CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione del 29/08/2014 – U.S. Poggibonsi srl/Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione del 29/08/2014 – U.S. Poggibonsi srl/Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO DI GARANZIA IN FUNZIONE DI ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Composto dagli Ill.mi Sigg.ri:
Presidente – Prof. Dott. Franco Frattini
Componente relatore – Prof. Virginia Zambrano
Componente – Dott. Dante D’Alessio
Componente – Prof. Massimo Zaccheo
Componente – Prof. Attilio Zimatore
ha pronunciato la seguente
DECISIONE NEL GIUDIZIO
introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi 27/2014 prot. 00286/2014, presentato in data 4 agosto 2014, da parte della U.S. Poggibonsi S.r.l. rappresentata e difesa dall’Avv. F. Giotti;
CONTRO la FIGC – Federazione Italiana Gioco Calcio, rappresentata e difesa dagli Avv. L. Medugno e L. Mazzarelli; per l’annullamento e/o riforma, del comunicato ufficiale FIGC n. 41/A del 1 agosto 2014, nella parte in cui è stata disposta la non ammissione alla procedura di ripescaggio al campionato di Divisione Unica – Lega Pro della F.C., per la stagione 2014/2015 della Società U.S. Poggibonsi S.r.l., in quanto lo stadio comunale “Stefano Lotti” di Poggibonsi non soddisferebbe tutti i requisiti infrastrutturali richiesti, ovvero risulterebbe privo del sistema di videosorveglianza.
Visto l’art. 65, comma 2, nuovo Codice della Giustizia Sportiva; Visti il ricorso e gli allegati;
Vista la memoria di costituzione e risposta per FIGC – Federazione Italiana Gioco Calcio, ex art. 5 e art. 21, commi 3 e 5 del previgente Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva; 2 Uditi, all’udienza pubblica del 11 agosto 2014, l’Avv. F. Giotti per la ricorrente U.S. Poggibonsi S.r.l. , nonché per la F.I.G.C., gli Avv. L. Medugno e L. Mazzarelli;
Visti tutti gli atti e i documenti di causa; Udito il relatore, Prof. Virginia Zambrano
RITENUTO IN FATTO
A. - Con ricorso iscritto al R.G. ricorsi 27/2014 prot. n. 00286, presentato in data 4 agosto 2014, osservava la ricorrente di aver presentato – dopo la retrocessione dal Campionato Divisione Unica – Lega Pro nella s.s. 2013/2014 – regolare domanda di ripescaggio. Con C.U. 41/A del 1° agosto, il Consiglio Federale riteneva di dover escludere la U.S. Poggibonsi S.r.l. dalla procedura di ripescaggio poiché, essendo lo stadio comunale Stefano Lotti “privo di un impianto di videosorveglianza”, la Società non si presentava in regola con i requisiti richiesti per il rilascio delle Licenze Nazionali.
Si precisava che l’eventuale accoglimento del ricorso del Novara Calcio S.p.a. per l’annullamento del C.U. 170/A del 27 maggio 2014 avrebbe determinato “a cascata” una carenza di organico per la partecipazione al Campionato Divisione Unica – Lega Pro nella s.s. 2014/2015; carenza di organico che avrebbe dovuto colmarsi, integrando la Società U.S. Poggibonsi S.r.l., il cui interesse ad essere inserita nella procedura di ripescaggio era indubbio.
Avvero la esclusione di cui al C.U. 41/A del 1° agosto 2014, la ricorrente proponeva ricorso al Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il CONI, deducendo i seguenti motivi:
1. – Il C.U. 144/A del 6 maggio 2014, nell’elencare una serie di requisiti Infrastrutturali da possedersi obbligatoriamente dalle società che intendono instare per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ne imporrebbe il possesso effettivo solo al momento dello svolgimento delle gare ufficiali della società.
All’atto della presentazione della domanda sarebbe sufficiente, quindi, che tali requisiti “fossero anche solo dichiarati attraverso documentazione certa ed avente valore legale che dimostri che la società è in grado di installare (…)”. Riteneva parte ricorrente di dover distinguere fra la fase del possesso di tali garanzie, che dovrebbero senz’altro esistere al momento della presentazione della domanda, ed il momento di produzione degli “effetti materiali” dei criteri Infrastrutturali che si proietterebbero, invece, nel futuro coincidendo con l’inizio del Campionato.
Tanto, anche in considerazione del fatto che tali requisiti sono disposti per garantire la sicurezza delle manifestazioni calcistiche.
Nella specie, siffatte garanzie sarebbero state 3 offerte, come provato dall’allegazione della delibera consiliare del Comune di Poggibonsi, nonché dal preventivo presentato dalla Ditta appaltatrice.
2. Parte ricorrente, altresì, lamentava la circostanza che – in situazioni analoghe – la carenza dei requisiti Infrastrutturali (cfr., Società A.C. Prato, ammessa dopo aver presentato documentazione idonea di futuro adeguamento dell’impianto di illuminazione, ma anche A.C. Savoia e A.S. Melfi, ammesse dopo aver semplicemente allegato un preventivo per il noleggio dell’impianto mobile di videosorveglianza) non sarebbe stata di ostacolo all’accoglimento dei ricorsi da parte delle Società escluse.
Né, attesa la peculiarità della procedura di partecipazione ai ripescaggi, doveva ritenersi rientrasse fra gli obblighi degli organi Federali quello della verifica della correttezza formale e sostanziale degli impegni assunti dagli organismi pubblici (nella specie il Comune di Poggibonsi).
B. – In data 6 agosto 2014, si costituiva in giudizio, la F.I.G.C., per chiedere che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e, comunque, respinto nel merito. In punto di fatto e diritto, si poneva in rilievo come l’iscrizione al Campionato fosse il prodotto di una procedura di tipo ammissivo, caratterizzata dalla concorsualità e dal rigoroso rispetto dei termini.
Si eccepiva, quindi, preliminarmente la:
1. inammissibilità del gravame ex art. 21 Codice Alta Corte di Giustizia, sotto il profilo della mancata tempestività, il C.U. 41/A del 1° agosto essendo stato impugnato solo il 4 agosto 2014 e, dunque, tardivamente.
2. Nel merito si osservava che la Società U.S. Poggibonsi agiva in difetto di interesse processuale, in quanto il “bene della vita” – conseguente all’accoglimento del suo ricorso doveva ritenersi subordinato alla definizione della vicenda di altro sodalizio (nella specie il Novara, pure sub iudicio per il ripescaggio).
3. La formulazione inequivoca del C.U. 171/A, vietando deroghe ai criteri Infrastrutturali, ai fini del ripescaggio per la s.s. 2014/2015, si confermava quale lex specialis della procedura. Si precisava come il termine di cui al C.U. 4/A del 3 luglio, che fissava al 28 luglio 2014, ore 19.00 il momento di presentazione della domanda, fosse da ritenersi assolutamente perentorio.
Attesa la univoca formulazione del comunicato, non poteva accogliersi quella dissociazione fra fase di presentazione della domanda di ammissione ed effettivo inizio del campionato, come prospettata da controparte per giustificare la mancanza del requisito richiesto.
In merito alla lamentata disparità di trattamento, si rilevava come il discrimen fosse rappresentato dal possesso o meno del titolo sportivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il Il ricorso è irricevibile per inosservanza del termine di cui all’art. 21, comma 4, Codice Alta Corte di Giustizia sportiva, di cui si fa applicazione in forza del rinvio espresso di cui all’art. 65, comma 2, nuovo Codice di giustizia sportiva.
Il ricorso, infatti, risulta presentato al di là del termine di decadenza. Di fatto, la pubblicazione dell’atto impugnato, vale a dire il C.U. 41/A ha avuto luogo il 1° agosto 2014. La presentazione del ricorso con cui la Società U.S. Poggibonsi ha impugnato il provvedimento si è, invece, avuta solo il 4 agosto, oltre, dunque il termine di decadenza venuto a maturazione il 3 agosto 2014. A tale ultima data risulta spirato il termine decadenziale di 2 giorni di cui all’art. 21, comma 4 del Codice Alta Corte di Giustizia sportiva, a mente del quale la notifica del ricorso alla parte resistente e alla Federazione di appartenenza, nonché il suo deposito presso la Segreteria dell’Alta Corte devono realizzarsi “nel termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell’atto impugnato, restando esclusa la possibilità di successivo deposito di atti o di deduzione di nuove prove”.
Brevità e perentorietà dei termini devono ritenersi, in vero, caratteristiche essenziali di un procedimento speciale volto ad assicurare la più rapida definizione delle controversie, in omaggio a principi di celerità e concentrazione. In particolare, la brevità dei termini si giustifica con la necessaria immediatezza dei procedimenti di giustizia resi in relazione ai casi di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (art. 21, comma 1, lett.b, Codice Alta Corte di Giustizia), al fine di dare certezza a situazioni che devono essere definite nel più breve tempo possibile, vuoi per esigenze di organizzazione degli organici del campionato, vuoi per non compromettere diritti ed interessi dei terzi controinteressanti.
Vieppiù ove si consideri che si è in presenza di una procedura di ammissione a competizioni sportive che prevedono un numero chiuso di partecipanti.
Chiare sono, dunque, le ragioni di celerità di una procedura, il cui obiettivo traspare da tutto l’articolato normativo, nonché dall’espresso riferimento alla riduzione dei termini di cui al comma 7 dell’art. 21, Codice Alta Corte di Giustizia Sportiva, in incipit; procedura che risponde ad un criterio di ragionevolezza in quanto la brevità è connessa, come detto, ad esigenze di funzionamento dell’intero sistema calcistico (sul punto, in senso conforme, Decisione Alta Corte di Giustizia 21/2014).
Che la procedura sia ispirata (per le ragioni dette) a principi di assoluta snellezza, tanto che il compasso temporale è stabilito, appunto, nel termine rigoroso di due giorni (non prorogabili: così per la presentazione del ricorso, per le memorie della parte intimata, 5 per i controinteressati), si ricava ancora dalla norma di chiusura di cui all’art. 21, comma 7 che, comunque, prevede l’invio in formato elettronico alla Segreteria dell’Alta Corte, a pena di decadenza, di ogni documento e atto difensivo, confermandosi, in tal senso, la perentorietà del termine de quo.
2. Peraltro, anche qualora si intendesse valutare il ricorso nel merito, non potrebbe rilevarsi che la sua infondatezza manifesta da un punto di vista sostanziale e, dunque si dovrebbe concludere per il suo rigetto.
Come noto, l’iscrizione al Campionato è il prodotto di una procedura articolata e complessa che, mutuando il Sistema delle Licenze Uefa, fa propri altresì i criteri ivi stabiliti (C.U. 144/A del 6 maggio 2014).
Il sistema si completa poi con la previsione, accanto alle ammissioni ordinarie, di criteri e procedure per ovviare a carenze di organico, in modo da concedere alle società non in possesso del titolo sportivo – e sulla base di una disciplina più restrittiva – la possibilità di accedere alla serie superiore.
L’adempimento dei prescritti criteri segue un calendario ben preciso ove, con distinte disposizioni, si fissano termini differenti per la presentazione della stabilita documentazione.
La scelta normativa è compiuta – di norma – con buon anticipo, al fine di consentire alle Società interessate il tempestivo avvio dell’attività di adeguamento. In aggiunta il C.U. 171/A, introducendo un generale divieto di deroga ai criteri infrastrutturali, sposta verso l’alto, per le Società interessate al ripescaggio, la soglia delle verifiche e dei controlli.
3. Il meccanismo della iscrizione ai campionati si fonda, così, sul gioco combinato di valutazione dei titoli e dei risultati sportivi, nonché sul possesso dei requisiti di natura economico/finanziaria e legale, infrastrutturale e di carattere tecnico/organizzativo.
La dimensione cui si ispira siffatta regolamentazione è manifestamente di tipo premiale ed esclude in nuce ogni disparità di trattamento tra Società titolate e non titolate.
4. La procedura di ripescaggio segue, dunque, regole parzialmente diverse che si ispirano alla necessità di tener nel debito conto la differente posizione delle società aventi diritto rispetto a quelle non aventi diritto.
Siffatto profilo non è di poco momento, ai fini della lamentata disparità di trattamento, atteso che il principio di non discriminazione, quale manifestazione del principio di eguaglianza, presuppone che solo in assenza di “ragionevoli” giustificazioni il trattamento debba considerarsi discriminatorio.
L’impossibilità per le società aspiranti al ripescaggio di godere della deroga in materia di criteri infrastrutturali riposa, dunque, su siffatta ratio ed allontana qualsiasi ipotesi di violazione del principio di parità di trattamento.
5. Ritenuto che ciascun motivo di esclusione deve essere considerato autonomo e produttivo di effetti ai fini della non ammissione, in merito alla censura relativa alla carenza dell’impianto di videosorveglianza, è opportuno osservare quanto segue.
La ricorrente non dimostra che lo stadio comunale “S. Lotti” sia in possesso del requisito dell’adeguato impianto di videosorveglianza di cui (inter alia) al C.U. 144/A del 6 maggio 2014, limitandosi ad allegare la disponibilità a futuri impegni da parte del Comune di Poggibonsi.
La procedura di rilascio delle Licenze Nazionali prevede che, per partecipare alle competizioni, le Società debbano essere in regola anche con una serie di adempimenti strutturali, puntualmente descritti (cfr., Criteri A, All. sub B, C.U. 144/A, come richiamato dal C.U. 4/A del 3 luglio 2014).
La scelta normativa è nel senso di conferire rilievo a ciascun aspetto: capienza minima, biglietti, sistema di controllo degli accessi, separazione tifoserie, videosorveglianza etc. sono esplicitamente considerati, nell’evidente presupposto della loro essenzialità.
Ne è conferma la circostanza che il mancato possesso dei requisiti, per le società che hanno chiesto la deroga, è configurato addirittura in termini di illecito disciplinare nonchè perseguito “su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00”.
L’intento è cioè quello di considerare illecito disciplinare, autonomamente perseguibile, qualsiasi inosservanza della condotta richiesta che, in quanto tale, deve considerarsi inderogabile.
Il modello così delineato si sottrae anche a censure di irragionevolezza o non proporzionalità, specie ove si consideri che il rigoroso catalogo di prescrizioni mira alla tutela di beni costituzionalmente rilevanti quali la salute, l’integrità psico-fisica, la sicurezza.
Da questa policy, che i contenuti del C.U. adeguatamente sintetizzano, non ritiene questo Collegio doversi discostare. Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso va rigettato.
5. Neppure, si può ritenere ammissibile il ricorso, sotto il profilo dell’esistenza dell’interesse ad agire.
La concreta ammissibilità dell'impugnazione (e, quindi, anche la necessità di impugnare il provvedimento entro il termine previsto) presuppone la sussistenza dell'interesse ad agire, che sorge ex art. 100 c.p.c. in presenza di una lesione e/o pregiudizio attuale (ex multis Cons. Stato sez. IV 18 novembre 2013 n. 5451; Tar Lazio, Roma, sez. II, nn. 260, 6884 e 7636 del 2011).
La concretezza e attualità dell’interesse devono consistere in un'utilità pratica che il ricorrente può ottenere con la pronuncia giurisdizionale.
Il fondamento è rappresentato dall’esistenza di un provvedimento lesivo che abbia posto il ricorrente in una situazione sfavorevole ovvero gli abbia sottratto una posizione giuridica favorevole (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 22 marzo 2007 n. 1389).
La natura della situazione soggettiva lesa serve cioè (in concorso con quella dell'oggetto), a identificare il bene della vita che è oggetto di contestazione.
Nella specie, il “bene della vita” ritraibile dall’accoglimento dell’impugnativa è chiaramente subordinato alla definizione positiva del ricorso di altro sodalizio.
Ma provare di essere in condizione di trarre dall'esito favorevole del giudizio un'utilità non significa ancora provare di essere titolari di una posizione legittimante, trattandosi di operazione indipendente dalla stima dell'utilità che l’accoglimento del ricorso è in grado di assicurare. La mera prospettiva del vantaggio, consistente nella eventuale possibilità di partecipare al ripescaggio, nel caso di buon esito del giudizio promosso dal Novara, non è però sufficiente a legittimare al ricorso, in quanto si finirebbe con il piegare l’esercizio della giustizia sportiva a funzioni ad essa eccentriche.
P.Q.M.
IL COLLEGIO DI GARANZIA IN FUNZIONE DI ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 11 agosto 2014.
Il Presidente F.to Franco Frattini
Il Relatore F.to Virginia Zambrano
Depositato in Roma in data 29 agosto 2014
Il Segretario F.to Alvio La Face