F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 02 Luglio 2015 (211) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO MARIA PIANTONI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Savoia 1908 Srl) e della Società AC SAVOIA 1908 Srl – (nota n. 11362/838pf14-15/SP/gb del 3.6.2015). (212) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO MARIA PIANTONI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Savoia 1908 Srl) e della Società AC SAVOIA 1908 Srl – (nota n. 11360/837pf14-15/SP/gb del 3.6.2015). (213) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO MARIA PIANTONI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Savoia 1908 Srl) e della Società AC SAVOIA 1908 Srl – (nota n. 11354/836pf14-15/SP/gb del 3.6.2015). (214) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO MARIA PIANTONI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Savoia 1908 Srl) e della Società AC SAVOIA 1908 Srl – (nota n. 11346/835pf14-15/SP/gb del 3.6.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 02 Luglio 2015 (211) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO MARIA PIANTONI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Savoia 1908 Srl) e della Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 11362/838pf14-15/SP/gb del 3.6.2015). (212) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO MARIA PIANTONI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Savoia 1908 Srl) e della Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 11360/837pf14-15/SP/gb del 3.6.2015). (213) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO MARIA PIANTONI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Savoia 1908 Srl) e della Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 11354/836pf14-15/SP/gb del 3.6.2015). (214) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO MARIA PIANTONI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Savoia 1908 Srl) e della Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 11346/835pf14-15/SP/gb del 3.6.2015). I Deferimenti Con atti del 3 giugno 2015 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale Sezione disciplinare il sig. Alfonso Maria Piantoni, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società A.c. Savoia 1908 Srl, per rispondere: - della violazione di cui all’art. 85, lett. c), paragrafo V), punto 1), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3 prima parte, del C.G.S. e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. per non avere depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 aprile 2015, il report consuntivo del capitale circolante netto al 31 marzo 2015. - della violazione di cui all’art. 85, lett. c), paragrafo IX), punto 1), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3 prima parte, del C.G.S. e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. per non avere depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2015, il prospetto P/A calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2014. - della violazione di cui all’art. 85, lett. c), paragrafo VIII), punto 2), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3 prima parte, del C.G.S. e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. per non avere depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2015, il prospetto R/I, con indicazione dei ricavi e dell’indebitamento calcolati sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2014. - della violazione di cui all’art. 85, lett. c), paragrafo II), punto 1), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3 prima parte, del C.G.S. e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. per non avere depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2015, della relazione semestrale al 31 dicembre 2014. Ha deferito in tutti e quattro i procedimenti anche la società AC Savoia 1908 Srl per responsabilità diretta. Peraltro in ciascuno dei medesimi deferimenti la Procura Federale ha altresì proceduto alla contestazione della recidiva di cui all’art. 21, comma 1, del CGS con riferimento ad ognuno degli incolpati ed alle condotte già precedentemente sanzionate in ulteriori e distinti procedimenti. Nei termini assegnati, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione di mesi 4 e giorni 15 di inibizione per il Sig. Alfonso Maria Piantoni e dell’ammenda di €. 13.500,00 per la società, tenuto conto della continuazione e della recidiva. 2) I motivi della decisione. Preliminarmente il Tribunale Federale Nazionale, dispone la riunione dei quattro procedimenti per evidente connessione soggettiva ed oggettiva. Ciò premesso, questa Sezione disciplinare rileva che i documenti acquisiti in atti - ed in particolare le note e segnalazioni della Co.Vi.So.C. - offrono ampia ed inequivoca prova dell’esistenza degli addebiti mossi dalla Procura federale per il mancato deposito, nei termini previsti dalle norme vigenti, della documentazione sopra richiamata. D'altra parte, né l’Amministratore Unico né la Società incolpata hanno formulato osservazioni e/o giustificazioni e risultano pertanto pienamente consapevoli del mancato adempimento a quanto statuito dalle norme richiamate. Per quanto precede, sono sanzionabili la condotta ascrivibile all’Amministratore Unico e legale rappresentante della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura nonché accertate le responsabilità come da deferimenti e tenuto altresì conto della fondatezza della contestata recidiva con riferimento a condotte poste in essere dagli odierni incolpati e già precedentemente sanzionate in ulteriori e distinti procedimenti, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo 3) Il dispositivo. Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento dei deferimenti, delibera di infliggere al Signor Alfonso Maria Piantoni la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e alla Società AC Savoia 1908 Srl la sanzione dell’ammenda di € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it