CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 38 del 17/10/2014 – S.S. Akragas – città dei Templi s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/U.S. Arezzo s.r.l.

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 38 del 17/10/2014 – S.S. Akragas - città dei Templi s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/U.S. Arezzo s.r.l. IL COLLEGIO DI GARANZIA IN FUNZIONE DI ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA composta da dott. Franco Frattini - Presidente dott. Dante D’Alessio prof. Massimo Zaccheo prof.ssa Virginia Zambrano prof. Attilio Zimatore - Relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 37/2014, sul ricorso (datato 5.9.2014 e depositato l’8.9.2014) proposto dalla S.S. Akragas – Città dei Templi s.r.l., con sede in Agrigento, via Manzoni c/o lo Stadio comunale ‘Esseneto’, in persona del legale rappresentante Sig. Silvio Alessi, rappresentato e difeso dall’Avv. Matteo Sperduti, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, nonché contro il Consiglio Federale presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio; la Lega Nazionale Dilettanti; la Lega Italiana Calcio Professionistico; la U.S.D. Arezzo s.r.l., tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti, avverso il Comunicato Ufficiale n. 65/A emesso in data 4 settembre 2014 dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, che non ha accolto la domanda di ripescaggio ed ottenimento della Licenza nazionale per il Campionato di Divisione Unica – Lega Pro 2014/2015 presentata dalla società ricorrente; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite, uditi, nell’udienza dell’11 settembre 2014, l’Avv. Matteo Sperduti, per la società ricorrente; nonché l’Avv. Luigi Medugno, per la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore prof. Attilio Zimatore Ritenuto in fatto I. Con Comunicato Ufficiale n. 65/A del 4 settembre 2014 il Presidente Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., deliberando “di concedere alla società U.S. Arezzo s.r.l. la Licenza Nazionale 2014/2015 ai fini dell’ammissione al campionato di Divisione Unica-Lega Pro 2014/2015 e di integrare con la medesima società l’organico di detto Campionato”, non ha accolto la domanda di ripescaggio ed ottenimento della Licenza nazionale per il Campionato di Divisione Unica – Lega Pro 2014/2015 presentata dalla società ricorrente, esponendo in proposito la seguente motivazione “la S.S. Akragas –Città dei Templi s.r.l. non ha soddisfatto tutte le previsioni prescritte per l’ottenimento della Licenza Nazionale del Campionato di Divisione Unica-Lega Pro 2014/2015, in quanto, così come accertato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, per lo stadio Comunale “Esseneto” reso disponibile, non risultano rispettati il punto 7 “Impianto di Illuminazione” ed il punto 14 “Capienza e requisiti dello Stadio” dei criteri “A” di cui all’allegato B) del Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014, essendo lo stesso privo dell’impianto di illuminazione e dell’impianto di videosorveglianza. La S.S. Akragas – Città dei Templi s.r.l. non ha inoltre ottemperato al deposito della licenza di cui all’art. 68 del TULPS relativa al suddetto impianto, come invece previsto dal Titolo II lett. A, punto 2 del C.U. n. 144/A del 6 maggio 2014”. Avverso questa delibera la S.S. Akragas – Città dei Templi s.r.l. (di seguito, per brevità, designata semplicemente come S.S. Akragas) ha proposto ricorso (datato 5.9.2014 e depositato l’8.9.2014) al Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia, formulando le seguenti conclusioni “Voglia l’Onorevole Collegio di Garanzia presso il CONI in funzione di Alta Corte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento di tutte le eccezioni e le richieste contenute nel presente atto difensivo: in via principale e nel merito ANNULLARE, previa SOSPENSIVA del provvedimento impugnato, il Comunicato Ufficiale n. 65/A con il quale non è stata accolta la domanda di ottenimento della Licenza Nazionale del Campionato di Divisione Unica Lega Pro 2014/2015 presentata dalla società ricorrente nonché annullare il parere negativo della Lega Italiana Calcio professionistico ed ogni atto, presupposto, connesso e conseguente ad esso e, di conseguenza, riconoscere alla società S.S. Akragas Città dei Templi S.r.l. la concessione della Licenza Nazionale e ordinare alla Federazione di appartenenza la relativa ammissione della stessa al Campionato di Lega Pro Unica anche in sovrannumero. In via subordinata, in caso di non accoglimento della presente domanda, vista la violazione del principio dell’affidamento alle prescrizioni indicate dalla normativa richiamata nonché delle altre violazioni poste in essere con la decisione emessa con il Comunicato Ufficiale impugnato, si richiede di condannare la FIGC unitamente alla Lega Italiana Calcio Professionistico ed alla Lega Nazionale Dilettanti al pagamento della somma di euro 1.500.000,00 quale risarcimento danni per danno emergente e lucro cessante. A giustificazione di tale richiesta si portano all’attenzione del Collegio giudicante sia il deposito della fideiussione bancaria pari ad euro 600.000,00 oltre le spese connesse nonché quanto indispensabile per l’adeguamento dell’impianto di gioco, come richiesto dagli stessi Enti Federali all’atto di deposito della domanda di ripescaggio, dimostrabili con apposito contratto sottoscritto con una specifica ditta e la diminuzione del contributo economico da parte dello sponsor ufficiale il quale, al contrario, ha dato la disponibilità per l’adeguamento dell’impianto. Questi lavori, ovviamente, non sarebbero stati indispensabili se non ci fosse stato il legittimo affidamento della società alla possibilità di ottenere il ripescaggio e, di conseguenza, la stessa avrebbe avuto la possibilità di ottenere dallo sponsor la restante parte economica di sponsorizzazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura nella misura ritenuta opportuna, oltre ad accessori fiscali”. A sostegno di tali conclusioni la società ricorrente, premessa una ricognizione dei vari Comunicati Ufficiali emessi dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e dal Consiglio Federale della F.I.G.C. in merito al sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati professionistici di Lega Pro per la stagione 2014/2015 e ai criteri di integrazione degli organici e di ripescaggio (tra gli altri, il C.U. n. 144/A della F.I.G.C. del 6 maggio 2014, il C.U. n. 171/A della F.I.G.C. del 27 maggio 2014, il C.U. n. 4/A della F.I.G.C. del 3 luglio 2014), e premesso che essa, avendo perso la finale nelle gare di play off, si era classificata al secondo posto nella graduatoria di merito per eventuali ripescaggi al Campionato Unico di Lega Pro, ha lamentato l’ingiustizia del mancato accoglimento della sua domanda di ripescaggio ed ha dedotto che dalla “normativa predisposta ai fini della presentazione della domanda di ripescaggio” emergerebbe “in maniera inequivoca come la Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato professionistico doveva essere concessa anche e soprattutto alla società ricorrente la quale aveva tutti i requisiti richiesti in tal senso ed aveva depositato documentazione attestante l’adeguamento ai criteri richiesti”. Secondo la società ricorrente la delibera impugnata sarebbe “illegittima e viziata da un serie di violazioni rispetto alle norme di diritto proprie dell’Ordinamento Statuale e dell’Ordinamento Sportivo nonché di una evidente discriminazione tra società aventi lo stesso diritto di acquisizione della Licenza, ovvero le società vincitrici del rispettivo campionato di Serie D e le società già militanti nel campionato di Lega Pro”. Le varie censure formulate dalla società ricorrente saranno più ampiamente illustrate ed esaminate nel seguito della motivazione di questa decisione. II. Il Presidente del Collegio di Garanzia, con provvedimento del 9 settembre 2014, considerata l’immediata imminenza dell’udienza fissata per la discussione del ricorso, ha respinto l’istanza di sospensione cautelare formulata dalla società ricorrente. III. Con memoria datata 10 settembre 2014, la Federazione Italiana Giuoco Calcio si è costituita dinanzi a questo Collegio, contestando le domande della società ricorrente e chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o rigettato perché infondato nel merito. La società ricorrente ha depositato memoria di replica, datata 11 settembre 2014, insistendo nelle tesi e nelle conclusioni già formulate. Considerato in diritto 1. – In via preliminare si rileva che, ai sensi dell’art. 65, 2° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, il Collegio è chiamato a decidere questa controversia in funzione di Alta Corte, così come la stessa Società ricorrente ha evidenziato nell’epigrafe del suo ricorso. Nel merito il ricorso presentato dalla S.S. Akragas – Città dei Templi s.r.l. è infondato. Ad avviso della ricorrente il C.U. della F.I.G.C. n. 65/A del 4 settembre 2014 si porrebbe in contrasto con le ‘norme interne’ e, in particolare, con la disciplina generale stabilita dal C.U. n. 144/A, che prevede e regola il Sistema delle Licenze nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Lega Pro 2014/2015. Più specificamente, la ricorrente osserva che essa aveva “depositato, all’atto di presentazione della domanda di ripescaggio, apposita documentazione attestante che i requisiti tecnici – Criteri Infrastrutturali – sarebbero stati completati prima dell’inizio delle partite ufficiali”. Con la conseguenza che – secondo la ricorrente – “la società ricorrente avendo dimostrato di riuscire ad avere determinati requisiti prima dell’inizio della stagione sportiva, poteva e doveva tranquillamente ottenere il riconoscimento della Licenza Nazionale prevista dal C.U. 144/A ed essere ripescata avendone tutto il diritto”. La tesi della ricorrente non può essere condivisa, poiché la delibera impugnata ha fatto corretta applicazione delle regole che disciplinano le procedure di ripescaggio in ambito professionistico per la stagione sportiva 2014/2015, dettate dal C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014 del Consiglio Federale della F.I.G.C. nonchè delle regole previste dal Sistema delle Licenze nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Lega Pro 2014/2015, di cui al citato C.U. 144/A. Come è noto, il citato C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014 prevede i criteri e le procedure attraverso le quali si provvede, con delibera del Consiglio Federale, alla integrazione degli organici “in caso di vacanza di organico nei Campionati professionistici 2014/2015, determinatasi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l’ammissione al relativo campionato”. Dopo l’esposizione di questa complessa procedura, il citato C.U. n. 171/A precisa che “le società per essere ripescate dovranno ottenere la Licenza Nazionale relativa al campionato per il quale chiedono il ripescaggio. Ai fini del ripescaggio nel Campionato di Divisione Unica - LegaPro, non saranno ammesse deroghe sui Criteri Infrastrutturali fissati dalle Licenze”. Tali disposizioni, dunque, da un lato, rinviano ai criteri di ottenimento delle Licenze Nazionali per la partecipazione ai Campionati; dall’altro, sanciscono espressamente la inderogabilità dei criteri infrastrutturali ivi stabiliti. Per valutare la ammissibilità di una domanda di ripescaggio occorre, pertanto, preliminarmente verificare la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento della Licenza Nazionale relativa al campionato per il quale sia stato chiesto il ripescaggio e verificare il pieno rispetto dei criteri strutturali inderogabilmente prescritti per il rilascio di detta Licenza. In tal modo la procedura di ripescaggio si collega e si intreccia con quella relativa al rilascio delle Licenze Nazionali, le cui regole, per quanto attiene ai requisiti infrastrutturali, assumono carattere inderogabile. Questo complesso sistema di regole, tratte dai citati C.U. n. 144/A e 171/A, costituisce, dunque, la lex specialis che disciplina la procedura di ripescaggio. 2. - Come ricorda la stessa società ricorrente, il C.U. n. 144/A del 6 maggio 2014 del Consiglio Federale della F.I.G.C., dettando il “Sistema delle Licenze nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Lega Pro 2014/2015”, stabilisce che le società, per partecipare al Campionato di Divisione Unica per la stagione sportiva 2014/2015, debbano ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine debbano effettuare una serie di adempimenti, puntualmente indicati, con riferimento a “criteri economico-finanziari e legali”, “criteri infrastrutturali” e “criteri sportivi e organizzativi”. Per quanto rileva ai fini di questa controversia, si osserva che il Titolo II del citato Sistema delle Licenze nazionali di cui al C.U. n. 144/A, prevedendo i Criteri infrastrutturali, indica specificamente i vari adempimenti che le Società della Divisione Unica devono osservare entro il termine del 20 giugno 2014 e al capo A, punto 2, stabilisce che le Società debbano “depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali la licenza, di cui all’art. 68 del TULPS”, relativa all’impianto sportivo che si intende utilizzare. Inoltre, lo stesso Titolo II prevede che “La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine del 25 giugno 2014, certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali che l’impianto indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub B)”. Il richiamato Allegato B) descrive analiticamente e dettagliatamente i criteri infrastrutturali, avendo riguardo alle varie caratteristiche del terreno di gioco, delle attrezzature e degli impianti (Dimensioni del terreno di gioco; Caratteristiche del terreno di gioco; Porte e porta di riserva; Bandierine d’angolo; ecc.). In particolare, il citato Allegato B, al punto 7 definisce le caratteristiche tecniche dell’impianto di illuminazione, stabilendo che lo stadio deve essere dotato di un impianto di illuminazione che produca determinati valori di illuminamento orizzontale e verticale e prevedendo anche la disponibilità di un generatore di emergenza in grado di garantire gli stessi valori di illuminamento con un periodo d’interruzione non superiore a 15 minuti nonché la disponibilità di un idoneo impianto di illuminazione di sicurezza ad uso degli spettatori e del personale che garantisca un’autonomia di almeno 60 minuti. Inoltre, lo stesso Allegato B, al punto 14, indicando altri requisiti infrastrutturali ed impiantistici dello stadio, al n. 3) richiede la necessaria “installazione di adeguato sistema di video sorveglianza (cfr. D.M. 6 giugno 2005 in materia di Videosorveglianza) completo di locale raccolta immagini annesso al Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche”. Orbene, nel caso di specie, la domanda presentata dalla S.S. AKRAGAS non rispettava le prescrizioni sopra richiamate ai fini del rilascio della Licenza Nazionale in quanto, come giustamente rilevato nel C.U. n. 65/A della F.I.G.C. del 4 settembre 2014, sulla scorta degli accertamenti compiuti dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, lo stadio Comunale “Esseneto”, indicato dalla Società richiedente, risultava privo dell’impianto di illuminazione e dell’impianto di videosorveglianza aventi le prescritte caratteristiche tecniche. Inoltre, la società ricorrente non aveva provveduto al prescritto deposito della licenza di cui all’art. 68 del TULPS relativa al suddetto impianto, come invece previsto dal Titolo II lett. A, punto 2 del C.U. n. 144/A del 6 maggio 2014. Per effetto di tali rilevate carenze dei requisiti strutturali e delle produzioni documentali risultavano violate le prescrizioni stabilite nel Sistema Licenze Nazionali (C.U. n. 144/A del 6 maggio 2014), sotto tre distinti profili previsti: dal Titolo II, lett. A, punto n. 2 (mancato deposito della licenza ex art. 68 del TULPS); dall’Allegato B, punto 7 (mancanza dell’impianto di illuminazione avente le prescritte caratteristiche tecniche); dall’Allegato B, punto 14, n. 3 (mancanza dell’impianto di videosorveglianza). Da notare che ciascuna di queste tre rilevate carenze costituisce causa autonoma e sufficiente per escludere il rilascio della Licenza, rendendo conseguentemente inammissibile la domanda di ripescaggio proposta dalla società ricorrente. La società ricorrente ha contestato il mancato accoglimento della sua domanda di ripescaggio sostenendo, con ampia argomentazione, che il difetto di un impianto di illuminazione avente le prescritte caratteristiche tecniche sarebbe superato dall’impegno assunto dalla Società di dotarsi di detto impianto entro la prima partita ufficiale da giocare presso lo stadio Esseneto; ed ha documentato la serietà di detto impegno attraverso la produzione di un contratto di appalto relativo all’adeguamento dell’impianto di illuminazione e di altra documentazione attestante l’inizio di lavori di ‘messa a norma’ dello stadio. Ora, indipendentemente dall’insufficienza di un impegno – ancorchè serio – all’adeguamento di un impianto ancora in fase di realizzazione a campionato già avviato, rimane il fatto che il mancato accoglimento della domanda presentata dalla società ricorrente si fonda su ben tre distinte ed autonome ragioni, ciascuna delle quali da sola sufficiente a giustificare la delibera impugnata. Ne consegue che seppure i lavori di adeguamento dell’impianto di illuminazione fossero stati iniziati e completati prima dell’inizio del campionato – come certamente non è stato – nondimeno la domanda di ripescaggio formulata dalla S.S. Akragas sarebbe risultata comunque inammissibile. Il mancato accoglimento di detta domanda troverebbe comunque idonea e sufficiente motivazione nel difetto di deposito presso la Commissione Criteri Infrastrutturali della licenza ex art. 68 del TULPS e nella incontestata carenza dell’impianto di videosorveglianza. Sotto quest’ultimo profilo, si osserva che l’affermazione, nella memoria di replica della società ricorrente, secondo la quale presso lo stadio Esseneto esisterebbe “un sistema esterno di videosorveglianza con telecamere già istallate” risulta del tutto irrilevante, costituendo anzi una conferma della attuale mancanza di un impianto di videosorveglianza avente le precise caratteristiche tecniche inderogabilmente prescritte dall’Allegato B, punto 14, n. 3. E in proposito occorre rammentare che il citato C.U. n. 171/A della F.I.G.C. del 27 maggio 2014, stabilisce espressamente che “Ai fini del ripescaggio nel Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, non saranno ammesse deroghe sui Criteri Infrastrutturali fissati dalle Licenze”. Per le ragioni ora enunciate devono reputarsi totalmente infondate le censure sollevate nel primo e nel quarto motivo del ricorso. 3. – Con il secondo motivo di ricorso la S.S. Akragas ha contestato la delibera impugnata deducendo che la disposizione che “prevede l’impossibilità di chiedere alcuna deroga rispetto ai criteri infrastrutturali, appare chiaramente una clausola discriminante per le società che vogliono presentare domanda di ripescaggio rispetto a quelle che hanno vinto il Campionato. Infatti, mentre per queste ultime la deroga può essere concessa (come è stata concessa), al contrario, per le società interessate al ripescaggio non si può riconoscere l’applicazione di alcuna condizione alternativa”. La società ricorrente lamenta che “nella fase di ripescaggio derivante dall’integrazione dell’organico di un Campionato, non può venirsi a configurare una distinzione tra le società che già hanno ottenuto il passaggio nella Lega superiore per titoli sportivi e quelle che lo stanno ottenendo attraverso il ripescaggio” Anche queste censure sono infondate. Questo Collegio si è già recentemente occupato della distinzione tra la procedura di iscrizione al Campionato in via ordinaria per titolo sportivo e la procedura di ripescaggio, volta a colmare carenze di organico, sulla base di una disciplina più rigida e restrittiva. Confermando l’interpretazione già espressa, il Collegio osserva che le differenze di disciplina rilevate dalla società ricorrente non integrano alcuna illegittima discriminazione ma derivano dalla diversa ratio che ispira le due procedure e rispecchia la necessità di tenere nel debito conto della differente posizione delle società aventi diritto alla iscrizione al Campionato di rango superiore per titolo sportivo rispetto a quelle non aventi diritto. Come è noto, il principio di non discriminazione, quale manifestazione del principio di eguaglianza, presuppone che solo in assenza di “ragionevoli” giustificazioni il trattamento debba considerarsi discriminatorio. Come è già stato ritenuto da questo Collegio, “l’impossibilità per le società aspiranti al ripescaggio di godere della deroga in materia di criteri infrastrutturali riposa, dunque, su siffatta ratio ed allontana qualsiasi ipotesi di violazione del principio di parità di trattamento” (Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione dell’11 agosto 2014, U.S. Poggibonsi s.r.l. - F.I.G.C.). Le differenze disciplinari tra la procedura di iscrizione e quella di ripescaggio, ponendo su un piano diverso il trattamento delle società aventi diritto alla iscrizione al Campionato per titolo sportivo rispetto a quelle che aspirano ad accedere ad un Campionato di categoria superiore attraverso il ripescaggio, rispondono pienamente ai principi di ragionevolezza e proporzionalità; chè, anzi, risulterebbe irragionevole e ingiusto sottoporre alla medesima disciplina società munite di titoli oggettivamente diversi. Peraltro, giova ricordare che l’inderogabilità della disciplina in esame risulta pienamente coerente alle caratteristiche proprie delle procedure di ammissione ai campionati, sia di carattere ordinario che di ripescaggio. In particolare, il carattere concorsuale e competitivo della procedura di ripescaggio esclude la possibilità di deroghe individuali e impone il rigoroso rispetto del principio della par condicio tra tutte le società aspiranti al ripescaggio, poiché l’ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate. A maggior ragione per quanto attiene ai requisiti strutturali, la cui inderogabilità è specificamente ed espressamente sancita dal citato C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014. In termini più generali, ma esprimendo la medesima esigenza di una interpretazione rigorosa e tassativa delle discipline in esame, si è espresso anche il Consiglio di Stato osservando che “l’esigenza di rispettare la par condicio nell’ambito di una procedura concorsuale come quella che regola l’ammissione delle società calcistiche ai campionati rende ancora più evidente tale lettura tassativa della disposizione in oggetto, atteso che la partecipazione indebita di una squadra finisce inevitabilmente per penalizzare un’altra società” (Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031). 4. – Parimenti infondati sono gli altri due motivi di ricorso, non ancora esaminati, vale a dire il terzo e il quinto. Con il terzo motivo la società ricorrente ha lamentato una asserita “violazione del principio dell’affidamento”, basando su questa tesi una domanda subordinata di risarcimento del danno. Questa tesi e la corrispondente domanda sono manifestamente infondate: l’affidamento potrebbe trovare tutela solo se giustificato, mentre nel caso di specie nessun legittimo affidamento sull’accoglimento della sua domanda di ripescaggio poteva nutrire la S.S. Akragas atteso, da un lato, il rilevato difetto dei requisiti strutturali richiesti dal citato C.U. n. 144/A del 6 maggio 2014, Allegato B; e, dall’altro, il chiaro tenore letterale della disposizione contenuta nel citato C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014 secondo la quale “Ai fini del ripescaggio nel Campionato di Divisione Unica - LegaPro, non saranno ammesse deroghe sui Criteri Infrastrutturali fissati dalle Licenze”. Con il quinto motivo, infine, la società ricorrente ha censurato la delibera impugnata in quanto essa non indicava espressamente le modalità di presentazione di un eventuale ricorso. La censura, prima ancora che infondata, è irrilevante, considerato che la S.S. Akragas ha comunque presentato il suo ricorso avverso la delibera contestata e questo Collegio ha puntualmente esaminato tutte le censure formulate dalla ricorrente. Ne consegue che nessuna violazione del diritto di difesa può essere concretamente lamentata dalla S.S. Akragas. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso della S.S. Akragas deve essere rigettato sotto ogni profilo. 5. – Considerata la complessità delle questioni controverse, le spese di questo procedimento vengono interamente compensate. P.Q.M. IL COLLEGIO DI GARANZIA IN FUNZIONE DI ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Rigetta il ricorso proposto dalla S.S. Akragas – Città dei Templi s.r.l. e tutte le domande ivi formulate. Compensa le spese. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 11 settembre 2014. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Attilio Zimatore Depositato in Roma in data 17 ottobre 2014. Il Segretario F.to Alvio La Face
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