F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 02 Luglio 2015 (205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa) e della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa – (nota n. 11231/831pf14-15/SP/gb del 29.5.2015). (206) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa) e della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa – (nota n. 11237/832pf14-15/SP/gb del 29.5.2015). (207) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa) e della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa – (nota n. 11244/833pf14-15/SP/gb del 29.5.2015). (208) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa) e della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa – (nota n. 11257/834pf14-15/SP/gb del 29.5.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 02 Luglio 2015 (205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa) e della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 11231/831pf14-15/SP/gb del 29.5.2015). (206) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa) e della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 11237/832pf14-15/SP/gb del 29.5.2015). (207) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa) e della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 11244/833pf14-15/SP/gb del 29.5.2015). (208) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa) e della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 11257/834pf14-15/SP/gb del 29.5.2015). 1) I deferimenti. - La Procura federale, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disc. i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente: - Pietro Montaquila (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AC Monza Brianza 1912 Spa): - della violazione dell’articolo 10, comma 3 prima parte CGS, in relazione all'art. 85, lett. C, par. II), punto 1, delle NOIF, e 90, comma 2 NOIF, per non avere provveduto, entro il 31.03.2015, al deposito presso la Co.Vi.So.C. della relazione semestrale al 31 dicembre 2014 nonché - della violazione dell’articolo 10, comma 3 prima parte CGS, in relazione all'art. 85, lett. C) par. VIII), punto 2, delle NOIF, e 90, comma 2 NOIF, per non aver depositato entro il termine del 31.03.2015, presso Co.Vi.So.C., il prospetto R/I con l’indicazione del Rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2014, nonché - della violazione dell’articolo 10, comma 3 prima parte, CGS, in relazione all'art. 85, lett. C), par. IX), punto 1, delle NOIF, e 90, comma 2 NOIF, per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 31.03.2015, il prospetto P/A con l’indicazione del Rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2014, nonché - della violazione dell’articolo 10, comma 3 prima parte CGS, in relazione all'art. 85, lett. C) paragrafo V), punto 1) delle NOIF ed all’art. 90, comma 2 NOIF, per non avere depositato presso Co.Vi.So.C, entro il 30.04.2015, il report consuntivo riguardante il capitale circolante netto al 31.03.2015 - la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Legale rappresentante. In ciascuno dei deferimenti la Procura Federale ha provveduto alla contestazione della recidiva di cui all’art. 21, comma 1, del CGS con riferimento ad ognuno degli incolpati ed alle condotte già precedentemente sanzionate in ulteriori e distinti procedimenti. - Nei termini assegnati, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. - Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione di mesi 4 e giorni 15 di inibizione per il Sig. Pietro Montaquila e dell’ammenda di €. 13.500,00 per la società, tenuto conto della continuazione e della recidiva. E’ comparso altresì il deferito di persona assistito dal proprio difensore, il quale ha ammesso la sussistenza degli inadempimenti, ma ha chiesto applicarsi la sanzione della inibizione per mesi uno, non sussistendo la recidiva, bensì solo la continuazione. 2) I motivi della decisione. Preliminarmente il TFN Sezione disciplinare, su accordo delle parti, dispone la riunione dei quattro procedimenti per evidente connessione soggettiva ed oggettiva. Ciò premesso, questa Sezione disciplinare rileva che i documenti acquisiti in atti - ed in particolare le note e segnalazioni della Co.Vi.So.C. - offrono ampia ed inequivoca prova dell’esistenza degli addebiti mossi dalla Procura federale per il mancato deposito, nei termini previsti dalle norme vigenti, della documentazione sopra richiamata. D'altra parte, né l’Amministratore Unico né la Società incolpata hanno formulato osservazioni e/o giustificazioni e risultano pertanto pienamente consapevoli del mancato adempimento a quanto statuito dalle norme richiamate. Per quanto precede, sono sanzionabili la condotta ascrivibile all’Amministratore Unico e legale rappresentante della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura nonché accertate le responsabilità come da deferimenti e tenuto altresì conto della fondatezza della contestata recidiva con riferimento a condotte poste in essere dagli odierni incolpati e già precedentemente sanzionate in ulteriori e distinti procedimenti, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo 3) Il dispositivo. Per tali motivi, il Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento dei deferimenti, delibera di infliggere al Signor Pietro Montaquila la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e alla Società AC Monza Brianza 1912 Spa la sanzione dell’ammenda di € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00).
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