F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 23 Luglio 2015 (215) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA DI MATTEO (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl – (nota n. 11377/839pf14-15/SP/gb del 3.6.2015). (216) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA DI MATTEO (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl – (nota n. 11380/840pf14-15/SP/gb del 3.6.2015). (217) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA DI MATTEO (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl – (nota n. 11384/841pf14-15/SP/gb del 3.6.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 23 Luglio 2015 (215) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA DI MATTEO (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 11377/839pf14-15/SP/gb del 3.6.2015). (216) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA DI MATTEO (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 11380/840pf14-15/SP/gb del 3.6.2015). (217) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA DI MATTEO (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 11384/841pf14-15/SP/gb del 3.6.2015). Il Deferimento Occorre premettere che l’art. 85 NOIF (recante norme sulla informativa periodica alla Co.Vi.So.C.) prevede che le Società professionistiche devono depositare presso la detta Commissione di Vigilanza entro precisi limiti temporali atti e documenti afferenti la gestione societaria analiticamente individuati dalla normativa, sui quali la stessa Commissione è chiamata a svolgere una funzione di controllo afferente l’equilibrio economico – finanziario delle Società ed il rispetto da parte di quest’ultime dei principi di corretta gestione (art. 80 NOIF). Il mancato rispetto della norma comporta la segnalazione della Co.Vi.So.C. alla Procura Federale dell’inadempimento della Società ai fini della attivazione delle indagini e dei procedimenti disciplinari (art. 80 comma 3 NOIF). Nel caso in esame, la Co.Vi.So.C., con tre distinte note del 13 maggio 2015, segnalava alla Procura Federale che la Società Mantova F.C. Srl non aveva depositato entro la data del 31 marzo 2015 la relazione semestrale al 31.12.2014 (art. 85 lett. C par. II punto 1 NOIF), il prospetto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31.12.2014 (art. 85 lett. C par. VIII punto 2 NOIF), il prospetto Patrimonio netto contabile/Attivo patrimoniale, anch’esso calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31.12.2014 (art. 85 lettera C par. IX punto 1 NOIF), sicché la Procura Federale, in data 3 giugno 2015, con altrettanti tre distinti atti, ha deferito a questa Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il Sig. Nicola Di Matteo, all’epoca del fatto Presidente del Consiglio d’Amministrazione e legale rappresentante della Società Mantova FC Srl, al quale ha contestato la violazione delle richiamate NOIF in relazione agli artt. 10 comma 3 parte prima CGS e 90 comma 2 NOIF; ha altresì deferito la Società Mantova FC Srl per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. La Procura Federale ha contestato alla Società Mantova FC Srl la recidiva prevista dall’art. 21 comma 1 CGS perché la deferita per la stessa tipologia di inadempimenti era stata già sanzionata da questo Tribunale con decisione pubblicata sul CU n. 31 del 17 febbraio 2015. Il patteggiamento Alla riunione del 2.7.2015 il Sig. Nicola Di Matteo con la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Il Procuratore generale dello sport presso il CONI non ha formulato osservazioni. In data 21.7.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Nicola Di Matteo ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Nicola Di Matteo, sanzione della inibizione di mesi 1 (uno), aumentata per la continuazione di ulteriori mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per la Società deferita. Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità della Società deferita e per l’irrogazione della sanzione della ammenda di € 12.500,00 (€ dodicimilacinquecento/00). Per la Società, che non ha fatto pervenire memorie difensive, è comparso il difensore di fiducia, munito di delega, il quale ha chiesto che fosse comminata una sanzione di lieve entità, opponendosi a quella proposta dalla Procura federale, ritenendola comunque eccessiva. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Nel merito il Deferimento a carico della Società è fondato; quest’ultima, già raggiunta dalla comunicazione della Segreteria Co.Vi.So.C. di rimessione degli atti alla Procura Federale e di quella della Procura Federale afferente la conclusione delle indagini, mai ha inteso replicare, finendo così per confortare l’accusa sulla effettiva sussistenza dei tre inadempimenti. Ritiene questo Tribunale che, giusta la richiesta della Procura, può applicarsi l’art. 21 CGS, essendo pacifico che la Società nella medesima Stagione sportiva 2014/2015 è stata già sanzionata per due violazioni di identica natura e che possono nel contempo applicarsi le sanzioni richieste, da intendersi comprensive della recidiva. Non possono di contro accogliersi le istanze della Società deferita, rimaste prive di elementi utili a confortarle. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) nei confronti del Sig. Nicola Di Matteo. Infligge alla Società FC Mantova Srl la sanzione dell’ammenda di € 12.500,00 (€ dodicimilacinquecento/00).
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