CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 4 del 06/02/2015 – Fabio Gerli/Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 4 del 06/02/2015 – Fabio Gerli/Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composto da Franco Frattini – Presidente Dante D’Alessio Mario Sanino Massimo Zaccheo Attilio Zimatore – Relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 7/2014, sul ricorso (datato 11 novembre 2014) proposto da - Fabio GERLI, residente in Ceccano (FR), via dell’Olmo, 4, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avvocati Eduardo Chiacchio, Michela Da Col, Gabriele Picano e Michele Cozzone, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Napoli, Centro Direzionale – Isola A/7, contro - la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., con sede in Roma, via G. Allegri, 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po, 9, nonché nei confronti della Procura Federale della F.I.G.C., con sede in Roma, via Campania, 47, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, non costituita avverso la delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare della Federazione Italiana Giuoco Calcio, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 11/TFN – Sezione Disc. (2014/2015) in data 13 ottobre 2014, con la quale, respinto l’appello del Sig. Fabio Gerli e in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale avverso la decisione di primo grado, è stata irrogata al Sig. Gerli la sanzione della squalifica per la durata di anni tre ai sensi dell’art. 7, 5° comma, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite, uditi, nell’udienza del 22 dicembre 2014, gli Avvocati Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone e Michela Da Col, per il ricorrente; l’Avv. Stefano La Porta, per la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.; nonché l’Avv. Giampaolo Sonaglia, quale Procuratore Nazionale dello Sport, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore prof. Attilio Zimatore Ritenuto in fatto I. Con atto del 15 aprile 2014, la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, designata come F.I.G.C.) ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il Sig. Fabio Gerli, all’epoca allenatore dell’ALATRI LA PISEBA s.s.d. a r.l. (nonché il Sig. Alessio Faustini, direttore sportivo della medesima Società; e la stessa Società ALATRI LA PISEBA), addebitandogli la “violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara ALATRI LA PISEBA – DINAMO COLLI del 24.03.2013, valevole per la ventitreesima giornata del Campionato di I^ Categoria laziale, Girone H, cercato di convincere la squadra avversaria a minor impegno agonistico al fine di assicurarsi il risultato favorevole dell’incontro … contattando tramite social network i Sigg.ri Federico Grillotti e Francesco Manetta, entrambi calciatori tesserati della DINAMO COLLI, addirittura sollecitando il primo a non partecipare alla partita …”. La Commissione Disciplinare Territoriale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 264/CDT del 13 Giugno 2014, ha ritenuto “che i contatti intercorsi tra il Gerli ed il Faustini ed i due calciatori della Dinamo Colli non possano essere univocamente considerati come tentativo di alterare la gara …”; ed ha pertanto deciso di “riqualificare l’originaria incolpazione a carico dei tesserati in quella prevista dall’articolo 1 comma 1 del CGS … e per l’effetto di irrogare all’allenatore Gerli Fabio la squalifica per anni uno …”. La detta delibera della Commissione Disciplinare Territoriale è stata impugnata, in opposte prospettive, sia dalla Procura Federale, che ha insistito per la irrogazione delle sanzioni più gravi già richieste dalla Procura in primo grado; sia dal Sig. Gerli, il quale ha chiesto il proprio integrale proscioglimento, o, in subordine, una congrua riduzione della sanzione. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 11/TFN – Sezione Disc. del 13 ottobre 2014 il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare della F.I.G.C. ha ritenuto che il Sig. Gerli abbia “violato il disposto di cui all’art. 7, comma 1, del CGS per il quale costituisce illecito sportivo il compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara …”. Pertanto, il Tribunale Federale ha respinto l’appello dal Sig. Gerli, accogliendo, invece, quello della Procura Federale e, in applicazione dell’art. 7, comma 5° del CGS, ha inflitto al Sig. Gerli “la sanzione della squalifica di anni tre”. Avverso tale delibera del Tribunale Federale Nazionale il Sig. Fabio Gerli ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, formulando le seguenti conclusioni: << A) accertare e dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 54 comma 1 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., della delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 11/TFN del 13 Ottobre 2014, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale avverso la decisione di primo grado della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, pubblicata sul C.U. n. 264/CDT del 13 Giugno 2014, che aveva riconosciuto, tra gli altri, il sig. Fabio Gerli responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva all’epoca vigente (inottemperanza ai doveri di lealtà, correttezza e probità), con conseguente squalifica dello stesso per un anno, veniva, in riforma della pronuncia medesima, inflitta al predetto tesserato la più severa sanzione di tre anni di squalifica, per la più grave inadempienza di cui all’art. 7 comma 1 del C.G.S. (illecito sportivo), in relazione alla gara ALATRI LA PISEBA – DINAMO COLLI del 24 marzo 2013, valevole quale ventitreesima giornata del Campionato di Prima Categoria laziale 2012/2013 – Girone H, a seguito di deferimento dell’Organo requirente del 15 Aprile 2014 (…..); B) per l’effetto, disporre l’annullamento della impugnata delibera, secondo quanto previsto dall’art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I.; C) con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa >>. A sostegno del ricorso il Sig. Gerli ha dedotto i seguenti due motivi: << 1) Violazione e/od erronea applicazione, da parte del Tribunale Federale Nazionale nell’impugnata pronuncia, della norma di cui all’art. 7 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva – non ravvisabilità dei presupposti giuridico-sostanziali per una riqualificazione della fattispecie in esame più grave ed afflittiva (illecito sportivo) rispetto a quanto stabilito dall’organo di prime cure (inottemperanza ai doveri di lealtà, correttezza e probità) >> << 2) Omessa o, comunque, insufficiente motivazione dell’impugnata delibera riguardo ad un punto decisivo della controversia e, precipuamente, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal dirigente della A.S.D. Dinamo Colli Sig. Valentino Parente >> II. Con memoria datata 21 novembre 2014 si è costituita la Federazione Italia Giuoco Calcio, resistendo al ricorso avversario e concludendo “per la declaratoria di inammissibilità del ricorso avversario, con ogni conseguente provvedimento in ordine alla rifusione delle spese, degli onorari e dei diritti amministrativi del giudizio”. Oltre ad eccepire l’inammissibilità del ricorso, la F.I.G.C., in via subordinata, ha contestato le pretese del ricorrente anche nel merito, eccependone l’infondatezza. Considerato in diritto 1. – Con il primo motivo di ricorso il Sig. Fabio Gerli ha censurato la delibera impugnata lamentando la violazione e/o la erronea applicazione della disposizione dettata dall’art. 7, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.; ed ha dedotto la “non ravvisabilità dei presupposti giuridico-sostanziali per una riqualificazione della fattispecie in esame” dall’ipotesi meno grave configurata in prima sede (inottemperanza ai doveri di lealtà, correttezza e probità) a quella più grave ravvisata dal Tribunale Federale nazionale (illecito sportivo). Più in particolare, il ricorrente, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, ha osservato che per la ravvisabilità di un illecito sportivo è necessario che la condotta censurata si sia tradotta “in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato”; che tale condotta si sia “materializzata in qualcosa di concreto ed inequivocabile”. Mancando tale c.d. ‘segmento conclusivo’, la cui prova dovrebbe essere acquisita ‘oltre ogni ragionevole dubbio’, l’illecito sportivo non sarebbe configurabile. Né sarebbe consentito affermare la sussistenza di un illecito sportivo ai sensi dell’art. 7, 1° comma, cit., in mancanza di una prova rigorosa ed inequivocabile, ove la condotta censurata sia suscettibile di ‘spiegazioni alternative’ lecite e parimenti plausibili. Ciò premesso, il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, non sarebbe stato “superato il limite di punibilità stabilito dall’art. 7, comma 1 del C.G.S. mancando autentici diretti ad alterare il risultato e/o lo svolgimento della gara in oggetto” (così testualmente a pag. 6 del ricorso); aggiungendo che la ‘spiegazione alternativa’ fornita dal Sig. Gerli per motivare i suoi contatti con i due calciatori della A.S.D. Dinamo Colli (vale a dire, il tentativo di evitare uno scontro violento, scongiurando “condotte travalicanti il sano e normale agonismo, per sfociare in perniciosi ed inconsulti gesti, lesivi dell’incolumità fisica …”) “era ed è non meno plausibile e verosimile del costrutto alternativo elaborato dalla Procura Federale”. La F.I.G.C., nella memoria di costituzione, ha eccepito l’inammissibilità di questo motivo di ricorso, sostenendo che gli argomenti dedotti dal ricorrente “non riguardano l’applicazione/interpretazione della fattispecie astratta di illecito prevista dalla norma sportiva, bensì la sua applicazione al caso concreto, e quindi l’apprezzamento della prova da parte dell’organo giudicante, che non può essere sindacata dinanzi a codesto Collegio ai sensi dell’articolo 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI”. Su questo punto, che tocca principi di carattere generale, il Collegio di Garanzia ritiene opportuno chiarire che il problema della qualificazione di un fatto o di una condotta alla stregua di una determinata disciplina normativa è certamente deducibile come motivo di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi dell’art. 54, 1° comma, del Codice della Giustizia Sportiva. Infatti, nel momento in cui si afferma o si nega che una determinata condotta corrisponda o meno ad una certa, astratta fattispecie normativa, si richiede necessariamente una attività di interpretazione della legge; con la conseguenza che, ove si contesti tale interpretazione resa in un provvedimento impugnato, si prospetta un vizio di violazione di legge rientrante nella competenza del Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi dell’art. 54, 1° comma, del Codice della Giustizia Sportiva. Come è noto, il Giudice di legittimità può sindacare le qualificazioni giuridiche adottate nel provvedimento impugnato; e, nell’esercizio del suo potere di qualificazione in diritto dei fatti, può pervenire ad una qualificazione giuridica diversa da quella accolta dal giudice di merito, con il solo limite che tale qualificazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto (cfr. Cass., Sez. I, 17.4.2007, n. 9143). Peraltro, come chiarisce la giurisprudenza della Cassazione (richiamata anche nella memoria di costituzione della F.I.G.C.), occorre distinguere tra il vizio della violazione di legge (con il quale si intende dedurre un'erronea ricognizione, nel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta descritta da una norma, e che quindi implica necessariamente un problema interpretativo della legge) e l’allegazione di una asserita erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, nel qual caso la questione inerisce alle tipiche valutazioni del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto il diverso profilo del vizio di motivazione, ove si deduca una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta (cfr. Cass. Sez. Lav. 12.6.2014, n. 13335 e già Cass. Sez. Lav. 26.3.2010, n. 7394). Ciò premesso, il motivo di ricorso in esame è infondato. La disposizione dell’art. 7, 1° comma, del Codice della Giustizia Sportiva della F.I.G.C. è stata rettamente applicata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare della F.I.G.C., il quale, sulla base di una interpretazione assolutamente corretta del dato normativo, ha ritenuto che le condotte tenute dal Sig. Gerli nei confronti dei calciatori Signori Grillotti e Manetta della Dinamo Colli costituiscano “il compimento … di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica” e perciò integrino la fattispecie dell’illecito sportivo, come definita dalla disposizione in esame. Mentre la valutazione della gravità delle condotte del Sig. Gerli non compete al sindacato di questo Collegio, occorre invece evidenziare che l’inquadramento di quelle condotte nell’ambito della fattispecie astratta delineata dall’art. 7 del C.G.S. cit. risulta legittimo ed immune da qualunque vizio. Peraltro, come esattamente si osserva nella delibera impugnata, ai fini della configurazione dell’illecito sportivo – così come definito dall’art. 7, 1° comma, cit. – non rileva accertare se al compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara segua poi una effettiva alterazione dello svolgimento o del risultato della gara. L’illecito sportivo si configura per il solo compimento di quegli atti indipendentemente dai loro concreti successivi effetti. Ne offre la conferma la disposizione dettata dal 6° comma dello stesso art. 7 del C.G.S. cit., secondo la quale il fatto che – a seguito di quegli atti – lo svolgimento o il risultato della gara sia stato effettivamente alterato costituisce soltanto una causa di aggravamento della sanzione. In conclusione, il vizio dedotto dal ricorrente non sussiste: il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare della F.I.G.C. ha correttamente interpretato le disposizioni dell’art. 7 del C.G.S. cit. in materia di illecito sportivo ed ha legittimamente (e motivatamente) inquadrato le condotte del Sig. Gerli nella fattispecie astratta prevista da quelle disposizioni, traendone poi le necessarie conseguenze sul piano delle sanzioni applicabili. 2. – Con il secondo motivo di ricorso il Sig. Gerli ha lamentato una asserita carenza motivazionale della delibera impugnata in ordine ad un punto decisivo della controversia e, più specificamente, “alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal dirigente della A.S.D. Dinamo Colli Sig. Valentino Parente”. Tale dichiarazione – il cui contenuto è testualmente riportato nel ricorso del Sig. Gerli – sarebbe stata trascurata e gravemente sottovalutata dal Tribunale Federale Nazionale, il quale, a riguardo, avrebbe assunto una “una posizione di inaccettabile trascuratezza e superficialità, liquidandola in poche righe e limitandosi, in sostanza, a sostenere come detta deposizione, pur andando a complicare ed a contrastare non poco il quadro colpevolista delineato dall’accusa e recepito dall’Organo giudicante, non fosse ‘sufficiente da sola a modificare il contesto sopra esaminato’ ”. Anche questa censura è infondata. È sufficiente rileggere la delibera impugnata per constatare che il Tribunale Federale Nazionale ha specificamente e diffusamente preso in considerazione la dichiarazione rilasciata dal Sig. Parente (cfr. pag. 9 della delibera impugnata) e la ha puntualmente apprezzata nel quadro complessivo delle risultanze probatorie acquisite nel corso del procedimento. Del resto, lo stesso ricorrente riporta alcuni brani della delibera impugnata nella quale il Tribunale ha esaminato le dichiarazioni del Sig. Parente (onde, non potrebbe comunque parlarsi di alcuna omissione di esame); né riesce ad evidenziare alcun profilo di contraddittorietà della motivazione, di insanabile contrasto logico tra gli argomenti forniti dal Tribunale a sostegno della sua decisione. A ben vedere, il ricorrente si limita a dissentire dalla valutazione di merito, compiuta dal Tribunale Federale, delle dichiarazioni rese dal Sig. Parente; dalla valutazione dello scarso peso attribuito a tali dichiarazioni rispetto all’apprezzamento di altri elementi di convincimento, reputati più persuasivi. Ma, come è evidente, tali profili valutativi sfuggono al sindacato di questo Collegio di Garanzia, rientrando nella competenza esclusiva del Giudice del merito. Il vizio motivazionale previsto come motivo di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell’art. 54 del vigente Codice della Giustizia Sportiva, presenta le medesime caratteristiche del vizio deducibile dinanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c.; e deve essere interpretato secondo gli stessi principi e dedotto entro gli stessi limiti individuati dalla giurisprudenza. Come è noto, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione "la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo controllo, bensì la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione" (così, tra le tante, Cass. Sez. Lav. 27.4.2005, n. 8718; e Cass. Sez. Lav. 20.4.2006, n. 9234, dove si aggiunge che il Giudice di merito non è “tenuto a vagliare ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata". Negli stessi termini, più di recente, v. Cass. Sez. III, 29.1.2014, n. 1981). Facendo applicazione dei principi forniti da questa consolidata giurisprudenza, è agevole rilevare che la delibera impugnata è assolutamente ineccepibile sul piano della sua correttezza giuridica e della sua coerenza logico-formale; e che la decisione finale è sorretta da una motivazione congrua ed adeguata, nella quale ha trovato posto anche l’esame delle dichiarazioni del Sig. Parente invocate dal ricorrente. Onde anche questo secondo motivo di ricorso risulta totalmente infondato. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso proposto dal Sig. Fabio Gerli, ancorchè ammissibile, deve essere rigettato sotto ogni profilo. 3. – Considerato che le questioni sollevate nella controversia in esame hanno richiesto al Collegio di trattare alcuni problemi di carattere generale, ancora non affrontati dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della Giustizia Sportiva, il Collegio reputo equo ed opportuno compensare le spese. P.Q.M. IL COLLEGIO DI GARANZIA – SEZIONI UNITE Rigetta il ricorso proposto dal Sig. Fabio Gerli e tutte le domande ivi formulate. Compensa le spese. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 22 dicembre 2014. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Attilio Zimatore Depositato in Roma in data 6 febbraio 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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