F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008/TFN del 15 Luglio 2015 203) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ALBERTI, MICHELE ANACLERIO, GIORGIO PARRETTI, MIRKO ERAMO, SAURO CATELLANI, SAMUELE OLIVI, MARCELLO BONETTO, GIUSEPPE GEMITI, PAOLO BORDONARO, ANTONIO PICCOLO, PAOLO CONTI, GABRIELE D’ATRI, MATTEO ROGGI, GIOCONDO MARTORELLI, TOMAS GUZMAN GAETAN, ALESSANDRO MOGGI, DAVIDE MOSCARDELLI, CARLO PALLAVICINO, ALESSANDRO BELTRAMI, MAURO CEVOLI, ALESSANDRO TULLI, CLAUDIO PANI, FRANCESCA VETTORI, FABRIZIO GARILLI – (nota n. 11133/518pf11-12/SP/GT/dl del 28.5.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008/TFN del 15 Luglio 2015 203) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ALBERTI, MICHELE ANACLERIO, GIORGIO PARRETTI, MIRKO ERAMO, SAURO CATELLANI, SAMUELE OLIVI, MARCELLO BONETTO, GIUSEPPE GEMITI, PAOLO BORDONARO, ANTONIO PICCOLO, PAOLO CONTI, GABRIELE D’ATRI, MATTEO ROGGI, GIOCONDO MARTORELLI, TOMAS GUZMAN GAETAN, ALESSANDRO MOGGI, DAVIDE MOSCARDELLI, CARLO PALLAVICINO, ALESSANDRO BELTRAMI, MAURO CEVOLI, ALESSANDRO TULLI, CLAUDIO PANI, FRANCESCA VETTORI, FABRIZIO GARILLI - (nota n. 11133/518pf11-12/SP/GT/dl del 28.5.2015). Con provvedimento del 28.5.2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) Alessandro Alberti, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC; 2) Michele Anaclerio, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società AS Bisceglie 1913 Don Uva APD; 3) Giorgio Parretti, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC; 4) Mirko Eramo, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società Ternana Calcio Spa; 5) Sauro Catellani, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC; 6) Samuele Olivi, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società Santarcangelo Calcio Srl; 7) Marcello Bonetto, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC; 8) Giuseppe Gemiti, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società AS Livorno Calcio Srl; 9) Avv. Paolo Bordonaro, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC; 10) Antonio Piccolo, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società Virtus Lanciano 1924 Srl; 11) Paolo Conti, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC; 12) Gabriele D’atri, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC; 13) Matteo Roggi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC; 14) Giocondo Martorelli, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC; 15) Guzman Gaetan Tomas, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa; 16) Alessandro Moggi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC; 17) Davide Moscardelli, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società US Lecce Spa; 18) Carlo Pallavicino, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC; 19) Alessandro Beltrami, all’epoca dei fatti agente di calciatori con licenza rilasciata dalla Federazione Svizzera; 20) Mauro Cevoli, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC; 21) Alessandro Tulli, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società Lupa Roma FC Srl: 22) Claudio Pani, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa attualmente svincolato; 23) Francesca Vettori, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC; 24) Fabrizio Garilli, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società FC Piacenza Spa; per rispondere: - Sig. Alessandro Alberti, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC: 1) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, comma 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per avere sottoscritto con il Piacenza una dichiarazione debitoria in relazione alla stipula del contratto con il calciatore Michele Anaclerio del 25.06.2008, così determinando che il Piacenza pagasse i compensi a lui spettanti, sostituendosi al calciatore Anaclerio, quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente; come comprovato dalla emissione delle fatture n. 14 del 31.08.2010 e n. 5 del 25.02.2011; violazione continuata fino al 25.02.2011; 2) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente del calciatore Michele Anaclerio, nell’ambito della stipula del contratto del 25.06.2008 con la Società Piacenza, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto di operare, al contempo, anche nell’interesse dalla predetta Società controparte contrattuale, con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria, violazione continuata fino al 25.02.2011; - Sig. Michele Anaclerio, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società AS Bisceglie 1913 Don Uva APD: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’agente Alessandro Alberti in occasione della stipula del contratto con la Società Piacenza avvenuto in data 25.06.2008, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che l’agente Alberti rappresentava anche gli interessi della predetta Società a mezzo di scrittura privata con riconoscimento di debito; consentendo, altresì, che i compensi che avrebbe dovuto riconoscere al proprio agente venissero corrisposti dalla Società Piacenza; violazione continuata fino al 25.02.2011; - Sig. Giorgio Parretti, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, comma 3, del Regolamento agenti in vigore fino al 31.01.2007, per aver prestato la propria opera di agente in favore della Società Piacenza, in occasione della stipula del contratto del 20.07.2005 con il calciatore Marco Padalino, consentendo che la Società Piacenza pagasse i compensi a spettantigli, sostituendosi al predetto calciatore, quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente, violazione continuata fino al 21.07.2008; - Sig. Mirko Eramo, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società Ternana Calcio Spa: 1) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’agente Sauro Catellani in occasione della stipulazione del contratto con la Società Piacenza Spa, avvenuto in data 25.08.2008, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che l’agente Catellani rappresentava anche gli interessi della predetta Società, come si evince da scrittura privata con dichiarazione di debito; consentendo, inoltre, attraverso tale condotta che i compensi che avrebbe dovuto corrispondere al proprio agente, venissero pagati dalla Società Piacenza; 2) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 13, comma 4, del Regolamento agenti vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché in relazione all’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Sauro Catellani, cui aveva conferito incarico scritto, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la Società Piacenza in data 25.08.2008; - Sig. Sauro Catellani, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC: 1) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, commi 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente del calciatore Mirko Eramo, nell’ambito della stipula del contratto del 25.08.2008 con la Società Piacenza, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto di operare, al contempo, anche nell’interesse dalla predetta Società controparte contrattuale, come si evince dalla dichiarazione debitoria rilasciatagli; consentendo, altresì, che la Società Piacenza pagasse i suoi compensi, sostituendosi al predetto calciatore, quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente; 2) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 12, comma 2, del Regolamento agenti in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010 e all’art. 93, comma 1, delle NOIF, per aver svolto l’attività di agente in favore del calciatore Mirko Eramo, in forza di formale mandato ricevuto, in occasione del contratto stipulato dal predetto calciatore con la Società Piacenza data 25.08.2008, senza accertarsi che il proprio nominativo fosse indicato sul contratto; - Sig. Samuele Olivi, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società Santarcangelo Calcio Srl: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, comma 4, del Regolamento Agenti in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’agente Marcello Bonetto, facente parte della Società di agenti I.F.A. International Football Agency s.AS di Bonetto Giuseppe & C., in occasione della stipula del contratto con la Società Piacenza avvenuto in data 20.08.2007, consentendo che i compensi che avrebbe dovuto riconoscere al proprio agente venissero corrisposti dalla Società, come comprovato dalle fatture nn. 45/2007 e 38/2009 emesse dalla I.F.A. International Football Agency SAS di Bonetto Giuseppe & C. in data 5.10.2007 e in data 24.09.2009; violazione continuata fino al 24.09.2009; - Sig. Marcello Bonetto, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente del calciatore Samuele Olivi in occasione del rinnovo contrattuale stipulato dal predetto calciatore in data 20.08.2007 con la Società Piacenza, consentendo che la Società Piacenza corrispondesse i suoi compensi, sostituendosi al predetto calciatore, quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente, come comprovato dalle fatture emesse in data 5.10.2007 e in data 24.09.2009 dalla I.F.A. International Football Agency SAS di Bonetto Giuseppe & C., di cui faceva parte; violazione continuata fino al 24.09.2009; - Sig. Giuseppe Gemiti, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società AS Livorno Calcio Srl: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’avv. Paolo Bordonaro, all’epoca dei fatti iscritto nell’elenco agenti FIGC, in occasione della stipula del contratto con la Società Piacenza Spa, avvenuto in data 11.07.2007, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che il medesimo agente rappresentava, al contempo, la Società Piacenza, come comprovato dalla emissione della fattura del 27.08.2008 alla predetta Società, controparte contrattuale nella medesima operazione; consentendo, altresì, che i compensi che avrebbe dovuto riconoscere al proprio agente venissero corrisposti dalla Società, violazione continuata fino al 27.08.2008; - Avv. Paolo Bordonaro, all’epoca dei fatti iscritto anche nell’elenco agenti della FIGC; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver svolto l’attività di agente in favore del calciatore Giuseppe Gemiti, in forza di formale mandato ricevuto, in occasione del contratto stipulato dal predetto calciatore con la Società Piacenza data 11.07.2007, rappresentando, al contempo, di fatto la Società Piacenza, come comprovato dalla fattura emessa in data 27.08.2008 alla predetta Società, controparte contrattuale nella medesima operazione; così determinando una situazione di conflitto di interessi e consentendo che la predetta Società pagasse i suoi compensi, sostituendosi al calciatore Gemiti, quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente; violazione continuata fino al 27.08.2008; - Sig. Antonio Piccolo, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società Virtus Lanciano 1924 Srl; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti di calciatori vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’avv. Fulvio Marrucco, all’epoca dei fatti iscritto nell’elenco agenti FIGC, in occasione della stipulazione del contratto con la Società Piacenza Spa, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che l’agente Marrucco rappresentava gli interessi anche della predetta Società, controparte contrattuale nella medesima operazione, come si evince da scrittura privata con dichiarazione di debito; consentendo, altresì, che i compensi che avrebbe dovuto riconoscere al proprio agente venissero corrisposti dalla Società, violazione continuata fino al 6.2.2009; - Sig. Paolo Conti, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 15, comma 6, del Regolamento agenti in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente della Società Piacenza, che gli rilasciava incarico scritto finalizzato alla stipula del contratto del calciatore Alessio Stamilla avvenuto in data 24.08.2005, stabilendo un accordo di collaborazione con l’agente Gabriele D’Atri, il quale agiva in qualità di agente del predetto calciatore, corrispondendogli la somma di € 4.800,00, così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo vietato agli agenti qualsiasi forma di intesa, accordo o di collaborazione tra di loro; violazione continuata fino al 4.11.2008; - Sig. Gabriele D’atri, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 15 comma 6, del Regolamento agenti in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente del calciatore Alessio Stamilla, che gli rilasciava incarico scritto, stabilendo un accordo di collaborazione con l’agente Paolo Conti, il quale agiva in qualità di agente della Società Piacenza, in forza di incarico scritto rilasciatogli, finalizzato alla stipula del contratto tra il calciatore Stamilla e la Società Piacenza avvenuto il 24.08.2005, incassando la somma di € 4.800,00 dalla Team – Work sas di P. Conti & C., Società riconducibile all’agente Paolo Conti, così determinando una situazione di conflitto di interessi, essendo vietato agli agenti qualsiasi forma di intesa, accordo o collaborazione tra loro; violazione continuata fino al 4.11.2008; - Sig. Matteo Roggi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, commi 1 e 3, del Regolamento Agenti in vigore fino al 31.01.2007, per aver operato quale agente di fatto del calciatore Luigi Riccio, senza ricevere incarico scritto dal predetto calciatore, nell’ambito della stipula del contratto del 02.10.2005 con la Società Piacenza, svolgendo attività di agente anche in favore della predetta Società a mezzo di incarico scritto su modulo federale, consentendo che la medesima Società pagasse i suoi compensi, come comprovato dall’emissione delle fatture del 28.2.2007, 31.08.2008 e 31.10.2009, nei confronti della Società Piacenza così sostituendosi al predetto calciatore, quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente, violazione continuata fino al 31.10.2009; - Sig. Giocondo Martorelli, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, commi 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per avere prestato la propria opera di agente in favore del Piacenza per la stipulazione del contratto con il calciatore Dario Passoni del 29.01.2009, pattuendo con la Società Piacenza un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal rappresentare di fatto, al contempo, il calciatore Passoni, controparte contrattuale nella medesima operazione; - Sig. Guzman Gaetan Tomas, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’agente Alessandro Moggi, in forza di formale mandato rilasciatogli, in occasione del contratto stipulato dal nominato calciatore in data 12.07.2007, mentre il medesimo agente rappresentava, al contempo, la Società Piacenza, come comprovato dalla scrittura privata di riconoscimento di debito, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che l’agente Alessandro Moggi rappresentava le rispettive controparti nella medesima operazione; facendo sì, attraverso tale condotta, che i compensi che avrebbe dovuto corrispondere al proprio agente venissero pagati dal Piacenza, come comprovato dalla fattura emessa nei confronti della Società, in data 7.04.2009, dall’agente Alessandro Moggi; violazione continuata fino al 07.04.2009; - Sig. Alessandro Moggi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver svolto l’attività di agente in favore del calciatore Guzman Gaetan Tomas, in forza di formale mandato ricevuto, in occasione del contratto stipulato dal predetto in data 12.07.2007 con il Piacenza, rappresentando, al contempo, la predetta Società, con incarico assunto a mezzo di scrittura privata di riconoscimento di debito, controparte contrattuale nella medesima operazione, così determinando una situazione di conflitto di interessi; consentendo, inoltre, che la Società Piacenza corrispondesse i suoi compensi, sostituendosi al calciatore Guzman Gaetan Tomas, quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente, come comprovato dall’emissione della fattura emessa in data 7.04.2009 nei confronti della predetta Società, violazione continuata fino al 7.04.2009; - Sig. Davide Moscardelli, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società US Lecce Spa: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10 del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso di fatto dell’agente Carlo Pallavicino, in carenza di rituale mandato scritto, in occasione del contratto stipulato in data 14.07.2008 con il Piacenza, mentre il medesimo agente rappresentava, al contempo, la predetta Società sportiva, controparte contrattuale nella medesima operazione, come da mandato formalmente rilasciatogli, così determinando una situazione di conflitto di interessi; - Sig. Carlo Pallavicino, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 12, comma 2, e 15, commi 1, 2 e 10 del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché in relazione all’art. 93, comma 1, delle NOIF, per aver svolto l’attività di agente in favore del Piacenza, in forza di formale mandato ricevuto, in occasione del contratto stipulato dal calciatore Moscardelli con la predetta Società in data 14.07.2008, rappresentando di fatto, al contempo, anche il calciatore, in carenza di rituale mandato; così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto di rappresentare le rispettive controparti nella medesima operazione; nonché, per non essersi accertato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 14.07.2008, essendo formalmente l’agente della Società Piacenza; - Sig. Alessandro Beltrami, all’epoca dei fatti agente di calciatori con licenza rilasciata dalla Federazione Svizzera: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 4, comma 2, e 10, comma 1, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato nell’interesse del Piacenza a mezzo di conferimento di incarico avvenuto con scrittura privata intestata alla Società Eightyfive85 del 20.07.2009, anziché con incarico conferito all’agente con modulistica federale, senza che fosse depositato alcun mandato presso la Commissione Agenti, per l’attività di assistenza e consulenza relativa alla stipula del contratto di prestazione sportiva del calciatore Radja Nainggolan; Sig. Mauro Cevoli, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 4 e 15 commi 1, 2 e 10 del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver svolto l’attività di agente in favore del calciatore Alessandro Tulli, nonché per aver operato nell’interesse del Piacenza, come si evince dalla scrittura privata con riconoscimento di debito in favore della Società Sport Promotion di cui il Cevoli era socio, per l’attività di assistenza e consulenza relativa alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Alessandro Tulli stipulato in data 31.08.2008; facendo sì, attraverso tale condotta, che i compensi fossero pagati dalla Società, anziché dal calciatore, come comprovato dalla fattura emessa al Piacenza in data 10.09.2010 dell’importo di € 27.500,00; così determinando, peraltro, una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto di rappresentare le rispettive controparti contrattuali nella medesima operazione; - Sig. Alessandro Tulli, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società Lupa Roma FC Srl: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 4 e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’agente Mauro Cevoli, in forza di formale mandato rilasciatogli, mentre il medesimo agente rappresentava, al contempo, la Società Piacenza, controparte contrattuale nella medesima operazione, come si evince dalla scrittura privata di riconoscimento di debito sottoscritta dalla medesima Società; determinando, altresì, una situazione di conflitto di interessi e facendo sì, attraverso tale condotta, che i compensi che avrebbe dovuto corrispondere al proprio agente venissero pagati dalla Società, come comprovato dalla fattura emessa nei confronti del Piacenza, dalla Società Sport Promotion Srl, di cui il Cevoli era socio, in data 10.09.2010, dell’importo di € 27.500,00; - Sig. Claudio Pani, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 16, comma 4, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell’agente Francesca Vettori, in forza di formale rilasciato in data 05.09.2009 ed avente scadenza il 05.09.2011, che veniva risolto consensualmente in data 12.08.2011, con comunicazione pervenuta alla Commissione Agenti il 05.09.2011, al fine di assicurare, in via strumentale, al medesimo agente la possibilità di rappresentare, al contempo, la Società Piacenza, a mezzo di incarico scritto (mandato rosso) conferito il 20.08.2011, così determinando una situazione di conflitto derivante dal fatto che l’agente Vettori rappresentava, nella circostanza, le rispettive controparti; per aver consentito, altresì, attraverso tale condotta, che i compensi che avrebbe dovuto corrispondere al proprio agente venissero pagati dalla Società, come comprovato dalla fattura emessa nei confronti del Piacenza, per l’importo di € 20.000,00; - Sig.ra Francesca Vettori, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt., 16, comma 4, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto l’attività di agente in favore del calciatore Claudio Pani, in forza di formale mandato rilasciato in data 5.09.2009 ed avente scadenza il 5.09.2011, che veniva risolto consensualmente in data 12.08.2011, con comunicazione pervenuta alla Commissione Agenti il 5.09.2011; ciò al fine di ricevere strumentalmente l’incarico dal Piacenza, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto di fatto rappresentava le rispettive controparti nella medesima operazione e facendo sì, attraverso tale condotta, che i compensi che il calciatore Pani avrebbe dovuto riconoscerle, venissero corrisposti dalla Società Piacenza, come comprovato dalla fattura emessa nei confronti della Società Piacenza, per l’importo di € 20.000,00; - Sig. Fabrizio Garilli, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Società FC Piacenza Spa: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, comma 1, del CGS, per aver conferito, in data 24 giugno 2010, incarico scritto a mezzo di scrittura privata alla Società MZL Fortune Company, soggetto giuridico non autorizzato a svolgere attività di scouting, come comprovato, peraltro, dal bonifico effettuato dal Piacenza in data 07.10.2010 in favore della predetta Società; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, comma 1, del CGS, per aver conferito, in data 15 giugno 2010, incarico scritto a mezzo di scrittura privata alla Società F2B Can International, soggetto giuridico non autorizzato a svolgere attività di scouting, come comprovato peraltro dal bonifico effettuato dal Piacenza in data 05.10.2010, in favore della predetta Società; Il patteggiamento Alla riunione del 24.6.2015 i Sig.ri Alessandro Alberti, Michele Anaclerio, Antonio Piccolo, Paolo Conti, Gabriele D’Atri, Alessandro Moggi, Mauro Cevoli, Claudio Pani tramite i propri legali, Sauro Catellani personalmente, con la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Il Procuratore generale dello sport presso il CONI non ha formulato osservazioni. In data 10.7.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, i suddetti accordi. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Alessandro Alberti, Michele Anaclerio, Antonio Piccolo, Paolo Conti, Gabriele D’Atri, Alessandro Moggi, Mauro Cevoli, Claudio Pani tramite i propri legali, Sauro Catellani personalmente, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [- pena base per il Sig. Alessandro Alberti, sanzione della inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC ex art. 19, comma 1, lett. H del CGS di giorni 40 (quaranta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 25 (venticinque); - pena base per il Sig. Michele Anaclerio, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali nella stagione sportiva 2015-16, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due); - pena base per il Sig. Antonio Piccolo, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali nella stagione sportiva 2015-16, e ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due) ed € 2.000,00 (€ duemila/00); - pena base per il Sig. Paolo Conti, sanzione della inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC ex art. 19, comma 1, lett. H del CGS di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); - pena base per il Sig. Gabriele D’Atri, sanzione della inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC ex art. 19, comma 1, lett. H del CGS di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); - pena base per il Sig. Alessandro Moggi, sanzione della inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC ex art. 19, comma 1, lett. H del CGS di giorni 40 (quaranta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 25 (venticinque); - pena base per il Sig. Mauro Cevoli, sanzione della inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC ex art. 19, comma 1, lett. H del CGS di giorni 40 (quaranta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 25 (venticinque); - pena base per il Sig. Claudio Pani, sanzione della squalifica di 40 (quaranta) giorni, da scontarsi in gare ufficiali nella stagione sportiva 2015-16, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 27 (ventisette), commutati nell’ammenda di complessivi € 6.500,00 (€ seimilacinquecento/00); - pena base per il Sig. Sauro Catellani, sanzione della inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC ex art. 19, comma 1, lett. H del CGS di giorni 50 (cinquanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 34 (trentaquattro)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Alessandro Alberti, sanzione della inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC ex art. 19, comma 1, lett. H del CGS di giorni 25 (venticinque); - per il Sig. Michele Anaclerio, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali nella stagione sportiva 2015-16; - per il Sig. Antonio Piccolo, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali nella stagione sportiva 2015-16 e ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); - per il Sig. Paolo Conti, sanzione della inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC ex art. 19, comma 1, lett. H del CGS di giorni 20 (venti); - per il Sig. Gabriele D’Atri, sanzione della inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC ex art. 19, comma 1, lett. H del CGS di giorni 20 (venti); - per il Sig. Alessandro Moggi, sanzione della inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC ex art. 19, comma 1, lett. H del CGS di giorni 25 (venticinque); - per il Sig. Mauro Cevoli, sanzione della inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC ex art. 19, comma 1, lett. H del CGS di giorni 25 (venticinque); - per il Sig. Claudio Pani, sanzione della ammenda di € 6.500,00 (€ seimilacinquecento/00); - per il Sig. Sauro Catellani, sanzione della inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC ex art. 19, comma 1, lett. H del CGS di giorni 34 (trentaquattro)]; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Per le rimanenti posizioni, Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare si riserva la decisione all’esito del deposito delle motivazioni.
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