F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/TFN del 08 Luglio 2015 (223) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO MARIA PIANTONI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Savoia 1908 Srl) e della Società AC SAVOIA 1908 Srl – (nota n. 11423/862pf14-15/SP/gb del 4.6.2015). (224) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO MARIA PIANTONI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Savoia 1908 Srl) e della Società AC SAVOIA 1908 Srl – (nota n. 11427/863pf14-15/SP/gb del 4.6.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/TFN del 08 Luglio 2015 (223) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO MARIA PIANTONI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Savoia 1908 Srl) e della Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 11423/862pf14-15/SP/gb del 4.6.2015). (224) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO MARIA PIANTONI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Savoia 1908 Srl) e della Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 11427/863pf14-15/SP/gb del 4.6.2015). La Procura federale della FIGC, con due distinti atti di deferimento (pr. 223 e pr. 224), di cui alle note prot. n. 11423/862pf14-15/SP/gb e n. 11427/863pf14-15/SP/gb entrambe del 4 giugno 2015, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, Piantoni Alfonso Maria (Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Savoia 1908 Srl), e la Società AC Savoia 1908 Srl, per rispondere: Piantoni Alfonso Maria, della violazione di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo VI), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2014, nonché di gennaio e febbraio 2015; della violazione di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo VII), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nonché di gennaio e febbraio 2015; AC Savoia 1908 Srl, a titolo di responsabilità diretta in relazione alle descritte condotte assunte da Piantoni Alfonso Maria, Amministratore unico e legale rappresentante protempore della Società AC Savoia 1908 Srl. In entrambi i procedimenti, la comunicazione di conclusione delle indagini è stata notificata in data 26 maggio 2015. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: Piantoni Alfonso Maria mesi sette di inibizione più giorni quindici per la recidiva; AC Savoia 1908 Srl penalizzazione di punti 5 in classifica da scontare nella corrente s.s. 2015/2016 più € 500,00 di ammenda per la recidiva. Per i deferiti nessuno è comparso La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale – riuniti i procedimenti in considerazione delle evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva - rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge che: - La Società AC Savoia 1908 Srl non ha depositato presso la Co.Vi.So.C. entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2014, nonché di gennaio e febbraio 2015, adempimento previsto dall'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo VI); - La Società AC Savoia 1908 Srl non ha depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nonché di gennaio e febbraio 2015, adempimento previsto dall'art. 85 delle NO.I.F., lett. C), paragrafo VII). Tali condotte sono ascrivibili a Piantoni Alfonso Maria, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Savoia 1908 Srl. In sostanza, alla data del 16 aprile 2015, sono stati accertati gli inadempimenti della AC Savoia 1908 Srl agli obblighi di versamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per il periodo indicato, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati. Per quanto concerne la prima delle condotte contestate, va considerato che l’omesso versamento, da parte della Società, degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità indicate, costituisce oggetto della fattispecie prevista dall'art. 85, lett. C), paragrafo VI) delle N.O.I.F. (in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.), il quale, in tema di ‘Adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico’ ed, in particolare, di ‘Emolumenti’, stabilisce che: “… Le società devono documentare alla F.I.G.C.- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del: … - secondo bimestre (31 ottobre), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; … I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell’iscrizione al campionato. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.”. Relativamente alla seconda delle condotte oggetto di deferimento, invece, va rilevato che la mancata documentazione, da parte della Società, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità indicate, è disciplinata dall'art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle N.O.I.F. (in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.), il quale, in tema di ‘Adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico’ ed, in particolare, di ‘Ritenute e contributi’, prevede che le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun bimestre, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. In base alla medesima disciplina, in caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l’avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell’iscrizione al campionato. L’art. 10, comma 3, del C.G.S., a sua volta, riguardo ai ‘Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari’, prevede che: “Salva l’applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all’ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.”. I comportamenti indicati consistono in violazioni di obblighi positivi posti a carico della Società, ascrivibili al legale rappresentante pro-tempore, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra lo stesso e la Società, e - a titolo di responsabilità diretta - alla stessa Società, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del C.G.S.. In sostanza, a parere di questa Sezione Disciplinare, gli accertamenti compiuti in sede di indagini confermano le responsabilità di Piantoni Alfonso Maria (Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Savoia 1908 Srl) e della A.C. Savoia 1908 Srl (a titolo di responsabilità diretta in relazione alle descritte condotte assunte da Piantoni Alfonso Maria). Conseguentemente, vanno sanzionate le condotte ascrivibili ai soggetti deferiti. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura Federale, accertata la responsabilità dei deferiti, come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale accoglie i deferimenti e delibera di infliggere a Piantoni Alfonso Maria la sanzione di mesi 7 (sette) di inibizione più giorni 15 (quindici) per la recidiva, ed alla Società AC Savoia 1908 Srl la penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica da scontare nella corrente s.s. 2015/2016 nonchè € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la recidiva
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