla parte resistente e alla Federazione di appartenenza, nonché il suo deposito presso la Segreteria dell’Alta Corte devono realizzarsi “nel termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell’atto impugnato, restando esclusa la possibilità di successivo deposito di atti o di deduzione di nuove prove”. Brevità e perentorietà dei termini devono ritenersi, infatti, caratteristiche essenziali di un procedimento speciale volto ad assicurare la più rapida definizione delle controversie. 3. In particolare, la brevità dei termini si giustifica con la necessaria celerità dei procedimenti di giustizia resi in relazione ai procedimenti di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (art. 21, comma 1, lett.b), al fine di dare certezza a situazioni che devono essere definite nel più breve tempo possibile, vuoi per esigenze di organizzazione degli organici del campionato, vuoi per non compromettere diritti ed interessi dei terzi controinteressanti. Tanto, specie ove si consideri che si è in presenza di una procedura di ammissione a competizioni sportive che prevedono un numero chiuso di partecipanti. Chiare sono, dunque, le ragioni di celerità di una procedura, il cui obiettivo traspare da tutto l’articolato normativo, nonché dall’espresso riferimento alla riduzione dei termini di cui al comma 7 dell’art. 21; procedura che risponde ad un criterio di ragionevolezza in quanto la brevità è connessa, come detto, ad esigenze di funzionamento dell’intero sistema calcistico. 4. Né il discorso muta ove si consideri il profilo della perentorietà del termine che, anzi, è espressamente declamata. 5. Non conduce – come vorrebbe il ricorrente – allo spostamento della data di scadenza al 4 agosto la circostanza che il termine dei due giorni verrebbe a scadere di domenica. E’ vero che, ai sensi del quarto comma dell’art. 155 c.p.c. (secondo il riferimento emerso a seguito della discussione orale), le scadenze in maturazione in un giorno festivo sono prorogate di diritto al primo giorno seguente non festivo. La previsione normativa non concerne però la presente fattispecie nella quale la perentorietà del giorno di scadenza è funzionale alla tutela di interessi superiori. D’altra parte che la procedura sia ispirata (per le ragioni dette) a principi di assoluta celerità e che il compasso temporale sia stato stabilito nel termine rigoroso di due giorni (non prorogabili: così per la presentazione del ricorso, per le memorie della parte intimata, per i controinteressati) si ricava dalla norma di chiusura di cui all’art. 21, comma 7 che, comunque, prevede l’invio in formato elettronico alla Segreteria dell’Alta Corte, a pena di decadenza, di ogni documento e atto difensivo, confermandosi, in tal senso, la perentorietà del termine de quo (sul punto, altresì, Decisione Alta Corte di Giustizia 21/2014). A ritenere diversamente, si potrebbe giungere ad una “dilatazione” dei tempi di incardinamento della procedura che potrebbero anche variare significativamente (si pensi al caso di un provvedimento pubblicato il martedì con scadenza di giovedì festivo; proroga al venerdi; scadenza domenica per la parte intimata e quindi successiva proroga). Ipotesi, questa, chiaramente contrastante con la ratio di cui all’art. 21, previgente Codice Alta Corte. 7 6. Peraltro, anche qualora si intendesse valutare il ricorso nel merito, non potrebbe rilevarsi che la sua infondatezza manifesta da un punto di vista sostanziale, recte, di teoria generale del diritto, e, dunque non potrebbe che concludersi per il suo rigetto. Come noto, l’iscrizione al Campionato è il prodotto di una procedura articolata e complessa che, mutuando il Sistema delle Licenze Uefa, fa propri altresì i criteri ivi stabiliti (C.U. 144/A del 6 maggio 2014). Il sistema si completa poi con la previsione, accanto alle ammissioni ordinarie, di criteri e procedure per ovviare a carenze di organico, in modo da concedere alle società non in possesso del titolo sportivo – e sulla base di una disciplina più restrittiva – la possibilità di accedere alla serie superiore. La procedura di ripescaggio segue, dunque, regole parzialmente diverse che si ispirano alla necessità di tener nel debito conto la diversa posizione delle società aventi diritto rispetto a quelle non aventi diritto. Rileva parte ricorrente la palese antinomia fra il C.U. 144/A nella parte in cui impone alle società di depositare “entro il termine del 20 giugno, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2014/2015 in un impianto non ubicato nel proprio Comune” e il C.U. 171/A nella parte in cui stabilisce che “ai fini del ripescaggio nel Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, non saranno ammesse deroghe sui Criteri Infrastrutturali fissati dalle Licenze Nazionali” sottolineando il contrasto che si verrebbe a creare a fronte di una medesima fattispecie. Dal canto suo il C.U. 4/A del 3 luglio 2014 – nel richiamare, ai fini della definizione dei requisiti per la presentazione delle domande – il C.U. 144/A, avrebbe reso questa disciplina di generale applicazione, definitivamente sovrapponendosi a quanto previsto nel C.U. 171/A. Ritiene il Collegio che la riflessione originata dalla prospettazione della questione investa il rinvio ai criteri – impliciti nell’ordinamento – di risoluzione delle antinomie e, nella specie, alla esplicitazione del criterio di specialità da utilizzare al fine di definire correttamente il rapporto fra norma generale e norma speciale. Orbene, la relazione che corre tra norme speciali e generali ha la forma della conseguenza logica di talchè, per ritenere che una norma è speciale rispetto a un’altra norma, occorre individuare almeno un elemento – l’uno rispetto all’altro – in relazione di specie a genere e viceversa. 7. La specialità/generalità delle norme è, in tal senso, una proprietà derivata (perché conseguente appunto alla definizione di siffatto rapporto) che non può che fondarsi su una relazione fondamentale tra le loro componenti concettuali. L’essere generale e l’essere speciale sono qualità delle norme, logicamente correlate e opposte, che indicano e presuppongono una relazione di genus ad speciem tra talune componenti concettuali alle quali gli interpreti, in base a previe assunzioni di rilevanza, danno ruolo di genus e di species. Come noto, oltre all’interprete, cui non raramente spetta il compito di stabilire questa relazione, la definizione della stessa può essere anche il prodotto di una scelta consapevolmente compiuta proprio dal soggetto che pone la norma. Nell’uno come nell’altro caso, stabilire quali caratteristiche delle norme siano rilevanti e assumano il ruolo di genere sottende scelte concettuali e di giustizia del singolo caso. Decidere, in altri termini, cosa è e non è rilevante, cosa conta e cosa no come differenza significa regolare, infatti, diversamente determinati comportamenti e non altri, e trattare inevitabilmente in maniera eguale o diversa alcuni individui o situazioni, piuttosto che altre. 8. Se, dunque, funzione della norma generale è quella di stabilire la regola, ogni allontanamento da essa rappresenta una eccezione; eccezione che, appunto, non può che realizzarsi per il tramite di una norma derogante. Nel caso del diritto civile, sia sufficiente pensare, a mero titolo esemplificativo, alla regola generale posta in tema di durata della locazione di cui all’art. 1573 c.c.; regola che incontra una deroga significativa nella previsione di cui all’art. 1607 c.c. in ragione della necessità di applicare un regime diverso agli immobili urbani destinati ad abitazione. In queste, come in altre fattispecie, il criterio di specialità, sebbene non codificato (eccezion fatta per lo sporadico richiamo di cui all’art. 15 c.p.), infirma la regola generale, aprendo alla indistinguibilità – non solo teorica – fra il concetto di “deroga” e quello di “eccezione”, al punto da indurre la dottrina costituzionalistica a ritenere che la deroga non sia altro che l’effetto tipico della prevalenza della norma speciale su quella generale (Bin-Pitruzzela, Diritto Costituzionale, 2010, 333). Nella specie non v’è dubbio che tale opzione sia stata effettuata dal Consiglio Federale che, per i casi di ripescaggio, ha inteso disporre una disciplina derogatoria, quella di cui al C.U. 171/A, rispetto alla regola generale di cui al C.U. 144/A. 9. Tanto meno la circostanza che il criterio di specialità non sempre operi da solo, talvolta dovendo combinarsi con quello gerarchico e quello cronologico, introduce elementi diversi di riflessione nel discorso che si sta svolgendo, giacchè il sostenere la parità gerarchica fra C.U. 144/A e C.U. 171/A non elimina il rilievo da attribuirsi alla lex specialis che sopravviene. In questi casi il problema è, semmai, quello di comprendere cosa debba intendersi per lex specialis. 10.Nella specie, univoco è il dato che si ricava dal C.U. 171/A laddove recita “Ai fini del ripescaggio nel Campionato di Divisione Unica-Lega Pro, non saranno ammesse deroghe sui criteri Infrastrutturali fissati dalle Licenze Nazionali”. E’ stato, infatti, lo stesso Consiglio Federale ad indicare, con un’esplicita disposizione, la prevalenza di una norma sull’altra, allorchè ha apertamente delimitato il campo di applicazione di eventuali regole derogatorie, escludendo che “Ai fini del ripescaggio”, alcuna deroga potesse operare. Anche a sostenere, in considerazione della funzione dei Comunicati Ufficiali, che non può parlarsi di rapporto fra norme, una più generale, e l’altra relativamente più specifica ma, piuttosto, di due norme egualmente generali i cui campi di applicazione si intersecano, comunque troverebbe applicazione il criterio di specialità da intendersi quale tecnica di composizione delle antinomie, nei termini di cui si è detto. In siffatta ipotesi è la istituzione di una relazione assiologica o di valore fra le due norme confliggenti a fondare la risoluzione del contrasto fra i due Comunicati ufficiali di cui si discorre. La prospettiva funzionale non consegna conclusioni diverse, ove si tenga conto – anche alla luce di una interpretazione sistematicamente orientata – che tutto il complesso meccanismo della iscrizione ai campionati si fonda sul gioco combinato di valutazione dei titoli e dei risultati sportivi nonché sul possesso dei requisiti di natura economico/finanziaria e legale, infrastrutturale e di carattere tecnico/organizzativo, aprendo ad una dimensione premiale che esclude in nuce ogni disparità di trattamento. L’impossibilità per le società aspiranti al ripescaggio di godere della deroga in materia di criteri infrastrutturali riposa, dunque, su siffatto rapporto di specialità che connota il C.U. 171/A. P.Q.M. IL COLLEGIO DI GARANZIA IN FUNZIONE DI ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 11 agosto 2014. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Virginia Zambrano Depositato in Roma in data 29 agosto 2014 Il Segretario F.to Alvio La Face
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