F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 09 Luglio 2015 (225) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FELICE BELLOLI (all’epoca dei fatti Presidente della Lega Nazionale Dilettanti) – (nota n. 11614/822 pf14-15 SP/blp dell’8.6.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 09 Luglio 2015 (225) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FELICE BELLOLI (all’epoca dei fatti Presidente della Lega Nazionale Dilettanti) - (nota n. 11614/822 pf14-15 SP/blp dell’8.6.2015). Il Tribunale federale nazionale, letti gli atti. Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 8 giugno 2015 nei confronti di Felice Belloli, Presidente della Lega Nazionale Dilettanti all’epoca del fatto contestato, per rispondere della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. nonché degli artt. 5, comma 1 e 5, e 11, comma 1, stesso Codice perchè, nel corso della riunione del Consiglio Direttivo del Dipartimento Calcio Femminile del 5 marzo 2015, poneva fine alla discussione sui finanziamenti da erogare a tale movimento calcistico pronunciando, alla presenza dell’intero Consiglio di Dipartimento e di due persone della Segreteria, la frase “basta! Non si può sempre parlare di dare soldi a queste quattro lesbiche”, testualmente riportata nel verbale della ridetta riunione, così esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’intero movimento calcistico femminile e ponendo in essere un comportamento discriminatorio in quanto direttamente denigratorio del predetto movimento per motivi di tendenze sessuali. Letta la memoria depositata in giudizio dalla difesa del Belloli con la quale si assume: che non v’è certezza della frase contestata che si assume esattamente ricordata; che non risulta accertato alcun tipo di reazione al momento della riunione in cui la frase contestata sarebbe stata pronunciata; che la verbalizzazione della riunione non risulterebbe univoca visto che soltanto la terza bozza di verbale conterrebbe la frase in contestazione; che, peraltro, la terza stesura di detto verbale non risulterebbe preventivamente inviata ai membri del Consiglio ne’ letta nel corso del Consiglio stesso; che non sussisterebbe la violazione contestata considerato che il termine “lesbiche” non potrebbe essere ritenuto offensivo indicandosi con lo stesso un “genus”; 2 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare ‐ SS 2 015‐2016 che tutti i comportamenti tenuti dal Belloli successivamente alla riunione del 5 marzo 2015 non sarebbero stati diretti a ledere il movimento del calcio femminile quanto a promuoverlo favorendo la base del movimento piuttosto che il vertice dello stesso; che, alla luce di tali considerazioni, il Belloli dovrebbe essere prosciolto. Considerato che con la stessa memoria i difensori del Belloli hanno chiesto in via istruttoria la produzione di una serie di documenti. Ascoltato i rappresentanti della Procura federale avv. Giorgio Ricciardi e Gianmaria Camici i quali hanno concluso per l’affermazione di responsabilità del Belloli chiedendo l’irrogazione della sanzione della inibizione per mesi 8 (otto). Ascoltati i difensori del Belloli i quali hanno ribadito tutto quanto esposto nella memoria difensiva insistendo per il proscioglimento del loro assistito. Valutate in via preliminare le richieste istruttorie formulate dalla difesa del Belloli, per le quali la Procura federale si è rimessa alle decisioni di questo Tribunale, questo Tribunale ha ritenuto di dover respingere dette richieste in quanto ininfluenti al fine del decidere. Considerato, in relazione alle eccezioni formulate dalla difesa del Belloli: che la frase in contestazione sia stata pronunciata v’è assoluta certezza; i difensori del Belloli hanno basato buona parte delle proprie difese a considerazioni relative al contesto nel quale la frase poteva essere stata resa, ma il capo di incolpazione si limita a contestare il fatto che la frase sia stata pronunciata e su tale fatto storico convergono le testimonianze di diverse persone presenti alla riunione del Consiglio, che non possono essere ovviamente smentite dalla dichiarazioni di altri Consiglieri, i quali si limitano a dire di non aver udito la frase, in tutto o in parte; che appare assolutamente irrilevante il fatto che nella riunione del 5 marzo 2015 la frase in questione non abbia prodotto reazioni di alcun genere; che appare altresì irrilevante che si siano effettuate più verbalizzazioni della riunione, atteso che nella terza versione, unica ad essere stata poi approvata nella successiva seduta del Dipartimento Calcio Femminile, è per l’appunto contenuta, tra virgolette, la frase pronunciata dal Belloli; che non può essere presa in considerazione l’eccezione del mancato preventivo invio del verbale ai membri partecipanti alla riunione, ne’ tanto meno la mancata lettura dello stesso, considerato che nessuno degli interessati ha eccepito alcunché al riguardo ed il verbale risulta approvato regolarmente. Ritenuto che la frase pronunciata dal Belloli ha avuto una importante portata denigratoria per motivi di tendenze sessuali apparendo resa in tono dispregiativo ed a nulla al riguardo possono valere gli assunti difensivi che ritengono il termine “lesbiche “ non offensivo perché relativo ad un genus; peraltro il riferimento operato dal Belloli a “queste quattro lesbiche” indegne della concessione di contributi in denaro destinati allo sviluppo della attività agonistica, comporta che l’espressione acquisti un significato denigratorio e discriminatorio esteso all’intero movimento del calcio femminile, che la semplice parola “lesbiche” di per sé certamente non avrebbe. Ritenuto che la frase pronunciata dal Belloli, in seguito alla pubblicazione del verbale del Consiglio ha avuto notevole diffusione mediatica. Considerato che, in forza delle considerazioni che precedono, risulta provata la violazione da parte dell’incolpato dei doveri di osservanza delle norme federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e degli artt. 5, comma 1 e 5, e 11, comma 1, stesso Codice, essendosi oltretutto realizzata una forma di discriminazione del predetto movimento, per cui il deferimento non può che essere accolto. Considerato, però, che non può essere presa in considerazione ai fini della quantificazione della sanzione l’aggravante della qualifica federale rivestita dal Belloli in quanto la frase è 3 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare ‐ SS 2 015‐2016 stata pronunciata nell’ambito di una riunione alla quale l’incolpato partecipava in virtù della sua qualifica ma senza presiedere la riunione stessa, sicché deve intendersi resa da un semplice partecipante alla riunione medesima. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, infligge a Felice Belloli la sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it