F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007/TFN del 14 Luglio 2015 (177) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI FARALDI, VINCENZO PICCINNI, MICHELE DI LEO, VALERIO COLLOCOLA, ANTONIO BARLETTA, MARCO LEONARDO PAVONE, ROBERTO ANSELMO, ARRIGO D’ALESSANDRO, DAMIANO FERRARA, ROCCO PAOLICELLI, VALENTINA VINELLA, MARIO STIGLIANO, MARCO FARALDI, MICHELE MUSILLO, VINCENZO RUSSO, VALENTINO LUNGARETTI, SIMONE CALÒ, VINCENZO TUCCI, SIMONE BRUNO, MERICINZIA GALLICCHIO (Sezione AIA di Bernalda) – (nota n. 9105/209pf13-14/SP/GT/gb del 16.4.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007/TFN del 14 Luglio 2015 (177) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI FARALDI, VINCENZO PICCINNI, MICHELE DI LEO, VALERIO COLLOCOLA, ANTONIO BARLETTA, MARCO LEONARDO PAVONE, ROBERTO ANSELMO, ARRIGO D’ALESSANDRO, DAMIANO FERRARA, ROCCO PAOLICELLI, VALENTINA VINELLA, MARIO STIGLIANO, MARCO FARALDI, MICHELE MUSILLO, VINCENZO RUSSO, VALENTINO LUNGARETTI, SIMONE CALÒ, VINCENZO TUCCI, SIMONE BRUNO, MERICINZIA GALLICCHIO (Sezione AIA di Bernalda) - (nota n. 9105/209pf13-14/SP/GT/gb del 16.4.2015). Il deferimento Con provvedimento del 16.04.2015, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione i sig.ri: 1.- sig. Luigi FARALDI, Presidente della Sezione AIA di Bernalda; a.- per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) e 40, commi 1, 2 e 3 lett. a), del Regolamento AIA, per aver sottoscritto i verbali delle riunioni del C. di S., rispettivamente n. 47 del 24/11/2012, n.48 del 20/12/2012, n.50 del 15/01/2013,n.51 del 27/02/2013, riunioni in realtà mai tenutesi; b.- per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui all’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) e dell'art. 40 commi 1, 2 e 3 lett. a) del Regolamento AIA, per avere, quale presidente della sezione AIA di Bernalda, omesso il controllo amministrativo in ordine alla provenienza delle richieste di sospensione dell’arbitro Carriero Francesco del 18/02/2013, e di sospensione del 09/09/1996 e di conseguente riammissione del 29/06/2012, dell’arbitro Barletta Antonio, le cui firme sono risultate apocrife in sede di indagine; c.- per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui all’art. 1, comma 1, (principi di lealtà, correttezza e probità), C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) e dell'art. 40 commi 1, 2 e 3 lett. a) del Regolamento AIA, per avere, quale presidente della sezione AIA di Bernalda, omesso il controllo sulla gestione delle cassa sezionale e per aver predisposto, con riferimento alla fattura di “Taccuini per Arbitro”, acquisto eseguito dallo stesso presso il negozio Fischiettomania di Trebisacce n.234 del 29/03/2013 dell’importo di euro 159,20, un pagamento con bonifico bancario intestato al legale rapp.te della stessa ditta, sig. Giampasquale Regino, per euro 164,20 (159,20 più spese per euro 5,00); nonché un pagamento per piccola cassa, pari ad euro 159,20, per “Acquisto taccuini” del 22/04/2013, senza aver esibito la fattura giustificativa di uno dei due acquisti; per avere, inoltre, predisposto, per l’acquisto di “Strenna natalizia” presso Market 3LT di Bernalda, come da fattura n. 364 del 31/12/2012 per euro 49,50, sia un pagamento per piccola cassa con oggetto “Omaggio Presidente Sezione di Matera” del 31/12/2012 di euro 49,50, sia un assegno bancario n. 007419629-08 per euro 49,50 intestato a Tre Elle Ti regolarmente, addebitato sul conto corrente sezionale, ed infine, un ulteriore pagamento per piccola cassa, avente oggetto “Omaggio Sezione Matera” del 22/04/2012 di euro 49,50, senza aver esibito le fatture giustificative di due dei tre acquisti dell’importo di euro 49,50 cadauno; d.- per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui all’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) e dell'art. 40, commi 1, 2 e 3 lett. a) del Regolamento AIA, per aver effettuato illegittime pressioni sull’associato Paolicelli, che aggrediva in data 02/07/2013, in Bernalda, con un calcio alle parti basse e stringendogli la gola con la mano, affinché ritrattasse l’esposto inviato; nonché sull’associato Depalma Mirko, al quale suggeriva di non confermare quanto segnalato dal Paolicelli, altrimenti sarebbe stato deferito dalla procura arbitrale; ed infine, sull’associato Pastore Rocco, al quale telefonava prima dell’audizione innanzi al procuratore AIA, dicendogli testualmente: “So che ti ha chiamato il vice presidente, non c’è bisogno di aggiungere altro, non mi deludere”; e.- per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui all’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) e dell'art. 40, commi 1, 2 e 3 lett. a) del Regolamento AIA, in relazione all'art. 5, comma 1 (Consegna di Gestione), del Regolamento Amministrativo delle Sezioni, effettuando il passaggio di gestione sei mesi circa dopo l’insediamento avvenuto nel mese di giugno del 2012, consentendo inoltre, per detto periodo, la gestione sul conto corrente sezionale da parte dell’ex vice presidente Michele Di Leo, pur non avendone lo stesso alcun titolo; 2.- sig. Vincenzo PICCINNI, Vice Presidente ed Organo Tecnico della Sezione AIA di Bernalda; a.- per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1bis comma 1 del nuovo C.G.S.) e dell'art. 40, commi 1, 2 e 3 lett. a) del Regolamento AIA, per aver sottoscritto i verbali delle riunioni del C. di S., rispettivamente n. 47 del 24/11/2012, n.48 del 20/12/2012, n.50 del 15/01/2013 e n.51 del 27/02/2013, riunioni, in realtà, mai tenutesi; b.- per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui all’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) e dell'art. 40, commi 1, 2 e 3 lett. a) del Regolamento AIA, per non aver effettuato o aver effettuato solo parzialmente, essendosi recato alle gare dopo l’inizio delle stesse, quale organo tecnico, le visionature degli arbitri della propria sezione, relativamente alle gare: Peppino Campagna Bernalda – Pro Calcio Matera del 30/04/2013, Peppino Campagna Bernalda - Pomarico del 03/06/2013, Val Sarmento - Episcopia del 24/02/2013, ACS09 - Gallicchio del 06/01/2013, Italica Metaponto - Stigliano del 17/03/2013, e D’Ursi - ACS09; ricevendo, peraltro, indebitamente le somme relative ai rimborsi spesa per le suddette attività di osservazione; c.- per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui all’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) e dell'art. 40, commi 1, 2 e 3, lett. a), del Regolamento AIA, per aver effettuato illegittime pressioni sull’associato Paolicelli, che minacciava in data 01/07/2013, in Bernalda, intimandogli, testualmente: “O vai e ritratti tutto o ti faccio saltare in aria a te ed alla tua attività di Bernalda. Già ho chiamato due persone di Pisticci, non vengo neanche io, mando loro a picchiarti. Ti do due giorni per ritrattare tutto”, affinché ritrattasse l’esposto inviato; sull’associato Pastore Rocco, al quale telefonava in occasione dell’audizione dello stesso innanzi al Procuratore AIA, chiedendogli di riferire di averlo visto in occasione della gara ASC09 vs Galicchio, quale O.T.; d.- per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui all’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) e dell'art. 40, commi 1, 2 e 3 lett. a) del Regolamento AIA, in relazione all'art. 5, comma 1 (Consegna di Gestione), del Regolamento Amministrativo delle Sezioni, per non aver svolto con diligenza le proprie funzioni di vice presidente della Sezione AIA di Bernalda, non avendo posto in essere alcun controllo sulla gestione della cassa e della piccola cassa, ed avendo effettuato il passaggio di gestione sei mesi circa dopo l’insediamento avvenuto nel mese di giugno del 2012; nonché per avere consentito, per detto periodo, la gestione sul conto corrente sezionale, in capo all’ex vice presidente Michele Di Leo; 3.- sig. Michele DI LEO, associato della Sezione AIA di Bernalda; a.- per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) e dell'art. 40, commi 1, 2 e 3 lett. a) del Regolamento AIA, per aver sottoscritto i verbali delle riunioni del C. di S., rispettivamente n. 47 del 24/11/2012, n.48 del 20/12/2012, n.50 del 15/01/2013 e n.51 del 27/02/2013, riunioni, in realtà, mai tenutesi; b.- per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui all’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) e dell'art. 40 commi 1, 2 e 3 lett. a) del Regolamento AIA, per avere predisposto, relativamente alla fattura d’acquisto di “Taccuini per Arbitro” presso il negozio Fischiettomania di Trebisacce n.234 del 29/03/2013, dell’importo di euro 159,20, un pagamento con bonifico bancario intestato al legale rapp.te della stessa ditta, sig. Giampasquale Regino (amministratore di Fischiettomani) per euro 164,20 (159,20 più spese per euro 5,00); nonché un pagamento per piccola cassa di euro 159,20 per “Acquisto taccuini” del 22/04/2013, senza aver esibito la fattura giustificativa di uno dei due acquisti; e per avere, inoltre, predisposto, per l’acquisto di “Strenna natalizia” presso Market 3LT di Bernalda, come da fattura n. 364 del 31/12/2012 per euro 49,50, sia un pagamento per piccola cassa con oggetto “Omaggio Presidente Sezione di Matera” del 31/12/2012 di euro 49,50, sia un assegno bancario n. 007419629-08 per euro 49,50 intestato a Tre Elle Ti regolarmente addebitato sul conto corrente sezionale, nonché un ulteriore pagamento per piccola cassa, avente ad oggetto “Omaggio Sezione Matera” del 22/04/2012 di euro 49,50, senza aver esibito le fatture giustificative di due dei tre acquisti, dell’importo di euro 49,50 cadauno; c.- per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui all’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) e dell'art. 40 commi 1, 2 e 3 lett. a) del Regolamento AIA, per avere compilato gli assegni per pagamenti di beni e servizi sezionali lasciando in bianco destinatario e data; nonché provveduto a fotocopiare l’assegno così parzialmente compilato e ad annotare sulla fotocopia, che poi veniva allegata ai libri contabili come giustificativo di spesa, gli estremi della fattura giustificativa, salvo poi incassare sul proprio conto corrente, o su quello del quale aveva la gestione, del supermercato presso cui lavorava, e pagare, invece, in contanti il fornitore, con riferimento agli assegni n. 0074393184-08 del 11/03/2013, dell’importo di euro 450,00 intestato artificiosamente a “Ristorante I Pitagorici”, fattura giustificativa n. 426 del 11/03/2013, e n. 0071419628 del 30/11/2012, sempre intestato artificiosamente a “Ristorante I Pitagorici”, fattura n. 2896 del 30/11/2012; 4.- sig. Valerio COLLOCOLA, Assistente Arbitrale CAN D, componente Collegio Sindacale e Revisore dei Conti della Sezione AIA di Bernalda; a.- per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui all’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) e dell'art. 40, commi 1, 2 e 3 lett. a) del Regolamento AIA, in relazione al Vademecum Collegio dei Revisori Sezionali, per avere, sebbene membro del collegio dei revisori sezionali, gestito la cassa e la piccola cassa della sezione di Bernalda, riscuotendo somme e rilasciando ricevute, in evidente conflitto di interessi fra controllore e controllato, senza firmarle e senza averne titolo; e per aver adempiuto alla propria funzione di revisore dei conti della sezione senza usare la dovuta diligenza, non segnalando le irregolarità emerse in questa sede e sopra riportate ai capi di incolpazione del Faraldi e del Di Leo, e per aver redatto autonomamente e fatto firmare al proprio presidente, sig. Pavone, le relazioni dei revisori, senza consentirne la lettura al Pavone ed alla presenza del presidente Faraldi; 5.- sig. Antonio BARLETTA, associato e componente Consiglio Direttivo della Sezione AIA di Bernalda; a.- per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) e dell'art. 40, commi 1, 2 e 3, lett. a), del Regolamento AIA, per aver sottoscritto i verbali delle riunioni del C. di S., rispettivamente n. 47 del 24/11/2012, n.48 del 20/12/2012, n.50 del 15/01/2013 e n.51 del 27/02/2013, riunioni, in realtà, mai tenutesi; b.- per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) e dell'art. 40, commi 1, 2 e 3, lett. a), del Regolamento AIA, per aver reso dichiarazioni non veritiere innanzi alla Procura federale, in occasione dell’audizione del 03/01/2014, in particolare avendo dichiarato di riconoscere come proprie le firme apposte sulla richiesta di non essere utilizzato, datata 9/09/1996 e sulla richiesta di riammissione, datata 29/06/2012, firme palesemente apocrife; nonché per essere solito lasciare prima della fine dei lavori i consigli direttivi di sezione cui partecipava, salvo apporre la propria firma sul relativo verbale prima della loro conclusione o giorni dopo; 6.- sig. Marco Leonardo PAVONE, associato della Sezione AIA di Bernalda, presidente del collegio dei revisori sezionali; - per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui all’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) e dell'art. 40, commi 1, 2 e 3, lett. a), del Regolamento AIA, in relazione al Vademecum Collegio dei Revisori Sezionali, per aver adempiuto alla propria funzione di presidente dei revisori dei conti della sezione senza usare la dovuta diligenza, limitandosi a firmare le relazioni e la documentazione sottopostagli da membro Collocola; 7.- sig. ROBERTO ANSELMO, associato della Sezione AIA di Bernalda, membro del C.d.S.; - per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) e dell'art. 40, commi 1, 2 e 3, lett. a), del Regolamento AIA, per aver sottoscritto i verbali delle riunioni del C. di S., rispettivamente n. 47 del 24/11/2012, n.48 del 20/12/2012 e n.50 del 15/01/2013, riunioni in realtà mai tenutesi; 8.- sig. Arrigo D’ALESSANDRO, associato della Sezione AIA di Bernalda, membro del C.d.S.; - per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) e dell'art. 40, commi 1, 2 e 3, lett. a), del Regolamento AIA, per aver sottoscritto i verbali delle riunioni del C. di S., rispettivamente n. 47 del 24/11/2012, n.48 del 20/12/2012, n.50 del 15/01/2013 e n. 51 del 27/02/2013, riunioni, in realtà, mai tenutesi; 9.- sig. Damiano FERRARA, associato della Sezione AIA di Bernalda, membro del C.d.S.; - per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) e dell'art. 40, commi 1, 2 e 3, lett. a), del Regolamento AIA, per aver sottoscritto i verbali delle riunioni del C. di S., rispettivamente n. 47 del 24/11/2012, n.48 del 20/12/2012, n.50 del 15/01/2013 e n.51 del 27/02/2013, riunioni, in realtà, mai tenutesi; 10.- sig. Rocco PAOLICELLI, arbitro CAN C5 associato sezione di Bernalda; - per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) e dell'art. 40, commi 1, 2 e 3, lett. a), del Regolamento AIA, per aver sottoscritto i verbali delle riunioni del C. di S., rispettivamente n. 47 del 24/11/2012, n.48 del 20/12/2012, n.50 del 15/01/2013 e n.51 del 27/02/2013, riunioni, in realtà, mai tenutesi; 11.- sig.ra Valentina VINELLA, associata della Sezione AIA di Bernalda; - per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 3 del nuovo C.G.S.) e 40, comma 3, lett. f), del Regolamento AIA, per non essersi presentato innanzi agli organi della giustizia sportiva, sebbene ritualmente convocato; 12.- sig. Mario STIGLIANO, associato della Sezione AIA di Bernalda; - per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 3 del nuovo C.G.S.) e 40, comma 3, lett. f), del Regolamento AIA, per non essersi presentato innanzi agli organi della giustizia sportiva, sebbene ritualmente convocato; 13.- sig. Marco FARALDI, associato della Sezione AIA di Bernalda; - per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 3 del nuovo C.G.S.) e 40, comma 3, lett. f), del Regolamento AIA, per non essersi presentato innanzi agli organi della giustizia sportiva, sebbene ritualmente convocato; 14.- sig. Michele MUSILLO, associato della Sezione AIA di Bernalda; - per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 3 del nuovo C.G.S.) e 40, comma 3, lett. f), del Regolamento AIA, per non essersi presentato innanzi agli organi della giustizia sportiva, sebbene ritualmente convocato; 15.- sig. Vincenzo RUSSO, associato della Sezione AIA di Bernalda; - per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 3 del nuovo C.G.S.) e 40, comma 3, lett. f), del Regolamento AIA, per non essersi presentato innanzi agli organi della giustizia sportiva, sebbene ritualmente convocato; 16.- sig. Valentino LUNGARETTI, associato della Sezione AIA di Bernalda; - per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 3 del nuovo C.G.S.) e 40, comma 3, lett. f), del Regolamento AIA, per non essersi presentato innanzi agli organi della giustizia sportiva, sebbene ritualmente convocato; 17.- sig. Simone CALO’, associato della Sezione AIA di Bernalda; - per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 3 del nuovo C.G.S.) e 40, comma 3, lett. f), del Regolamento AIA, per non essersi presentato innanzi agli organi della giustizia sportiva, sebbene ritualmente convocato; 18.- sig. Vincenzo TUCCI, associato della Sezione AIA di Bernalda; - per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 3 del nuovo C.G.S.) e 40, comma 3, lett. f), del Regolamento AIA, per non essersi presentato innanzi agli organi della giustizia sportiva, sebbene ritualmente convocato; 19.- sig. Simone BRUNO, associato della Sezione AIA di Bernalda; - per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 3 del nuovo C.G.S.) e 40, comma 3, lett. f), del Regolamento AIA, per non essersi presentato innanzi agli organi della giustizia sportiva, sebbene ritualmente convocato; 20.- sig.ra Mericinzia GALLICCHIO, associata della Sezione AIA di Bernalda; - per rispondere della violazione dei principi e delle norme di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 3 del nuovo C.G.S.) e 40, comma 3, lett. f), del Regolamento AIA, per non essersi presentata innanzi agli organi della giustizia sportiva, sebbene ritualmente convocata. Le difese degli incolpati I tesserati Michele Di Leo, Luigi Faraldi, Michele Musillo, Rocco Paolicelli, Vincenzo Piccinni, e Valentina Vinella si sono costituiti nel procedimento depositando memoria difensiva di cui all’art. 30.10 CGS. I patteggiamenti Alla riunione del 28.05.2015, il rappresentante della Procura Avv. Di Leginio ha rappresentato di aver raggiunto ipotesi di accordo – ex art. 23 CGS - con gli incolpati Luigi FARALDI, Michele DI LEO, Michele MUSILLO, Valentina VINELLA, Vincenzo PICCINNI, e Rocco PAOLICELLI (quest’ultimo anche ex art. 24 CGS), e ha richiesto – unitamente ai difensori delle parti presenti (Avv. Genzano; Avv. De Tommaso e Avv. Giuratrabocchetta) - il rinvio del procedimento, onde consentire la trasmissione di tali ipotesi al Procuratore generale dello sport presso il CONI. on nota 19.06.2015, la Procura federale ha comunicato che il Procuratore generale dello Sport nulla aveva osservato in ordine alla sanzione concordata con gli incolpati Vinella e Musillo, ritenendo, invece, “assolutamente inadeguata alla gravità dei fatti rappresentati e dei comportamenti a lui addebitati” la sanzione finale di mesi 11 e giorni 10 di inibizione oggetto dell’accordo ipotizzato con il tesserato Vincenzo Piccinni. Alla successiva riunione del 25.06.2015 il rappresentante della Procura avv. Di Leginio - oltre a insistere nell’accoglimento dei patteggiamenti in ordine ai quali era intervenuta la sostanziale approvazione da parte del Procuratore Generale del CONI, consegnando al Tribunale i relativi verbali di accordo - ha rappresentato (i) di non voler dar corso – in conformità con le osservazioni ricevute – al patteggiamento con l’incolpato Piccinni; (ii) che le ipotesi di accordo raggiunte con i tesserati Faraldi, Di Leo, e Paolicelli dovevano essere ancora trasmesse al Procuratore Generale del CONI, (iii) il raggiungimento di una ulteriore ipotesi di accordo con l’incolpato Roberto ANSELMO, anch’essa da trasmettere alla richiamata Procura. Il procedimento - su richiesta delle parti interessate e della Procura - è stato, quindi, rinviato alla riunione dell’8.7.2015. Alla riunione dell’8.7.2015, la Procura ha richiesto l’applicazione delle sanzioni ex art. 23 CgS anche a carico degli incolpati Faraldi, Di Leo, Paolicelli, e Anselmo, per i quali non risultava pervenuta, nel previsto termine di 10 giorni, alcuna osservazione da parte del Procuratore Generale del CONI, e ha consegnato al Tribunale i relativi verbali di accordo. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, nelle riunioni del 28 maggio e 25 giugno, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Luigi Faraldi, Michele Di Leo, Michele Musillo, Valentina Vinella, Roberto Anselmo e Rocco Paolicelli, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS (il Sig. Paolicelli anche ex art. 24 CGS) [“pena base per il Sig. Luigi Faraldi, sanzione della squalifica di mesi 21 (ventuno), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 14 (quattordici); pena base per il Sig. Michele Di Leo, sanzione della squalifica di mesi 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 10 (dieci); pena base per il Sig. Michele Musillo, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Sig.ra Valentina Vinella, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Roberto Anselmo, sanzione della inibizione di mesi 8 (otto), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci); pena base per il Sig. Rocco Paolicelli, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’ art. 24 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti);] considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Il dibattimento Alla riunione dell’8 luglio 2015, il rappresentante della Procura Avv. Di Leginio - conclusa la fase dei patteggiamenti – ha illustrato le ragioni a fondamento dei residui deferimenti, e ha concluso per la irrogazione delle sanzioni che seguono: - Vincenzo Piccinni: anni 2 di inibizione; - Antonio Barletta: mesi 18 di inibizione; - Valerio Collocola: anni 1 di inibizione; - Marco Leonardo Pavone: mesi 8 di inibizione così fissati in ragione della collaborazione prestata dall’incolpato; - Arrigo D’Alessandro: mesi 8 di inibizione; - Damiano Ferrara: mesi 8 di inibizione; - Mario Stigliano: mesi 3 di inibizione; - Marco Faraldi: mesi 3 di inibizione; - Vincenzo Russo: mesi 3 di inibizione; - Valentino Lungaretti: mesi 3 di inibizione; - Simone Calò: mesi 3 di inibizione; - Vincenzo Tucci: mesi 3 di inibizione; - Simone Bruno: mesi 3 di inibizione; - Mericinzia Gallicchio: mesi 3 di inibizione; L’avv Genzano – difensore dell’incolpato Piccinni – illustrate le ragioni del proprio assistito, ha depositato l’originale della memoria difensiva e delle dichiarazioni a essa allegate trasmesse alla Procura federale nel corso del procedimento, concludendo per la archiviazione, e, in subordine, per la applicazione della sanzione di mesi 11 e giorni 3. I motivi della decisione 1.- In via preliminare è opportuno disaminare talune questioni dedotte dalle difese, e che, comunque, appaiono comuni alle posizioni di molti degli incolpati. 1.1.- Sulla eccezione di ne bis in idem La difesa di Piccinni – e, assieme ad essa, anche le difese di taluni incolpati, poi approdati al patteggiamento - ha eccepito la riserva di giurisdizione in favore della giurisdizione domestica dell’AIA, e, in ogni caso, il principio del “ne bis in idem” che impedirebbe di nuovamente sanzionare soggetti che, per gli stessi fatti, sono già stati giudicati e sanzionati dagli organi giurisdizionali dell’AIA. L’eccezione è infondata. La Corte di Giustizia Federale – a Sezioni Unite – ha, infatti, rammentato come “la previsione di campi di giurisdizione domestica non mira certo a creare un’area di immunità di condotte rilevanti per l’ordinamento generale” e ribadito “…la configurabilità di un cumulo di giudizi, in ambito settoriale e in ambito generale, aventi a oggetto la medesima condotta… la cui valutazione non può soffrire preclusioni o deroghe di sorta” (CGF 30.06/.09.08.2010; C.U. n. 44/CGF). Allorché i fatti risultano - come nella specie – idonei a ledere anche interessi e principi di natura generale e diffusa, gli stessi, dunque, assumono automatica rilevanza anche nell’ambito dell’ordinamento federale. A corollario di ciò devesi anche osservare come la giurisdizione domestica sia in grado di irrogare sanzioni (sospensione) la cui efficacia resta, comunque, limitata all’interno di quel perimetro, e che, dunque, permane la esigenza che taluni comportamenti siano oggetto di sanzioni inibitorie di portata più generale. 1.2.- Sulla gravità delle fattispecie di falso oggetto del procedimento La Procura generale del CONI ha rimarcato – in sede di osservazioni alla ipotesi di patteggiamento con il Piccinni - come quest’ultimo si sia reso autore di condotte particolarmente gravi, ivi comprese fattispecie costituenti reato contro la fede pubblica. L’osservazione della Procura Generale – che, nella specie, concerne i molteplici comportamenti di falso rilevati (falso ideologico dei verbali, falsità delle firme etc. etc.) - è pienamente condivisibile, dovendosi sempre considerare come – a prescindere da ogni questione in ordine alla punibilità del falso ideologico in scrittura privata, al falso “innocuo” e alla assenza, nella gran parte dei falsi qui contestati, di scopi finali effettivamente illeciti e fraudolenti – la pericolosità e la gravità di questi comportamenti risiedano, di per sé, nella violazione della fede pubblica che - quale che ne siano gli intenti e le conseguenze – così si realizza. Sotto altro profilo, tuttavia, non può non tenersi conto – ai fini della graduazione della sanzione – come la quasi totalità dei comportamenti di falsificazione rilevati risulti correlata con la mera esigenza di regolarizzare, sotto il profilo formale, situazioni o condotte effettivamente verificatesi, o, comunque, non particolarmente rilevanti, e prive, in ogni caso, di ogni fine personalistico ed illecito. Si tratta di quelle falsità, insomma, che la coscienza diffusa percepisce come una sorta di irregolarità formali, che non ledono – anche in considerazione dei motivi che le ispirano – principi e valori etici sostanziali. E di questo comune sentire devesi certamente tener conto nella modulazione di sanzioni di indubbia afflittività. 1.3.- sul rilievo delle sanzioni irrogate per gli stessi fatti dalla giurisdizione domestica Come sopra escluse ogni riserva di giurisdizione, e la applicabilità alla specie del principio del ne bis in idem, devesi ulteriormente precisare che – come accennato – tra le due sanzioni – quella irrogata dalla Giustizia dell’AIA, e quella di competenza degli organi della Giustizia federale - non si possa instaurare, attesane anche la diversa efficacia perimetrale, alcun rapporto formale diverso dal cumulo materiale. Fermo questo principio, devesi tuttavia – sempre in termini di graduazione della pena – osservare come la Giustizia federale, nello stabilire la sanzione adeguata per determinati comportamenti non può non tener conto della differenza di afflittività complessiva che si pone - a parità di comportamenti - tra la posizione di un tesserato che abbia già subito e scontato una significativa sanzione nell’ambito della Giustizia domestica, pur sempre ricompresa nell’ambito dell’ordinamento federale, e quella di un altro, che, invece – quale che ne sia il motivo – incorra nella sola sanzione della Giustizia Federale. Nella specie sembra, insomma, opportuno, tener conto che - a seguito della conferma della decisione da parte dell’organo giurisdizionale di appello dell’AIA - taluni dei deferiti, oggi a giudizio, hanno già subito una sospensione decorrente dal 28.07.2014, e, per il (solo) Piccinni, tuttora in corso. 2.- le singole posizioni 2.1.- Vincenzo Piccinni Le osservazioni rese dalla Procura Generale del CONI in ordine alla, poi rinunciata, ipotesi di accordo (ex art. 23 CGS) con il Piccinni sono ampiamente condivisibili. Ad avviso di questo Tribunale, in particolare, i reiterati comportamenti intimidatori e minacciosi mantenuti dal Piccinni nei confronti di più colleghi, e, segnatamente, del Paolicelli – oggetto di piena e inconfutabile prova (file audio e testimonianze dello stesso Paolicelli, di De Palma, Pastore e Bloise) – sono di assoluta gravità, e del tutto incompatibili con i principi di correttezza, trasparenza e indipendenza che dovrebbero informare, in ogni occasione, i comportamenti di quanti si dedicano alla funzione arbitrale. La circostanza che – in quel contesto geografico – questo tipo di approccio e di minacce possono risultare più usuali e ricorrenti non costituisce, d’altra parte, un fatto che ne possa attenuare la valutazione, ma anzi, integra elemento idoneo a rendere ancor più gravi e credibili queste inaccettabili intimidazioni. La evidente sussistenza di una accesa battaglia tra opposte fazioni, e l’intento del “denunciante” Paolicelli – segnalato dalla stessa Giustizia Arbitrale – di raccogliere, in ogni modo, elementi a carico dei propri avversari, e di far emergere il carattere formalmente indebito di violazioni spesso sostanzialmente innocue costituisce, invero, l’unico contrario elemento idoneo a attenuare – anche in ragione del sostanziale attacco così subito dalla dirigenza della sezione di Bernalda - condotte che, tuttavia, non possono che restare di assoluta gravità. Alla stregua delle considerazioni che precedono, sanzione adeguata al comportamento del Piccinni risulta la inibizione per 2 anni e 6 mesi 2.2.- Antonio Barletta Ad Antonio Barletta sono contestati sia i comportamenti volti alla formazione dei verbali apocrifi, che una non veritiera testimonianza resa avanti alla Procura Federale in ordine alla autenticità di firme del medesimo, certamente non autentiche. In ordine ai verbali apocrifi valgono, invero, le considerazioni generali più sopra svolte. La dichiarazione non veritiera in ordine alla autenticità di proprie firme in realtà apposte da altri è certamente rilevante sul piano generale della violazione dell’obbligo di veridicità della testimonianza, ma resta fermo il fatto che, nella sostanza, la ricognizione come propria di una sottoscrizione apposta da altri (con il proprio consenso) compiuta, probabilmente, anche allo scopo di attenuare la posizione dei soggetti coinvolti nel “proprio” falso costituisce comportamento di non particolare gravità, quantomeno secondo il comune sentire di cui si è detto più sopra. Alla stregua delle considerazioni che precedono, sanzione adeguata al comportamento del Barletta risulta la inibizione per mesi 6. 2.3.- Valerio Collocola Valerio Collocola si è reso responsabile sia di attività svolte senza titolo, e in “conflitto di interessi” - per aver formalmente gestito la Cassa della sezione (riscuotendo somme e rilasciando ricevute), pur non avendo ricevuto tale incarico, e, anzi, essendo in qualità di revisore dei conti, il controllore del medesimo - che di poca diligenza nell’espletamento delle funzioni di revisore. Considerato anche quanto accertato dalle decisioni della giurisdizione dell’AIA – che non ha ritenuto nemmeno di sottoporre a giudizio il tesserato Collocola - in ordine all’assenza di irregolarità sostanziali, sanzione adeguata a questi comportamenti negligenti non produttivi di specifico danno risulta la inibizione per mesi 4. 2.4.- Marco Leonardo Pavone Marco Leonardo Pavone Presidente del Collegio dei revisori è responsabile di aver svolto la propria funzione con negligenza, limitandosi a sottoscrivere senza controllo le relazioni a esso sottoposte dal Collocola. Per quanto la responsabilità del Presidente sia da ritenere, sempre, “funzionalmente” aggravata, devesi anche, da un lato, osservare, quanto già dedotto in ordine alla assenza di irregolarità sostanziali e conseguenti danni, e, dall’altro, tener conto – giusta quanto raccomandato dalla Procura - della collaborazione prestata in sede di indagine, con la conseguenza che sanzione adeguata al comportamento contestato risulta la inibizione per mesi 4. 2.5.- Arrigo D’Alessandro – Damiano Ferrara Entrambi hanno sottoscritto verbali di riunioni mai tenutesi. Per essi valgono le considerazioni più sopra svolte in via generale, si che sanzione adeguata ai rispettivi comportamenti risulta la inibizione per mesi 4. 2.6.- Mario Stigliano - Marco Faraldi - Vincenzo Russo - Valentino Lungaretti - Simone Calò - Vincenzo Tucci -Simone Bruno - Mericinzia Gallicchio Tutti i tesserati di cui all’epigrafe non si sono presentati – sebbene ritualmente convocati – innanzi agli organi della giustizia sportiva. Sanzione per essi adeguata è – giusta quanto più volte stabilito – la sanzione della inibizione per mesi 3. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Luigi Faraldi sanzione della inibizione per mesi 14 (quattordici); - per il Sig. Michele Di Leo, sanzione della inibizione per mesi 10 (dieci) - per il Sig. Michele Musillo, sanzione della inibizione per mesi 2 (due); - per la Sig.ra Valentina Vinella, sanzione della inibizione per mesi 2 (due); - per il Sig. Roberto Anselmo, sanzione della inibizione per mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci); Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 24 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Rocco Paolicelli, sanzione della inibizione per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); Infligge altresì le seguenti sanzioni: - al Sig. Vincenzo Piccinni, anni 2 (due) e mesi 6 (sei) di inibizione; - al Sig. Antonio Barletta, mesi 6 (sei) di inibizione; - al Sig. Valerio Collocola, mesi 4 (quattro) di inibizione; - al Sig. Marco Leonardo Pavone, mesi 4 (quattro) di inibizione; - al Sig. Arrigo D’Alessandro, mesi 4 (quattro) di inibizione; - al Sig. Damiano Ferrara, mesi 4 (quattro) di inibizione; - al Sig. Mario Stigliano, mesi 3 (tre) di inibizione; - al Sig. Marco Faraldi, mesi 3 (tre) di inibizione; - al Sig. Vincenzo Russo, mesi 3 (tre) di inibizione; - al Sig. Valentino Lungaretti, mesi 3 (tre) di inibizione; - al Sig. Simone Calò, mesi 3 (tre) di inibizione; - al Sig. Vincenzo Tucci, mesi 3 (tre) di inibizione; - al Sig. Simone Bruno, mesi 3 (tre) di inibizione; - alla Sig.ra Mericinzia Gallicchio, mesi 3 (tre) di inibizione;
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