F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 15 Luglio 2015 (176) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CARVELLI (all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa) – (nota n. 9073/188 pf14-15 AM/ma del 16.4.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 15 Luglio 2015 (176) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CARVELLI (all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa) - (nota n. 9073/188 pf14-15 AM/ma del 16.4.2015). Con provvedimento del 16 aprile 2015, il Procuratore Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare il Signor Antonio Carvelli, Amministratore Unico e Legale Rappresentante all’epoca dei fatti della Società AC Montichiari Spa per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 comma 1 del CGS (ora art. 1 bis comma 1 CGS) per avere indebitamente trattenuto varie attrezzature sportive di ingente valore economico di proprietà comunale, come da denuncia – querela presentata dal Sindaco del Comune di Montichiari in data 23 agosto 2012; quanto detto, accadeva a seguito della risoluzione della convenzione stipulata tra il summenzionato Comune e la Società AC Montichiari Spa, ed avente ad oggetto la gestione degli impianti del Centro Sportivo “Montichiarello”. Alla riunione del 13 luglio 2015 il rappresentante della Procura Federale ha richiesto l’applicazione nei confronti del Signor Antonio Carvelli della sanzione dell’inibizione per anni 1 (uno). Nessuno è comparso per la parte deferita. Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Dagli atti del procedimento disciplinare n. 188 pf 2014-2015, avente ad oggetto “Comportamento disciplinarmente rilevante tenuto dal Presidente, Sig. Francesco Carmine Antonio De Pasquale e dall’Amministratore Unico, Sig. Antonio Carvelli, della Società AC Montichiari Spa, come emerge dalla denuncia-querela presentata dal Sindaco di Montichiari, prof.ssa Elena Zanola ed acquisita nel procedimento recante numero 1151pf12/13 (stralcio proc. 1151pf 2012/2013. Iscritto nel Registro dei Procedimenti della Procura Federale in data 12 novembre 2014 al n. 188 pf14/15)” è emerso che il Comune di Montichiari, mediante convenzione, aveva affidato alla Società AC Montichiari Spa la gestione degli impianti sportivi destinati al giuoco del calcio e che essendo intervenuta la risoluzione anticipata della suddetta convenzione, gli impianti erano stati riconsegnati il 2 luglio 2012. Nel relativo verbale era stata evidenziata la mancanza di alcuni materiali, ovvero: la copertura pressostatica completa d’illuminazione interna per uso invernale, due generatori di aria calda ed un gruppo di emergenza del campo di calcio a 7 in erba artificiale del Centro Sportivo di “Montichiarello”. Nonostante la richiesta formale di restituzione dei suddetti materiali inoltrata alla Società AC Montichiari Spa, tale incombente non veniva ottemperato da parte della Società medesima. Dalle indagini espletate dalla Procura Federale ed in particolare dall’audizione del deferito, veniva confermata la circostanza della mancata riconsegna dei materiali sopra descritti. Essi per stessa ammissione del Carvelli sono ancora in suo possesso, custoditi, a suo dire, presso un magazzino di Ascoli Piceno. Quanto alla Società AC Montichiari Spa, la medesima non è oggetto del presente procedimento atteso che in data 11 settembre 2013 ne è stata revocata l’affiliazione a seguito di fallimento. Pertanto, non è più assoggettabile alle norme dell’Ordinamento Federale. Alla luce delle prove raccolte dalla Procura Federale e delle considerazioni sopra espresse, risulta comprovato il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Antonio Carvelli, con altrettanto evidente violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS (ora art. 1 bis comma 1 CGS). Sanzione congrua appare quella di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, applica nei confronti del Signor Antonio Carvelli la sanzione dell’inibizione per anni 1 (uno).
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