CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 22 del 16/06/2015 – Luigi Simonetto/Federazione Medico Sportiva Italiana

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 22 del 16/06/2015 – Luigi Simonetto/Federazione Medico Sportiva Italiana IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite composto da dott. Franco Frattini - Presidente dott. Dante D’Alessio prof. Mario Sanino prof. Massimo Zaccheo - Relatore prof. Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2015, presentato, in data 10 aprile 2015, dal dott. Luigi Simonetto, rappresentato e difeso dall’avv. Nuri Venturelli, contro la Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.), in persona del presidente, dott. Maurizio Casasco, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Romano Vaccarella e dall’avv. Avilio Presutti per la nullità degli atti del procedimento n. 8/2014 ovvero l’annullamento della sentenza n. 1/2015, adottata dalla Commissione di Appello della Federazione Medico Sportiva Italiana (di seguito F.M.S.I.); viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 20 maggio 2015, gli avvocati costituiti; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Massimo Zaccheo, e il rappresentante del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone; Ritenuto in fatto In data 27 febbraio 2014, la Procura della FMSI avviava un procedimento disciplinare a carico di 57 tesserati FMSI, a seguito del procedimento disciplinare n. 3/2013, avviato dalla Procura della Federazione Ciclistica Italiana, in ordine alla segnalazione effettuata dalla Commissione Tutela della Salute, a firma del Presidente, Dottor. Luigi Simonetto, in data 20 dicembre 2012. La Commissione Disciplinare FCI, accertate le rispettive responsabilità dei propri tesserati, sanzionava gli stessi come da comunicato n. 2 del 1 agosto 2013. In conseguenza di tale pronuncia, la Procura della FMSI avviava un procedimento disciplinare a carico dei propri tesserati e procedeva ad istituire il procedimento mediante l’escussione di tutti gli incolpati, nonché, tra gli altri, del Dott. Simonetto, Presidente della Commissione Tutela della Salute, quale persona informata sui fatti, al fine di ricostruire gli eventi e le condotte oggetto del procedimento disciplinare n. 2/2014. Il Dott. Simonetto veniva convocato in data 18 giugno 2014 e in data 9 luglio 2014 avanti l’Ufficio della Procura della FMSI e lo stesso riferiva circostanze non del tutto corrispondenti alla realtà. La Procura della FMSI avviava il procedimento di indagine n. 8/2014 nei confronti del Simonetto per violazione degli artt. 1 e 4 del Codice di Giustizia. Con Decisione del 9 febbraio 2015 subiva la sanzione di anni 2. Con ricorso alla Commissione di Appello del 16 febbraio 2015 il dott. Simonetto impugnava la decisione della Commissione di Disciplina. Con sentenza n. 1/2015 la Commissione di Appello della FMSI rigettava “tutti i motivi del dott. Simonetto” e confermava ”la sentenza di condanna di promo grado ad anni 2 (due) di sospensione”. Con ricorso 10 aprile 2015 il dott. Luigi Simonetto ha impugnato, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, la sentenza n.1/2015 resa dalla Commissione di Appello della FMSI in data 12.3.2015 e, comunque, ha chiesto la dichiarazione di nullità dell’intero procedimento n. 8/2014. Con memoria difensiva del 15 aprile 2015 si è costituita la FMSI, chiedendo il rigetto del ricorso del dott. Simonetto in quanto infondato in fatto e in diritto. All’udienza del 20 maggio 2015 i procuratori della parti discutevano la causa riportandosi ai rispettivi atti difensivi; compariva altresì il rappresentante della Procura Nazionale dello Sport, il quale chiedeva l’accoglimento parziale del ricorso. Considerato in diritto 1 – Il Dott. Simonetto domanda in via preliminare: - in primo luogo, la dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare per violazione dei termini perentori previsti dal Regolamento di Giustizia FMSI applicabile ratione temporis; - in secondo luogo, la dichiarazione di nullità di tutti gli atti del procedimento n. 8/2014 e, comunque, l’annullamento della sentenza n. 1/2015 adottata dalla Commissione di Appello per la violazione dei principi di diritto sportivo, certezza delle norme e violazione dei principi fondamentali del giusto processo; nel merito: - in primo luogo, l’annullamento della sentenza n. 1/2015 resa dalla Commissione di Appello FMSI il 12.3.2015; - in secondo luogo, l’accertamento dell’assenza di responsabilità del dott. Simonetto in ordine alle violazioni disciplinari ascrittegli, avuto riguardo sia alla violazione di cui all’art. 1, sia alla violazione di cui all’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva; - in terzo luogo, in subordine, la dichiarazione di non colpevolezza del dott. Simonetto per l’assenza di coscienza e volontà nella realizzazione della condotta contraria alle norme regolamentari. 2 – In via preliminare, in ordine alle domande di dichiarazione di estinzione del procedimento n. 8/2014 e, comunque, di nullità o annullamento della sentenza n. 1/2015, osserva il Collegio: - è circostanza pacifica che il nuovo Regolamento di Giustizia della FMSI sia stato approvato dal CONI il 18.12.2014; ed è altrettanto pacifico che il medesimo Regolamento preveda che ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore, sia già intervenuta l’iscrizione nel registro dei procedimenti della FMSI, trovano applicazione le norme procedurali vigenti all’epoca della iscrizione. E’ circostanza altrettanto pacifica che il procedimento sia stato iscritto nel registro dei procedimenti il 9 settembre 2014. E’ allora indubbio che al procedimento in questione vada applicato il Regolamento di Giustizia vigente all’epoca dell’apertura del procedimento: dunque, non l’attuale Regolamento, ma quello antecedente. Quanto, poi, alla avvenuta estinzione del procedimento, invocata dalla difesa del dott. Simonetto, occorre osservare che solo con la deposizione del 9.7.2014 muta la posizione del dott. Simonetto (da teste a potenziale indagato), e che il termine di 90 giorni (in disparte la sua asserita perentorietà) non è decorso, atteso che il deferimento del ricorrente è avvenuto pacificamente il 9.9.2014. Quanto, infine, alla asserita nullità per il mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dalla lett. c) dell’art. 56, afferma la difesa del dott. Simonetto che la proroga in ordine alla pronuncia del termine, adottata il giorno 10.12.2014 (e, dunque, in data antecedente allo spirare del termine di 30 giorni), sia stata assunta dall’avv. Trecapelli (che non faceva parte del Collegio), per di più senza alcuna motivazione. Di tale circostanza, tuttavia, il ricorrente non ha allegato alcun elemento probatorio a sostegno; al contrario, nella sentenza della Commissione di Appello è dato leggere, alla pagina 4, che con provvedimento del 10.12.2014 il Presidente di questa Commissione, ritenuta particolarmente complessa la vicenda sottoposta al suo esame, disponeva la proroga del termine per la conclusione del procedimento ex art. 56 cod. Giustizia Sportiva, fino al 10 febbraio 2015. Tutte le domande preliminari vanno, dunque, disattese. 3.- Nel merito le doglianze del ricorrente sono, invece, parzialmente fondate. Il Collegio non dubita della responsabilità del dott. Simonetto, né tanto meno considera scusabile la sua condotta. Tuttavia, ritiene il Collegio che questi non possa risultare destinatario di duplice sanzione per il medesimo fatto. Invece, la Commissione di Appello ha ritenuto il Simonetto responsabile sia a norma dell’art. 1, sia dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, avvalendosi dell’art. 13 in materia di cumulo. Ritiene, tuttavia, il Collegio che la sanzione di due anni, inflitta al Simonetto, sia in contraddizione con il sistema indicato nel Regolamento. Se, infatti, è consentito agli organi giudicanti di determinare la sanzione in concreto applicabile (art. 10), ciò significa che possono essere cumulate più sanzioni indicate nell’art. 12, ma non inasprita la medesima sanzione (sospensione) con l’applicazione di due diverse fattispecie (l’art. 1 e 4 del Regolamento). Del resto, a conferma di questa conclusione, milita proprio l’art. 12, n. 5 (in tema di sospensione), che prevede che la sanzione della sospensione vada da un minimo di 15 giorni a un massimo di un anno, mentre al di là di quella soglia è applicabile la diversa norma sulla radiazione. Tenuto conto della tipicità del sistema sanzionatorio previsto nel Regolamento, ne discende che, nel suo libero convincimento, la Commissione di Appello avrebbe potuto radiare il Simonetto, ma non sospenderlo con una sanzione pari a due anni. Pertanto, tenuto conto della ratio della decisione assunta dalla Commissione di Appello, di sanzionare il ricorrente con la sospensione, ad avviso di questo Collegio la sanzione deve essere rideterminata nel suo ammontare massimo di anni 1, tenuto conto della gravità della condotta del dott. Simonetto. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni unite Accoglie in parte il ricorso del dott. Simonetto contro la FMSI avverso il provvedimento di squalifica per due anni e ridetermina la sanzione a carico del ricorrente in un anno (1) di squalifica. Spese compensate. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 20 maggio 2015. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Massimo Zaccheo Depositato in Roma in data 16 giugno 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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