F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 15 Luglio 2015 (202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTIAN CASTELLAS ORTEGA (calciatore tesserato per la Società SSD Terracina Calcio 1925 Srl), GIOVANNI MARIA DEROSAS (dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD Olbia 1905), Società SSD TERRACINA CALCIO 1925 Srl e ASD OLBIA 1905 – (nota n. 10996/523 pf14-15 AA/ac del 26.5.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 15 Luglio 2015 (202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTIAN CASTELLAS ORTEGA (calciatore tesserato per la Società SSD Terracina Calcio 1925 Srl), GIOVANNI MARIA DEROSAS (dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD Olbia 1905), Società SSD TERRACINA CALCIO 1925 Srl e ASD OLBIA 1905 - (nota n. 10996/523 pf14-15 AA/ac del 26.5.2015). Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Cristian Castellas Ortega, calciatore tesserato della Società SSD Terracina Calcio 1925 SRL all’epoca dei fatti per rispondere della partecipazione in posizione irregolare, perché tesserato con la Società SSD Terracina Calcio 1925 Srl fino al 30.12.2014, nelle file della Società ASD Olbia 1905, alla gara Olbia - Arzachena del 21.12.2014, Campionato Serie D; ciò in violazione degli artt. 1 – bis, comma 1, e 10, commi 2 e 6, CGS in relazione agli artt. 39, 40, comma 4, e 61, comma 6, delle NOIF; Giovanni Maria Derosas, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD Olbia 1905 all’epoca dei fatti, per rispondere dell’indicazione, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD Olbia 1905, nella distinta di gara Olbia - Arzachena del 21.12.2014, del nominativo del calciatore Cristian Castellas Ortega, pur essendo lo stesso tesserato per altra Società e, comunque, per aver consentito la partecipazione alla stessa del sopra menzionato calciatore; ciò in violazione dell’art. 1 – bis, comma 1, 10, commi 2 e 6 del CGS in relazione agli artt. 39, 40, comma 4, e 61, comma 1, delle NOIF; la Società SSD Terracina Calcio1925 Srl per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere da Cristian Castellas Ortega come sopra descritto; la Società ASD Olbia 1905, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere da Giovanni Maria Derosas come sopra descritto. Il patteggiamento Alla riunione del 25.6.2015 il Sig. Cristian Castellas Ortega e la Società ASD Olbia 1905 con la Procura Federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Il Procuratore generale dello sport presso il CONI non ha formulato osservazioni. In data 10.7.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Cristian Castellas Ortega e la Società ASD Olbia 1905 hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Cristian Castellas Ortega, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali nella stagione sportiva 2015/2016; pena base per la Società ASD Olbia 1905, sanzioni della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016, oltre all’ammenda di € 900,00 (€ novecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 1 (un) punto e € 600,00 (€ seicento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Alla riunione del 13 luglio 2015 il rappresentante della Procura ha chiesto di infliggere le seguenti sanzioni: giorni 30 (trenta) di inibizione per Giovanni Maria Derosas, € 400,00 (€ quattrocento/00) di ammenda per la Società SSD Terracina Calcio1925. Nessuno è comparso per i deferiti. Non c’è dubbio che il calciatore Castellas Ortega abbia partecipato alla gara Olbia - Arzachena del 21.12.2014 del Campionato Serie D. La circostanza provata per tabulas, è stata ammessa dall’Olbia che ha rivendicato la legittimità di tale consapevole scelta avendo presentato in data 17.12.2014 la richiesta di tesseramento del calciatore in questione. Al contrario l’art. 40 quater delle NOIF, prevede che “Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente”. Pertanto in assenza di detta comunicazione, la Società ASD Olbia 1905, sebbene avesse presentato in data 17.12.2014 la richiesta di tesseramento, non avrebbe potuto impiegare il calciatore Castellas Ortega nella gara Olbia - Arzachena del 21.12.2014. Le valutazioni induttive rappresentate dalla ASD Olbia non appaiono rilevanti e comunque non legittimano la condotta tenuta dai deferiti. La normativa Federale impone di attendere la comunicazione formale degli organi competenti per perfezionare il tesseramento proprio per evitare equivoci e malintesi. É altresì ovvio che costituisca obbligo di ogni tesserato conoscere la normativa Federale. Deve quindi essere affermata la responsabilità del Derosas per la violazione disciplinare contestata. La Società SSD Terracina Calcio1925 Srl deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere da Cristian Castellas Ortega. Per le suddette violazioni sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali nella stagione sportiva 2015/2016 per Cristian Castellas Ortega; - penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016, oltre all’ammenda di € 600,00 (€ seicento/00) per la Società ASD Olbia 1905. Infligge altresì a Giovanni Maria Derosas la sanzione dell’inibizione per giorni 30 (trenta) e alla Società SSD Terracina Calcio 1925 quella dell’ammenda di € 300,00 (€ trecento/00).
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