CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 35 del 07/10/2014 – Novara Calcio S.p.a./Federazione Italiana Giuoco Calcio/S.S. Juve Stabia s.r.l.

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 35 del 07/10/2014 – Novara Calcio S.p.a./Federazione Italiana Giuoco Calcio/S.S. Juve Stabia s.r.l. Il Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva composta da dott. Franco Frattini - Presidente prof. Massimo Zaccheo - Relatore prof.ssa Virginia Zambrano - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2014, presentato, in data 28 luglio 2014, da parte della società Novara Calcio S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Cesare di Cintio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. - rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli avverso la delibera del Consiglio Federale del 27 maggio 2014, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 170/A, nella parte in cui prevede che “in caso di vacanza di organico nel Campionato di Serie B 2014/2015, determinatasi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l’ammissione al predetto campionato, non si procederà ad integrazione di organico, salvo che le non ammissioni determinino un organico complessivo inferire a 20 squadre”; visti il ricorso e gli allegati; vista la memoria di costituzione e risposta per FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio; visto il successivo ricorso, iscritto al R.G. ricorsi n. 25/2014, presentato, ex art. 21 del Codice dell’Alta Corte, in data 4 agosto 2014, da parte della società Novara Calcio s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Di Cintio, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, avverso la delibera del Consiglio Federale del 1 agosto 2014, pubblicata con C.U. n. 39/A, che ha dichiarato inammissibile ed improcedibile la domanda di ripescaggio al Campionato di Serie B 2014/2015 formulata dalla società Novara Calcio S.p.a., dando atto che comunque ricorre per la società in questione la condizione preclusiva prevista dal C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014, avendo scontato nella stagione 2012/2013 sanzioni per illeciti sportivi, nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente ad esso connesso; vista la memoria di costituzione e risposta per FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio; visto l’atto di intervento proposto in data 8 agosto 2014 dalla società S.S. Juve Stabia s.r.l. uditi, all’udienza pubblica dell’11 agosto 2014, l’avv. Cesare Di Cintio per la ricorrente Novara Calcio S.p.a.; per la resistente F.I.G.C., l’avv. Luigi Medugno e l’avv. Letizia Mazzarelli; per la parte intervenuta S.S. Juve Stabia s.r.l., l’avv. Edoardo Chiacchio e l’avv. Michele Cozzone; visti tutti gli atti e i documenti di causa; udito il relatore, Prof. Massimo Zaccheo. Ritenuto in fatto In data 28 luglio 2014 la società Novara Calcio S.p.A. ha presentato ricorso n. 23/2014 avverso la delibera del Consiglio Federale della FIGC del 27.5.2014, di cui al C.U. 170/A, nella parte in cui prevede che: “in caso di vacanza di organico nel Campionato di Serie B 2014/2015, determinatasi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l’ammissione al predetto campionato, non si procederà ad integrazione di organico, salvo che le non ammissioni determinino un organico complessivo inferiore a 20 squadre”. Costituitosi regolarmente il contraddittorio con la FIGC, in data 4.8.14 il Novara Calcio S.p.A. ha presentato, altresì, ricorso n. 25/2014 avverso la delibera del Consiglio Federale del 1.8.2014, di cui al C.U.39/A, che ha dichiarato improcedibile la domanda di ripescaggio al Campionato di serie B 2014/2015 formulata dalla medesima società, posto che ricorre, anche per la società Novara, la condizione ostativa prevista dalla delibera del 27.5.2014, di cui al C.U. 171/A, nella parte in cui prevede che operi una condizione preclusiva al ripescaggio per “le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e per violazione del divieto di scommesse da scontarsi nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014” . Il Novara Calcio S.p.a. ha proposto, inoltre, l’istanza per sospendere l’efficacia esecutiva della delibera del Consiglio Federale del 27 maggio 2014, pubblicata con C.U. 170/A, nella parte in cui prevede che la riduzione dell’organico entri in vigore dalla stagione 2014/15. A seguito dell’udienza dell’11.8.2014, nel corso della quale ha proposto intervento anche la società Juve Stabia, l’Alta Corte ha pronunciato, il medesimo giorno, ordinanza collegiale n. 3 24/2014 (prot. n. 00284) con la quale ha: a) ritenuto il non luogo a provvedere sull’istanza di sospensiva, di cui al ricorso iscritto al R.G. n. 25/2014, per l’impugnazione del diniego di ripescaggio, non ritenendo che si verta nella materia di ripescaggio, disciplinato dal C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014; b) che nella vicenda si debba procedere all’integrazione da 20 a 22 squadre dell’organico del Campionato di Serie B in applicazione dell’art. 49 NOIF, attualmente in vigore, considerato che le disposizioni statuiscono in materia di ripescaggio a proposito del completamento dell’organico fino a 20 squadre, laddove la fattispecie concreta ha ad oggetto l’integrazione dell’organico da 20 a 22 squadre; c) che il C.U. n. 170/A rinvia ad un separato provvedimento la determinazione dei criteri e delle modalità per l’eventuale integrazione del suddetto organico; d) che il successivo C.U. n. 171/A stabilisce criteri e procedure ai soli fini del procedimento di ripescaggio fino a 20 squadre e non anche oltre detto numero; e) che gli argomenti della ricorrente Novara debbano perciò essere accolti e che da ciò derivi l’obbligo di integrazione dell’organico da 20 a 22 squadre, alla stregua dei criteri e principi che la FIGC riterrà di determinare in applicazione del principio affermato dal Collegio. Per effetto di quanto precede l’Alta Corte ha accolto l’istanza di sospensiva di cui al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2014, presentato in data 28 luglio 2014 della Società Novara Calcio S.p.A., nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ha ordinato alla FIGC di pubblicare il nuovo organico a 22 squadre del Campionato di Serie B, integrato sulla base dei principi sopra indicati. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento della società Juve Stabia perché palesemente tardivo. Considerato in diritto La delibera Consiliare di cui al C.U. 170/A ha stabilito che “in caso di vacanza di organico del campionato di Serie B 2014/2015, determinatasi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l’ammissione al predetto campionato, non si procederà ad integrazione di organico, salvo che le non ammissioni determinino un organico complessivo inferiore a 20 squadre. In tale ipotesi, il Consiglio Federale integrerà, secondo criteri e modalità da definirsi, le ulteriori eventuali vacanze di organico sino al raggiungimento per il Campionato di Serie B del numero di 20 squadre”. In coerenza con la Delibera Consiliare di cui al C.U. 170/A, con Delibera Consiliare di cui al C.U. 171/A, adottato, il medesimo 27.5.2014, il Consiglio Federale ha fissato i criteri e le procedure per l’integrazione, attraverso il ripescaggio, dei campionati professionisti 2014/2015. Con delibera Consiliare di cui al C.U. 163/A, adottata sempre il medesimo 27.5.14, il Consiglio Federale ha, altresì, deliberato di approvare la norma transitoria di cui all’art. 50 NOIF, nella quale ha stabilito che “le modifiche dell’ordinamento dei campionati, nonché i criteri di promozione e retrocessione deliberati entro il 30.9.14, andranno in vigore nella stagione sportiva 2015/2016”. Il Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte ritiene di accogliere il ricorso proposto dal Novara nei limiti di cui appresso. Secondo la Delibera Consiliare di cui al 170/A non si deve procedere ad un’integrazione dell’organico, attraverso i cosiddetti ripescaggi, ove l’organico complessivo sia superiore a 20 squadre. Ne discende che il criterio del ripescaggio, stabilito con il C.U. 39/A, trovi applicazione soltanto ove ricorra l’ipotesi di cui al richiamato Comunicato 170/A e secondo quanto stabilito dal Comunicato 171/A, dunque, nell’ipotesi in cui l’organico sia inferiore a 20 squadre. Nessun provvedimento ha invece modificato l’art. 49 NOIF, che pertanto, rimasto è immutato prevedendo, per la Serie B, un girone unico a 22 squadre. Tutte le norme del sistema devono, conseguentemente, essere interpretate alla luce del principio fissato dal richiamato art. 49, che determina in 22 il numero delle squadre che devono partecipare al campionato di serie B. Ebbene, tenuto conto che la Delibera di cui al C.U. 170/A rinvia a un separato provvedimento la determinazione dei criteri e delle modalità per un’eventuale integrazione dell’organico, e tenuto altresì conto che la Delibera di cui al C.U. 171/A fissa esclusivamente i criteri per il ripescaggio, si pone il problema dell’integrazione dell’organico prevista dal C.U. 170/A nell’ipotesi in cui il numero di squadre sia superiore a 20, ma inferiore a 22 squadre, così come è nel caso di specie, per effetto della mancata iscrizione al campionato del Siena Calcio. La necessità di procedere all’integrazione sino a 22 del numero delle squadre, e l’impossibilità di applicare il cosiddetto criterio del ripescaggio previsto esclusivamente ove l’organico sia inferiore a 20 squadre, determina una palese lacuna nell’ordinamento che il legislatore federale non ha colmato come, invece, avrebbe dovuto in ossequio alla Delibera di cui al C.U. 170/A. Per i motivi suddetti il Collegio ritiene che, nei limiti di cui in motivazione, la FIGC debba procedere all’integrazione del nuovo organico alla stregua dei criteri e principi che riterrà di determinare. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte, in parziale accoglimento del ricorso iscritto al R.G. n. 23/2014, proposto dal Novara Calcio in data 28 luglio 2014, annulla, nei limiti di cui in motivazione, la Delibera Consiliare del 27.5.2014 di cui al C.U. n. 170/A e dispone che la FIGC pubblichi il nuovo organico a 22 squadre del campionato di serie B, procedendo alla integrazione da 21 a 22 squadre, sulla base dei principi esposti in motivazione. Rigetta la domanda proposta con ricorso iscritto al R.G. n. 25/2014. Dichiara inammissibile l’intervento spiegato dalla società Juve Stabia. Spese compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 11 agosto 2014. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Massimo Zaccheo Depositato in Roma in data 7 ottobre 2014. Il Segretario F.to Alvio La Face
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