CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 4 del 04/12/2014 – Giorgio Lico/Federazione Italiana Muay Thai Savate e Shoot Boxe

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 4 del 04/12/2014 – Giorgio Lico/Federazione Italiana Muay Thai Savate e Shoot Boxe IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONE TERZA composto da prof. Massimo Zaccheo - Presidente avv. Aurelio Vessichelli - Relatore avv. Roberto Bocchini avv. Alfonso Celotto avv. Valerio Pescatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 1/2014, proposto in data 30 luglio 2014 dal prof. Giorgio Lico, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Vigoriti, contro la Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate e Shoot Boxe (FIKBMS), rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Paolo Castellaneta e Giuseppe Castellaneta, per la declaratoria di nullità e/o annullamento o comunque di invalidità o inefficacia della delibera assunta dall’assemblea straordinaria elettiva della FIKBMS tenutasi il 21 giugno 2014, inerente alla nomina del Presidente Federale sig. Donato Milano e/o della delibera assunta dal Consiglio Federale FIKBMS del 3 luglio 2014, nella parte in cui ha rigettato i ricorsi proposti dal ricorrente, annullando conseguentemente le elezioni avvenute il 21 giugno 2014; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 4 novembre 2014, l’Avv. Luigi Vigoriti per il ricorrente, nonché l’avv. Giovanni Paolo Castellaneta e l’avv. Giuseppe Castellaneta per la Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate e Shoot Boxe (FIKBMS); udito il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore avv. Aurelio Vessichelli; Ritenuto in fatto Con ricorso depositato il 30 luglio 2014 (prot. 001/2014) il Prof. Giorgio Lico adiva il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (d’ora in avanti “il Collegio”) lamentando l’illegittimità delle determinazioni assunte dai competenti Organi della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe ( d’ora in avanti “FIKBMS” o “la Federazione”) relative ai risultati dell’assemblea straordinaria della Federazione, tenutasi il 21 giugno 2014 per l’elezione del Presidente federale e del Consiglio federale. L’odierno ricorrente, in qualità di candidato non eletto alla carica di Presidente federale, si duole del fatto che a suo dire illegittimamente sia risultato proclamato Presidente federale, all’esito della suddetta assemblea, l’altro candidato, il Sig. Donato Antonio Milano. Nell’atto introduttivo si rappresenta in particolare che all’assemblea elettiva di cui è causa risultavano registrati 2.764 voti presenti o rappresentati per delega e che sulla base di quanto deliberato in assemblea si procedeva alla votazione tramite compilazione di schede, con i nomi dei candidati prestampati, da sottoporre a lettura ottica. Rileva in atti la difesa del Prof. Lico che dall’esito della votazione risultavano a lui attribuiti 1281 voti e 1337 voti in favore dell’altro candidato Sig. Donato Antonio Milano, il quale non avrebbe, pertanto, a dire dell’odierno ricorrente, raggiunto la maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati in assemblea, maggioranza richiesta dall’ art. 23.1 dello Statuto federale per l’elezione del Presidente federale. Lamenta ancora il Lico che, avendo potuto prendere visione delle schede considerate non valide dal lettore ottico, aveva potuto verificare che di 60 voti considerati nulli, 59 manifestavano a suo dire comunque una preferenza in suo favore e che pertanto le elezioni dovevano essere annullate. Risulta altresì che in data 23 e 24 giugno 2014 l’odierna parte ricorrente presentava ricorso endofederale nei termini prescritti dall’art. 107, comma secondo, del Regolamento Organico della Federazione per l’annullamento del risultato elettorale lamentando con un primo motivo di ricorso che il risultato elettorale sarebbe stato inficiato dall’utilizzo del sistema a lettura ottica delle schede che non avrebbe consentito un corretto giudizio di valutazione, escludendo dal computo dei voti validamente espressi voti che comunque, secondo il Lico, manifestavano la preferenza a suo favore. Con un secondo motivo, il ricorrente chiedeva l’annullamento della proclamazione del Presidente federale nella persona del Sig. Donato Antonio Milano per mancato raggiungimento del quorum previsto dall’art. 23.1 dello Statuto federale per l’elezione del Presidente, pari alla metà più uno dei voti presenti e rappresentati in assemblea federale. Rappresenta il Lico che il Consiglio federale della FIKBMS, competente a pronunciarsi in materia con decisione inappellabile, secondo quanto disposto dalle Carte federali, rigettava entrambi i motivi per insussistenza dei fatti contestati e che avverso tale decisione intendeva chiedere al Collegio di Garanzia dello Sport la declaratoria di nullità e/o annullamento o comunque di invalidità o inefficacia della delibera assunta dall’assemblea straordinaria elettiva della FIKBMS tenutasi il 21 giugno 2014, inerente alla nomina del Presidente Federale sig. Donato Milano e/o della delibera assunta dal Consiglio Federale FIKBMS del 3 luglio 2014, nella parte in cui ha rigettato i ricorsi proposti dal ricorrente, annullando conseguentemente le elezioni avvenute il 21 giugno 2014. Con atto depositato il 7.8.2014 si costituiva la Federazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa della Federazione rileva, riguardo al primo motivo di ricorso relativo al presunto mancato raggiungimento del quorum, che la proclamazione del Presidente federale è stata legittimamente deliberata sulla base di quanto dispone l’art. 99, comma 7, del Regolamento Organico federale secondo il quale, nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle: nella fattispecie il quorum deliberativo sul quale calcolare la maggioranza più uno non era quello dei voti presenti e rappresentati pari a 2.764 ma quello dei voti validamente espressi (escluse astensioni, schede bianche e nulle) pari a 2.618; è stato perciò proclamato Presidente il Sig. Donato Antonio Milano con voti 1337 per aver raggiunto la maggioranza assoluta. La Federazione intimata eccepisce l’infondatezza anche del secondo motivo richiamando il contenuto della motivazione della decisione del Consiglio federale sulla correttezza e legittimità delle operazioni elettorali anche riguardo alla illustrazione fatta in sede assembleare delle modalità di compilazione ed espressione del voto valido. All’udienza del 4 novembre 2014, le parti si riportavano agli scritti difensivi ed alle rispettive conclusioni. Il rappresentante della Procura Generale dello Sport concludeva per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Ai sensi di quanto dispone il primo comma dell’art. 54 del vigente Codice della Giustizia sportiva, secondo cui il ricorso al Collegio di Garanzia è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, il ricorso del Prof. Giorgio Lico deve essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato. In particolare, il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la difesa di parte ricorrente, riguardo ai presunti errori di valutazione delle schede computate nulle e non a favore dell’odierno ricorrente, non muove censure alla motivazione della decisione del competente Organo endofederale in termini di omissione o non sufficienza della medesima ma ripropone le stesse doglianze già avanzate in sede di ricorso al Consiglio federale chiedendo inammissibilmente al Collegio di Garanzia un sindacato di merito sulle valutazioni del medesimo Consiglio federale. Il primo motivo di ricorso relativo al presunto mancato raggiungimento della maggioranza richiesta dal candidato proclamato Presidente federale, è infondato. In effetti, è la stessa difesa di parte ricorrente a rappresentare (pag. 4 del ricorso) che la norma, art. 23.1 dello Statuto federale, secondo la quale il Presidente federale è eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea Nazionale e viene eletto con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati in Assemblea …, “deve essere letta in coordinamento con l’art. 99, comma 7, del Regolamento Organico FIKBMS che stabilisce che nel computo dei voti espressi non si deve tenere conto (dei) voti nulli e/o delle schede bianche.” Ritiene il Collegio che si tratti di un principio chiaramente desumibile dalla lettura del combinato disposto delle due norme sopra citate, principio ribadito diffusamente nelle Carte federali di molte altre Federazioni sportive secondo cui nel calcolo della maggioranza dei voti validamente espressi non si tiene conto delle astensioni e se la votazione avviene per scrutinio segreto (come l’elezione del Presidente federale) non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle. Sul punto, la censura di parte ricorrente è generica ed erronea pur nella genericità, nell’affermare che il Consiglio federale “confonderebbe” fra voti “presenti e rappresentati in assemblea” e voti “espressi in assemblea”, non risultando dal ricorso in cosa consisterebbe questa presunta “confusione” a meno di non dover dedurre da questa sola affermazione che, secondo il ricorrente, per l’elezione del Presidente federale della FIKBMS non trova applicazione la regola del comma 7 dell’art. 99 del Regolamento Organico della Federazione, assunto che il Collegio ritiene infondato. A termini, infatti, dell’art. 56 dello Statuto, il regolamento Organico ha funzione attuativa delle norme statutarie; l’art. 99 del Regolamento Organico della Federazione disciplina Votazione e conteggi – Elezioni e scrutini in termini generali ed al comma 7 fissa la regola, senza eccezioni, secondo la quale nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e, per le elezioni a scrutinio segreto non si tiene conto delle schede bianche e nulle. Non risultano al Collegio ragioni, né il ricorrente le fornisce al Collegio per ritenere che per le elezioni del Presidente federale si debba applicare una regola diversa. I rilievi sin qui esposti in termini di inammissibilità e di infondatezza del ricorso in esame consentono di ritenere assorbita la questione, per la verità non sollevata in giudizio, della mancata comunicazione del ricorso al controinteressato Sig. Donato Antonio Milano proclamato Presidente federale all’esito delle elezioni che l’odierno ricorrente chiedeva di annullare, comunicazione evidentemente finalizzata a garantire il rispetto del principio del contraddittorio avuto anche riguardo alla peculiarità dei procedimenti in materia elettorale. Considerata la novità costituita dalla vigenza del nuovo Codice della Giustizia sportiva, la questione sarà certamente oggetto di più approfondito esame anche da parte del legislatore sportivo. Sussistono infine giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso. Spese compensate. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 4 novembre 2014. Il Presidente F.to Massimo Zaccheo Il Relatore F.to Aurelio Vessichelli Depositato in Roma in data 4 dicembre 2014. Il Segretario F.to Alvio La Face
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