CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 23 del 30/06/2015 – Procura Generale CONI -Procura Federazione Italiana Rubgy/ Corte Federale d’Appello Federazione Italiana Rugby/Alan Falzone

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 23 del 30/06/2015 – Procura Generale CONI -Procura Federazione Italiana Rubgy/ Corte Federale d’Appello Federazione Italiana Rugby/Alan Falzone IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite composto da dott. Franco Frattini - Presidente e Relatore dott. Dante D’Alessio prof. Mario Sanino prof. Massimo Zaccheo prof. Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 18/2015, presentato, in data 20 maggio 2015, dal Procuratore Nazionale dello Sport del CONI, avv. Livia Rossi, e dal Procuratore Federale della Federazione Italiana Rugby – F.I.R., avv. Salvatore Bernardi; avverso la decisione n. 2-2014/2015 emessa, in data 14 aprile 2015, dalla Corte Federale d’Appello presso la F.I.R., depositata in data 27 aprile 2015, con la quale è stato accolto l’appello proposto dal sig. Alan Falzone avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 5 dell’11 marzo 2015 e, per l’effetto, è stato dichiarato improcedibile il deferimento a carico del tesserato Alan Falzone ed annullata la sanzione disciplinare comminata; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 24 giugno 2015, gli avvocati Livia Rossi e Salvatore Bernardi come ricorrenti rispettivamente per la Procura Nazionale dello Sport del CONI e per la Procura Federale F.I.R., nonché gli avvocati Enricomaria Barbiero e Stefano Vitale, giusta delega allo stesso conferita dall’avv. Fabrizio Duca, per il resistente sig. Alan Falzone; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, pres. Franco Frattini. Ritenuto in fatto L’Ufficio del Procuratore Nazionale dello Sport, con ricorso sottoscritto anche dal Procuratore della Federazione Italiana Rugby, ha impugnato la decisione n. 2 del 14 aprile 2015, emessa dalla Corte Federale d’Appello presso la Federazione Italiana Rugby. Detta decisione, in accoglimento dell’appello proposto dal tesserato F.I.R. Alan Falzone, avverso la decisione dell’11 marzo 2015 del Tribunale Federale, dichiarava la improcedibilità del deferimento a carico dello stesso tesserato. La parte ricorrente deduce anzitutto la violazione dell’art. 64 C.G.S. del CONI e l’erronea applicazione del Regolamento di Giustizia F.I.R. Si sostiene, in particolare, che la Corte Federale d’Appello abbia erroneamente applicato gli artt. 57 e 69 del regolamento federale ormai abrogato, laddove alla fattispecie si sarebbe dovuto applicare il nuovo regolamento F.I.R., adottato con delibera 3/9/2014 n. 121 del Presidente del CONI. Sulla base di detto regolamento, i termini per lo svolgimento delle indagini non sarebbero stati superati nelle fattispecie e dunque il contestato deferimento sarebbe legittimo e procedibile. La difesa del tesserato Falzone ha dedotto, dinanzi al Collegio: 1) Inammissibilità del ricorso, in quanto sottoscritto dal Procuratore federale F.I.R. privo di legittimazione ad impugnare dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport; 2) inammissibilità del ricorso, giacché la decisione impugnata non ha irrogato – secondo la prescrizione dei limiti di cui all’art. 54 co.1 C.G.S. – una sanzione superiore a 90 giorni e neppure una sanzione pecuniaria superiore a 10.000 euro; 3) Inammissibilità del ricorso, per intervenuta formazione del giudicato interno sull’applicazione del vecchio regolamento F.I.R. La decisione del Tribunale federale, infatti, non è stata impugnata sul punto dalla Procura federale, ma soltanto, per diversi profili, dal tesserato Falzone; 4) Infondatezza, nel merito, del ricorso. Considerato in diritto Il Collegio ritiene che abbia rilievo prioritario a carattere assorbente la terza eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal tesserato F.I.R. Falzone, sotto il profilo della già avvenuta formazione di un giudicato interno sulla normativa applicabile alla fattispecie. Tale eccezione è fondata. Il Tribunale federale, nella decisione dell’11 marzo 2015, ha applicato alla fattispecie il termine decadenziale per l’esercizio dell’azione disciplinare, previsto agli artt. 58 e 69 precedente regolamento F.I.R. Tale capo autonomo della decisione, con cui si indica il perimetro normativo di riferimento, non è stato impugnato né dalla Procura federale né dal tesserato. Quest’ultimo, in effetti, non contestava affatto che la norma applicabile fosse quella del vecchio regolamento, ma si doleva del fatto che detta norma fosse stata erroneamente applicata nel riconoscere la prorogabilità del termine per la conclusione delle indagini. La Procura federale, al contrario, ben avrebbe potuto e dovuto censurare la decisione di primo grado per erronea identificazione delle norme applicabili, in luogo di decidere per la formale acquiescenza – e dunque la non impugnazione – soltanto perché il tesserato era stato comunque sanzionato. Così facendo, è evidente che dinanzi al Collegio di Garanzia è inammissibile la deduzione di un vizio della decisione di secondo grado che ha – con esito diverso ai fini della sanzione disciplinare – interpretato la medesima normativa del precedente regolamento F.I.R. su cui in grado di appello nessuna contestazione vi era stata. L’abile tesi difensiva del Procuratore nazionale – secondo cui la Procura federale non impugnò quel capo autonomo della sentenza di primo grado in quanto “soddisfatta” dall’esito sostanziale del primo giudizio – costituisce semmai un tentativo, che il Collegio deve respingere, di “recupero” tardivo, e ormai inammissibile, di una evidente omissione difensiva della Procura F.I.R. che ha consentito, con la inerzia nel giudizio di appello, la formazione del giudicato interno sulla norma applicabile, alla cui stregua il giudice di secondo grado ha statuito. PQM IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONI UNITE Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 24 giugno 2015. Il Presidente e Relatore F.to Franco Frattini Depositato in Roma in data 30 giugno 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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