F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 22 Luglio 2015 (203) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ALBERTI, MICHELE ANACLERIO, GIORGIO PARRETTI, MIRKO ERAMO, SAURO CATELLANI, SAMUELE OLIVI, MARCELLO BONETTO, GIUSEPPE GEMITI, PAOLO BORDONARO, ANTONIO PICCOLO, PAOLO CONTI, GABRIELE D’ATRI, MATTEO ROGGI, GIOCONDO MARTORELLI, TOMAS GUZMAN GAETAN, ALESSANDRO MOGGI, DAVIDE MOSCARDELLI, CARLO PALLAVICINO, ALESSANDRO BELTRAMI, MAURO CEVOLI, ALESSANDRO TULLI, CLAUDIO PANI, FRANCESCA VETTORI, FABRIZIO GARILLI – (nota n. 11133/518pf11-12/SP/GT/dl del 28.5.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 22 Luglio 2015 (203) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ALBERTI, MICHELE ANACLERIO, GIORGIO PARRETTI, MIRKO ERAMO, SAURO CATELLANI, SAMUELE OLIVI, MARCELLO BONETTO, GIUSEPPE GEMITI, PAOLO BORDONARO, ANTONIO PICCOLO, PAOLO CONTI, GABRIELE D’ATRI, MATTEO ROGGI, GIOCONDO MARTORELLI, TOMAS GUZMAN GAETAN, ALESSANDRO MOGGI, DAVIDE MOSCARDELLI, CARLO PALLAVICINO, ALESSANDRO BELTRAMI, MAURO CEVOLI, ALESSANDRO TULLI, CLAUDIO PANI, FRANCESCA VETTORI, FABRIZIO GARILLI - (nota n. 11133/518pf11-12/SP/GT/dl del 28.5.2015). Con provvedimento del 28.5.2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) Alessandro Alberti, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC; 2) Michele Anaclerio, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società AS Bisceglie 1913 Don Uva APD; 3) Giorgio Parretti, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC; 4) Mirko Eramo, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società Ternana Calcio Spa; 5) Sauro Catellani, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC; 6) Samuele Olivi, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società Santarcangelo Calcio Srl; 7) Marcello Bonetto, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC; 8) Giuseppe Gemiti, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società AS Livorno Calcio Srl; 9) Avv. Paolo Bordonaro, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC; 10) Antonio Piccolo, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società Virtus Lanciano 1924 Srl; 11) Paolo Conti, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC; 12) Gabriele D’atri, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC; 13) Matteo Roggi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC; 14) Giocondo Martorelli, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC; 15) Guzman Gaetan Tomas, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa; 16) Alessandro Moggi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC; 17) Davide Moscardelli, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società US Lecce Spa; 18) Carlo Pallavicino, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC; 19) Alessandro Beltrami, all’epoca dei fatti agente di calciatori con licenza rilasciata dalla Federazione Svizzera; 20) Mauro Cevoli, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC; 21) Alessandro Tulli, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società Lupa Roma FC Srl: 22) Claudio Pani, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa attualmente svincolato; 23) Francesca Vettori, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC; 24) Fabrizio Garilli, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società FC Piacenza Spa; per rispondere: - Sig. Alessandro Alberti, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, comma 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per avere sottoscritto con il Piacenza una dichiarazione debitoria in relazione alla stipula del contratto con il calciatore Michele Anaclerio del 25.06.2008, così determinando che il Piacenza pagasse i compensi a lui spettanti, sostituendosi al calciatore Anaclerio, quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente; come comprovato dalla emissione delle fatture n. 14 del 31.08.2010 e n. 5 del 25.02.2011; violazione continuata fino al 25.02.2011; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente del calciatore Michele Anaclerio, nell’ambito della stipula del contratto del 25.06.2008 con la Società Piacenza, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto di operare, al contempo, anche nell’interesse dalla predetta Società controparte contrattuale, con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria, violazione continuata fino al 25.02.2011; - Sig. Michele Anaclerio, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società AS Bisceglie 1913 Don Uva APD: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’agente Alessandro Alberti in occasione della stipula del contratto con la Società Piacenza avvenuto in data 25.06.2008, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che l’agente Alberti rappresentava anche gli interessi della predetta Società a mezzo di scrittura privata con riconoscimento di debito; consentendo, altresì, che i compensi che avrebbe dovuto riconoscere al proprio agente venissero corrisposti dalla Società Piacenza; violazione continuata fino al 25.02.2011; - Sig. Giorgio Parretti, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, comma 3, del Regolamento agenti in vigore fino al 31.01.2007, per aver prestato la propria opera di agente in favore della Società Piacenza, in occasione della stipula del contratto del 20.07.2005 con il calciatore Marco Padalino, consentendo che la Società Piacenza pagasse i compensi a spettantigli, sostituendosi al predetto calciatore, quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente, violazione continuata fino al 21.07.2008; - Sig. Mirko Eramo, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società Ternana Calcio Spa: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’agente Sauro Catellani in occasione della stipulazione del contratto con la Società Piacenza Spa, avvenuto in data 25.08.2008, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che l’agente Catellani rappresentava anche gli interessi della predetta Società, come si evince da scrittura privata con dichiarazione di debito; consentendo, inoltre, attraverso tale condotta che i compensi che avrebbe dovuto corrispondere al proprio agente, venissero pagati dalla Società Piacenza; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 13, comma 4, del Regolamento agenti vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché in relazione all’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Sauro Catellani, cui aveva conferito incarico scritto, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la Società Piacenza in data 25.08.2008; - Sig. Sauro Catellani, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, commi 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente del calciatore Mirko Eramo, nell’ambito della stipula del contratto del 25.08.2008 con la Società Piacenza, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto di operare, al contempo, anche nell’interesse dalla predetta Società controparte contrattuale, come si evince dalla dichiarazione debitoria rilasciatagli; consentendo, altresì, che la Società Piacenza pagasse i suoi compensi, sostituendosi al predetto calciatore, quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 12, comma 2, del Regolamento agenti in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010 e all’art. 93, comma 1, delle NOIF, per aver svolto l’attività di agente in favore del calciatore Mirko Eramo, in forza di formale mandato ricevuto, in occasione del contratto stipulato dal predetto calciatore con la Società Piacenza data 25.08.2008, senza accertarsi che il proprio nominativo fosse indicato sul contratto; - Sig. Samuele Olivi, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società Santarcangelo Calcio Srl: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, comma 4, del Regolamento Agenti in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’agente Marcello Bonetto, facente parte della Società di agenti I.F.A. International Football Agency s.AS di Bonetto Giuseppe & C., in occasione della stipula del contratto con la Società Piacenza avvenuto in data 20.08.2007, consentendo che i compensi che avrebbe dovuto riconoscere al proprio agente venissero corrisposti dalla Società, come comprovato dalle fatture nn. 45/2007 e 38/2009 emesse dalla I.F.A. International Football Agency SAS di Bonetto Giuseppe & C. in data 5.10.2007 e in data 24.09.2009; violazione continuata fino al 24.09.2009; - Sig. Marcello Bonetto, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente del calciatore Samuele Olivi in occasione del rinnovo contrattuale stipulato dal predetto calciatore in data 20.08.2007 con la Società Piacenza, consentendo che la Società Piacenza corrispondesse i suoi compensi, sostituendosi al predetto calciatore, quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente, come comprovato dalle fatture emesse in data 5.10.2007 e in data 24.09.2009 dalla I.F.A. International Football Agency SAS di Bonetto Giuseppe & C., di cui faceva parte; violazione continuata fino al 24.09.2009; - Sig. Giuseppe Gemiti, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società AS Livorno Calcio Srl: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’avv. Paolo Bordonaro, all’epoca dei fatti iscritto nell’elenco agenti FIGC, in occasione della stipula del contratto con la Società Piacenza Spa, avvenuto in data 11.07.2007, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che il medesimo agente rappresentava, al contempo, la Società Piacenza, come comprovato dalla emissione della fattura del 27.08.2008 alla predetta Società, controparte contrattuale nella medesima operazione; consentendo, altresì, che i compensi che avrebbe dovuto riconoscere al proprio agente venissero corrisposti dalla Società, violazione continuata fino al 27.08.2008; - Avv. Paolo Bordonaro, all’epoca dei fatti iscritto anche nell’elenco agenti della FIGC; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver svolto l’attività di agente in favore del calciatore Giuseppe Gemiti, in forza di formale mandato ricevuto, in occasione del contratto stipulato dal predetto calciatore con la Società Piacenza data 11.07.2007, rappresentando, al contempo, di fatto la Società Piacenza, come comprovato dalla fattura emessa in data 27.08.2008 alla predetta Società, controparte contrattuale nella medesima operazione; così determinando una situazione di conflitto di interessi e consentendo che la predetta Società pagasse i suoi compensi, sostituendosi al calciatore Gemiti, quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente; violazione continuata fino al 27.08.2008; - Sig. Antonio Piccolo, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società Virtus Lanciano 1924 Srl; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti di calciatori vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’avv. Fulvio Marrucco, all’epoca dei fatti iscritto nell’elenco agenti FIGC, in occasione della stipulazione del contratto con la Società Piacenza Spa, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che l’agente Marrucco rappresentava gli interessi anche della predetta Società, controparte contrattuale nella medesima operazione, come si evince da scrittura privata con dichiarazione di debito; consentendo, altresì, che i compensi che avrebbe dovuto riconoscere al proprio agente venissero corrisposti dalla Società, violazione continuata fino al 6.2.2009; - Sig. Paolo Conti, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 15, comma 6, del Regolamento agenti in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente della Società Piacenza, che gli rilasciava incarico scritto finalizzato alla stipula del contratto del calciatore Alessio Stamilla avvenuto in data 24.08.2005, stabilendo un accordo di collaborazione con l’agente Gabriele D’Atri, il quale agiva in qualità di agente del predetto calciatore, corrispondendogli la somma di € 4.800,00, così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo vietato agli agenti qualsiasi forma di intesa, accordo o di collaborazione tra di loro; violazione continuata fino al 4.11.2008; - Sig. Gabriele D’atri, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 15 comma 6, del Regolamento agenti in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente del calciatore Alessio Stamilla, che gli rilasciava incarico scritto, stabilendo un accordo di collaborazione con l’agente Paolo Conti, il quale agiva in qualità di agente della Società Piacenza, in forza di incarico scritto rilasciatogli, finalizzato alla stipula del contratto tra il calciatore Stamilla e la Società Piacenza avvenuto il 24.08.2005, incassando la somma di € 4.800,00 dalla Team – Work sas di P. Conti & C., Società riconducibile all’agente Paolo Conti, così determinando una situazione di conflitto di interessi, essendo vietato agli agenti qualsiasi forma di intesa, accordo o collaborazione tra loro; violazione continuata fino al 4.11.2008; - Sig. Matteo Roggi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, commi 1 e 3, del Regolamento Agenti in vigore fino al 31.01.2007, per aver operato quale agente di fatto del calciatore Luigi Riccio, senza ricevere incarico scritto dal predetto calciatore, nell’ambito della stipula del contratto del 02.10.2005 con la Società Piacenza, svolgendo attività di agente anche in favore della predetta Società a mezzo di incarico scritto su modulo federale, consentendo che la medesima Società pagasse i suoi compensi, come comprovato dall’emissione delle fatture del 28.2.2007, 31.08.2008 e 31.10.2009, nei confronti della Società Piacenza così sostituendosi al predetto calciatore, quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente, violazione continuata fino al 31.10.2009; - Sig. Giocondo Martorelli, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, commi 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per avere prestato la propria opera di agente in favore del Piacenza per la stipulazione del contratto con il calciatore Dario Passoni del 29.01.2009, pattuendo con la Società Piacenza un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal rappresentare di fatto, al contempo, il calciatore Passoni, controparte contrattuale nella medesima operazione; - Sig. Guzman Gaetan Tomas, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’agente Alessandro Moggi, in forza di formale mandato rilasciatogli, in occasione del contratto stipulato dal nominato calciatore in data 12.07.2007, mentre il medesimo agente rappresentava, al contempo, la Società Piacenza, come comprovato dalla scrittura privata di riconoscimento di debito, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che l’agente Alessandro Moggi rappresentava le rispettive controparti nella medesima operazione; facendo sì, attraverso tale condotta, che i compensi che avrebbe dovuto corrispondere al proprio agente venissero pagati dal Piacenza, come comprovato dalla fattura emessa nei confronti della Società, in data 7.04.2009, dall’agente Alessandro Moggi; violazione continuata fino al 07.04.2009; - Sig. Alessandro Moggi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver svolto l’attività di agente in favore del calciatore Guzman Gaetan Tomas, in forza di formale mandato ricevuto, in occasione del contratto stipulato dal predetto in data 12.07.2007 con il Piacenza, rappresentando, al contempo, la predetta Società, con incarico assunto a mezzo di scrittura privata di riconoscimento di debito, controparte contrattuale nella medesima operazione, così determinando una situazione di conflitto di interessi; consentendo, inoltre, che la Società Piacenza corrispondesse i suoi compensi, sostituendosi al calciatore Guzman Gaetan Tomas, quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente, come comprovato dall’emissione della fattura emessa in data 7.04.2009 nei confronti della predetta Società, violazione continuata fino al 7.04.2009; - Sig. Davide Moscardelli, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società US Lecce Spa: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10 del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso di fatto dell’agente Carlo Pallavicino, in carenza di rituale mandato scritto, in occasione del contratto stipulato in data 14.07.2008 con il Piacenza, mentre il medesimo agente rappresentava, al contempo, la predetta Società sportiva, controparte contrattuale nella medesima operazione, come da mandato formalmente rilasciatogli, così determinando una situazione di conflitto di interessi; - Sig. Carlo Pallavicino, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 12, comma 2, e 15, commi 1, 2 e 10 del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché in relazione all’art. 93, comma 1, delle NOIF, per aver svolto l’attività di agente in favore del Piacenza, in forza di formale mandato ricevuto, in occasione del contratto stipulato dal calciatore Moscardelli con la predetta Società in data 14.07.2008, rappresentando di fatto, al contempo, anche il calciatore, in carenza di rituale mandato; così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto di rappresentare le rispettive controparti nella medesima operazione; nonché, per non essersi accertato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 14.07.2008, essendo formalmente l’agente della Società Piacenza; - Sig. Alessandro Beltrami, all’epoca dei fatti agente di calciatori con licenza rilasciata dalla Federazione Svizzera: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 4, comma 2, e 10, comma 1, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato nell’interesse del Piacenza a mezzo di conferimento di incarico avvenuto con scrittura privata intestata alla Società Eightyfive85 del 20.07.2009, anziché con incarico conferito all’agente con modulistica federale, senza che fosse depositato alcun mandato presso la Commissione Agenti, per l’attività di assistenza e consulenza relativa alla stipula del contratto di prestazione sportiva del calciatore Radja Nainggolan; - Sig. Mauro Cevoli, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 4 e 15 commi 1, 2 e 10 del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver svolto l’attività di agente in favore del calciatore Alessandro Tulli, nonché per aver operato nell’interesse del Piacenza, come si evince dalla scrittura privata con riconoscimento di debito in favore della Società Sport Promotion di cui il Cevoli era socio, per l’attività di assistenza e consulenza relativa alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Alessandro Tulli stipulato in data 31.08.2008; facendo sì, attraverso tale condotta, che i compensi fossero pagati dalla Società, anziché dal calciatore, come comprovato dalla fattura emessa al Piacenza in data 10.09.2010 dell’importo di € 27.500,00; così determinando, peraltro, una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto di rappresentare le rispettive controparti contrattuali nella medesima operazione; - Sig. Alessandro Tulli, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa, attualmente tesserato con la Società Lupa Roma FC Srl: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, comma 4 e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’agente Mauro Cevoli, in forza di formale mandato rilasciatogli, mentre il medesimo agente rappresentava, al contempo, la Società Piacenza, controparte contrattuale nella medesima operazione, come si evince dalla scrittura privata di riconoscimento di debito sottoscritta dalla medesima Società; determinando, altresì, una situazione di conflitto di interessi e facendo sì, attraverso tale condotta, che i compensi che avrebbe dovuto corrispondere al proprio agente venissero pagati dalla Società, come comprovato dalla fattura emessa nei confronti del Piacenza, dalla Società Sport Promotion Srl, di cui il Cevoli era socio, in data 10.09.2010, dell’importo di € 27.500,00; - Sig. Claudio Pani, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società Piacenza Spa; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 16, comma 4, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell’agente Francesca Vettori, in forza di formale rilasciato in data 05.09.2009 ed avente scadenza il 05.09.2011, che veniva risolto consensualmente in data 12.08.2011, con comunicazione pervenuta alla Commissione Agenti il 05.09.2011, al fine di assicurare, in via strumentale, al medesimo agente la possibilità di rappresentare, al contempo, la Società Piacenza, a mezzo di incarico scritto (mandato rosso) conferito il 20.08.2011, così determinando una situazione di conflitto derivante dal fatto che l’agente Vettori rappresentava, nella circostanza, le rispettive controparti; per aver consentito, altresì, attraverso tale condotta, che i compensi che avrebbe dovuto corrispondere al proprio agente venissero pagati dalla Società, come comprovato dalla fattura emessa nei confronti del Piacenza, per l’importo di € 20.000,00; - Sig.ra Francesca Vettori, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt., 16, comma 4, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto l’attività di agente in favore del calciatore Claudio Pani, in forza di formale mandato rilasciato in data 5.09.2009 ed avente scadenza il 5.09.2011, che veniva risolto consensualmente in data 12.08.2011, con comunicazione pervenuta alla Commissione Agenti il 5.09.2011; ciò al fine di ricevere strumentalmente l’incarico dal Piacenza, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto di fatto rappresentava le rispettive controparti nella medesima operazione e facendo sì, attraverso tale condotta, che i compensi che il calciatore Pani avrebbe dovuto riconoscerle, venissero corrisposti dalla Società Piacenza, come comprovato dalla fattura emessa nei confronti della Società Piacenza, per l’importo di € 20.000,00; - Sig. Fabrizio Garilli, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Società FC Piacenza Spa: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, comma 1, del CGS, per aver conferito, in data 24 giugno 2010, incarico scritto a mezzo di scrittura privata alla Società MZL Fortune Company, soggetto giuridico non autorizzato a svolgere attività di scouting, come comprovato, peraltro, dal bonifico effettuato dal Piacenza in data 07.10.2010 in favore della predetta Società; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, comma 1, del CGS, per aver conferito, in data 15 giugno 2010, incarico scritto a mezzo di scrittura privata alla Società F2B Can International, soggetto giuridico non autorizzato a svolgere attività di scouting, come comprovato peraltro dal bonifico effettuato dal Piacenza in data 05.10.2010, in favore della predetta Società; Alla riunione del 24.6.2015 i Sigg.ri Alberti, Anaclerio, Catellani, Piccolo, Conti, D’Atri, Moggi, Cevoli e Pani hanno presentato richieste di applicazione della pena ex art. 23 CGS e le relative posizioni sono state decise da questo Tribunale con Com. Uff. n. 8/TFN-SD del 15.7.2015. Il procedimento è proseguito per i Sigg.ri Parretti, Eramo, Olivi, Bonetto, Gemiti, Bordonaro, Roggi, Martorelli, Guzman, Moscardelli, Pallavicino, Beltrami, Tulli, Vettori e Garilli. La Procura Federale, prima dell’apertura del dibattimento, ha concordato con i Sigg.ri Tulli e Vettori lo stralcio delle posizioni per la riunione al procedimento (Deferimento del Procuratore Federale n. 11998/488 pf12-16 GT/ SP/dl del 15.6.2015), la cui riunione si terrà il 23.7.2015, ed ha rinunciato al deferimento nei confronti dei Sigg.ri Gemiti e Bordonaro per intervenuta prescrizione delle condotte contestate. Il dibattimento pertanto ha avuto inizio e, all’esito della discussione, ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Parretti Giorgio la sospensione per mesi 1 (uno); - per il Sig. Eramo Mirko l’ammenda di € 11.000,00 (euro undicimila/00); - per il Sig. Olivi Samuele l’ammenda di € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00); - per il Sig. Bonetto Marcello la sospensione per mesi 1 (uno); - per il Sig. Roggi Matteo la sospensione per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci); - per il Sig. Martorelli Giocondo la sospensione per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci); - per il Sig. Guzman Gaetan Tomas l’ammenda di € 11.000,00 (euro undicimila/00); - per il Sig. Moscardelli Davide l’ammenda di € 4.800,00 (euro quattromilaottocento/00); - per il Sig. Pallavicino Carlo la sospensione per mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti); - per il Sig. Beltrami Alessandro la sospensione per mesi 1 (uno); - per il Sig. Garilli Fabrizio la inibizione per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci). I deferiti, all’infuori del Sig. Garilli che ha omesso di presentare memorie ed è comunque rimasto assente, dopo ampia discussione, si sono riportati ai propri scritti difensivi, nei quali avevano comunque sollevato eccezioni pregiudiziali e preliminari e, comunque, nel merito hanno insistito tutti per il rigetto del deferimento. Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nel senso di seguito specificato. Come anticipato, i deferiti hanno sollevato numerose eccezioni, sia nel rito sia nel merito, che, per la loro ricorrenza, ben possono essere trattate unitariamente, consentendo di affrontare questioni specifiche all’esame di ogni singola posizione. La vicenda trae origine dal comunicato della Guardia di Finanza di Piacenza del 20.12.2011 ed al conseguente procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica di Piacenza in merito a “ipotesi di reato riguardante l’utilizzo ed emissione di fatture per operazioni mai effettuate afferenti dirigenti del Piacenza Calcio ed agenti di calciatori, nonché ipotesi di frode sportiva relativa alla sottoscrizione e deposito di contratti di mandato posti in essere da agenti di calciatori e calciatori stessi” che vedevano coinvolto il Sig. Riccardi Maurizio, all’epoca amministratore delegato della Società Piacenza FC Spa, nonché ventuno agenti di calciatori. La Procura Federale ha sottoposto ad audizione numerosi dei soggetti poi deferiti ed ha acquisito copia degli atti di indagine relativi al procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, recante nr. 4394/11 Reg. Gen. N.R. nonché delle relazioni delle ispezioni tecnico amministrative effettuate dalla COVISOC presso la Società Piacenza FC Spa il 27.1.2010, il 19.5.2010, il 25.11.2010, il 19.4.2011 e il 16.3.2012 e degli allegati relativi ai mandati e contratti con agenti italiani e stranieri, nonché con Società italiane e straniere. Sulla giurisdizione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare. Pregiudiziale ad ogni altra questione è la risoluzione dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai deferiti, sul rilievo che l’entrata in vigore del Regolamento dei Procuratori Sportivi, a far data dal 1°.4.2015, avrebbe attribuito la valutazione dei comportamenti disciplinarmente rilevanti ad una specifica Commissione, per cui la relativa potestà giurisdizionale sarebbe stata sottratta al Tribunale Federale Nazionale soprattutto in ragione della norma transitoria (lett. A) in forza della quale è stata esplicitamente dichiarata la cessazione di efficacia del REAC vigente sino al 31.3.2015. L’eccezione è infondata. Il Tribunale Federale Nazionale e prima ancora la Commissione Disciplinare Nazionale hanno più volte affermato la propria giurisdizione laddove le condotte disciplinarmente rilevanti commesse da soggetti appartenenti a specifici settori non si siano esaurite nei rispettivi ambiti domestici ma abbiano visto la compartecipazione di altri tesserati ricadenti sotto la potestà disciplinare dei richiamati Organi di giustizia. Tale scelta era determinata anche dalla opportunità di valutare fatti connessi oggettivamente e soggettivamente in unico contesto procedimentale, anche da un punto di vista sanzionatorio, e di evitare conflitti di decisioni e di giudicati. Ad ulteriore sostegno di tale principio valga un’ulteriore considerazione derivante dall’entrata in vigore del Regolamento Procuratori Sportivi. I soggetti che hanno sollevato il difetto di giurisdizione non hanno dato prova di aver presentato domanda per l’iscrizione nel registro dei Procuratori (cfr. deliberazioni n. 1/PS 2014/2015, n. 2/PS 2015/2016 e n. 3/PS 2015/2016), nel quale difatti non risultano presenti all’infuori del Sig. Bonetto (CU 190/A del 26.3.2015 – Registro Procuratori Sportivi al 12.6.2015), iscrizione che, unitamente al versamento dei relativi diritti, ai sensi dell’art. 4 di detto Regolamento, costituisce requisito necessario per “svolgere, anche occasionalmente, l’attività di Procuratore Sportivo”. Tra l’altro, si legge all’art. 9.1, ult. periodo, REPS, che “il procedimento è regolato da un apposito regolamento adottato dalla Commissione Procuratori Sportivi e approvato dal Consiglio Federale”, approvazione che, però, non risulta essere ancora intervenuta. Anche per tale motivo, la Commissione recentemente istituita non avrebbe potere giurisdizionale su di essi che, quindi, devono essere giudicati dal Tribunale Federale Nazionale sia perché, all’epoca dei fatti, erano iscritti all’Albo Agenti e quindi sottoposti alla giurisdizione della CDN, sia perché gli stessi, oggi, svolgono comunque un’attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 1 bis CGS, e, pertanto, sono soggetti alla potestà disciplinare del Tribunale Federale Nazionale. Sulla giurisdizione nei confronti del procuratore straniero. Il Sig. Beltrami eccepisce il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale Nazionale sul diverso rilievo della propria appartenenza all’albo svizzero. L’eccezione è infondata per come questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire anche recentemente con decisione (pubblicata su CU n. 57/2015) dalla quale non ritiene di doversi discostare. La pronuncia si pone in scia con il principio posto dalla Corte di Giustizia Federale – V Sezione, che ha affrontato una questione avente la stessa natura (cfr. Com. Uff. n. 012/CGF del 20.7.2012), connessa proprio con la presenza, tra i deferiti, di un agente appartenente ad una federazione estera. La soluzione fornita è coerente con l’apparato normativo secondo cui l’agente dei calciatori, quale rappresentante, deve essere ritenuto nulla di più che “un alter ego di una delle parti contrattuali” che sono esclusivamente la Società o il calciatore coinvolti nella transazione. Peraltro, laddove lo stesso effettui una transazione, qualificabile nazionale se conclusa dalle parti contrattuali che appartengono tutte alla medesima federazione, “indipendentemente dal fatto che nella vicenda possa avere avuto un ruolo un agente titolare di licenza rilasciata all’estero, dovrà affermarsi “la giurisdizione degli organi di giustizia domestica della F.I.G.C.. Giurisdizione in capo a questo Collegio, supportata anche dall’art. 33, co. 1 del Regolamento F.I.F.A., che nell’indicare le sanzioni in danno degli agenti dei calciatori, al successivo co. 3, precisa che, limitatamente, alla sospensione e revoca della licenza rimane competente la Federazione di appartenenza, da ciò arguendo che con riferimento alle altre sanzioni, quali la censura, la deplorazione, la sanzione pecuniaria, nella ipotesi di transazione nazionale e “a prescindere dalla federazione di appartenenza dell’agente”, la competenza a giudicare resta ancorata dinanzi al Giudice della federazione di appartenenza delle parti contrattuali. Pertanto, nel caso che ci occupa, trattandosi di rapporto intercorrente tra parti contrattuali (Società e calciatore, e non anche l’agente che, come prima evidenziato, riveste la figura del rappresentante della parte appartenente alla federazione italiana, la competenza resta legittimamente radicata dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale.” Sulla valutazione del “presofferto”. Tali considerazioni impongono l’anticipazione di una questione sollevata dalla difesa di alcuni deferiti anche nel corso della discussione in merito alla valutazione del presofferto nell’eventuale ipotesi di accoglimento del deferimento. Come già detto, ai fini dello svolgimento dell’attività di procuratore è necessaria l’iscrizione nel relativo registro previa dichiarazione (art. 4.3 punto 5) “di non avere procedimenti e/o sanzioni disciplinari in essere nell’ambito della FIGC”. Ebbene, tenuto conto che il deferimento riporta la data del 28.5.2015, non risulta che alcuno dei deferiti abbia richiesto l’iscrizione al registro prima di tale data né tantomeno successivamente, quando, in via del tutto ipotetica, l’eventuale diniego per la presenza del deferimento avrebbe potuto essere equiparato ad un impedimento allo svolgimento dell’attività e quindi, quanto agli effetti, ad una situazione assimilabile ad una misura cautelare interdittiva effettivamente invocabile come presofferto. Non risultano fondate, al riguardo, le deduzioni a sostegno di tale tesi sulla scorta del richiamo al Commentario al nuovo Regolamento dei procuratori sportivi presente sul sito della FIGC, tanto più laddove alcuni dei deferiti (Sigg.ri Bonetto) al momento del deferimento risultavano già iscritti ed altri (Sig. Moggi) risultano essere stati iscritti successivamente (deliberazione 1/PS 2014 – 2015 del 19.6.2015). Sulla corretta instaurazione del contraddittorio e sulla eccezione di nullità del deferimento. I Sigg.ri Eramo ed Olivi hanno eccepito la nullità del deferimento per la violazione dei termini di cui all’art. 32 ter, co. 4, CGS. L’eccezione è infondata in quanto, ai sensi dell’art. 38, co. 8, CGS, la notifica può essere effettuata, tra l’altro, presso la Società presso cui il deferito era tesserato al momento della instaurazione del procedimento, con ciò intendendosi, in via esclusiva, quello in cui è stata aperta l’indagine. La circostanza che la Procura Federale abbia effettuato una seconda notifica una volta ricevuta la notizia, da parte della Società, che il calciatore non risultava più tesserato, non rende inefficace la prima che è conforme al dettato normativo, per cui il deferimento deve ritenersi valido ed il contradditorio ritualmente instaurato. Sulla eccepita abrogazione delle fattispecie illecite per l’entrata in vigore del regolamento procuratori sportivi. L’entrata in vigore del REPS, che espressamente prevede la cessazione di efficacia del REAC, determinerebbe, secondo alcuni deferiti, l’abrogazione integrale del precedente apparato normativo di talché i comportamenti posti in essere non sarebbero più previsti come antiregolamentari. L’eccezione non è fondata. Le apparenti problematiche poste dall’utilizzo di espressioni e parole trancianti da parte del nuovo Regolamento sono risolte dalla lettura comparativa tra il previgente REAC e l’attuale REPS nel quale, sostanzialmente, le fattispecie contestate non sono state cancellate ma solo ricollocate diversamente con alcuni aggiustamenti. Esaminando le contestazioni emerge, come principio generale, che mentre il REAC vietava in assoluto la doppia rappresentanza negoziale, l’attuale REPS la consente imponendo però, nel caso in cui sia originaria (cioè in fase antecedente o coeva alla instaurazione delle trattative) che il Procuratore sia fornito del mandato di ciascuna delle parti, mentre, nel caso in cui sia sopravvenuta, che lo stesso ne renda edotte le parti, ne riceva il consenso e, infine, anche il mandato. Nello specifico, le fattispecie contestate integranti violazioni del REAC 2007/2010 art. 10, co. 1, 2, 3, 4, 5 e 10, e art. 15, co. 1, 2 e 10, e del REAC 2010/2015 art. 16, co. 4, e art. 30, co. 2 e 9, trovano le loro omologhe nel REPS art. 2, co. 1, art. 5, co. 1, art. 6, co. 1, e art. 7, co. 1, ovviamente sul presupposto che il Procuratore sia iscritto al Registro. La possibilità che oggi il Procuratore possa assistere più parti non può far ritenere abrogate le violazioni contestate. Difatti, pur ipotizzando, in un’ottica di favor rei, l’esistenza di una sorta di consenso presunto in ragione dell’assistenza prestata in modo sostanziale dall’agente (oggi procuratore) ad entrambe le parti, non risultavano comunque soddisfatte le condizioni che l’attuale normativa impone per la legittimità della rappresentanza plurima (conferimento doppio mandato, indicazione soggetto tenuto al pagamento, esplicitazione situazione conflitto interessi, ricevimento mandato da parte di tutti i soggetti interessati). Sulla prescrizione delle fattispecie. Prima di passare al merito, è bene valutare il maturarsi della prescrizione di talune posizioni. Ai sensi dell’art. 25, co. 1, lett. d), CGS, le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto dirette a realizzarle. Dall’esame delle contestazioni emerge, in via generale, che taluni fatti si siano esauriti istantaneamente e che altri si siano articolati in più stagioni sportive. A ciò si aggiunga che l’atto interruttivo della prescrizione, consistito nell’apertura dell’inchiesta, è intervenuto nella stagione sportiva 2011/2012. Nello specifico possono ritenersi prescritte al più tardi al 30.6.2015, tutte le condotte esauritesi entro la stagione sportiva 2008/2009, e quindi quelle poste in essere: - dal Sig. Parretti Giorgio, al quale è stata contestata una violazione continuata sino al 21.7.2008; - dal Sig. Eramo Mirko, al quale è stata contestata una violazione consumata il 25.8.2008; - dal Sig. Guzman Gaetan Tomas, al quale è stata contestata una violazione continuata sino al 7.4.2009; - dal Sig. Moscardelli Davide, al quale è stata contestata una violazione consumata il 14.7.2008. Residuano quindi le posizioni dei Sigg.ri Olivi Samuele, Bonetto Marcello, Roggi Matteo, Martorelli Giocondo, Pallavicino Carlo, Beltrami Alessandro e Garilli Fabrizio che verranno esaminate singolarmente. Samuele Olivi Viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, co. 4, Regolamento Agenti in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’agente Marcello Bonetto, facente parte della Società di agenti I.F.A. International Football Agency s.a.s. di Bonetto Giuseppe & C., in occasione della stipula del contratto con la Società Piacenza avvenuto in data 20.08.2007, consentendo che i compensi che avrebbe dovuto riconoscere al proprio agente venissero corrisposti dalla Società, come comprovato dalle fatture nn. 45/2007 e 38/2009 emesse dalla I.F.A. International Football Agency SAS di Bonetto Giuseppe & C. in data 5.10.2007 e in data 24.09.2009; violazione continuata fino al 24.09.2009. Il deferito ha validamente contestato l’ipotesi accusatoria provando di aver pagato alla predetta Società di Agenti i compensi dovuti per il suo tesseramento con la Piacenza Spa. Le deduzioni difensive ed i documenti acquisiti consentono di ritenere non responsabile della violazione ascritta il Sig. Olivi non emergendo alcuna prova né del prospettato consenso a che la Società si sostituisse allo stesso nel pagamento nei confronti dell’Agente, che è invece escluso dall’estinzione dell’obbligazione da parte dell’assistito, né della consapevolezza – comunque irrilevante – dell’esistenza di accordi autonomamente insorti tra lo stesso Sig. Bonetto e la Piacenza Spa finalizzati al pagamento delle proprie prestazioni professionali. Marcello Bonetto Viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, co. 4, Regolamento agenti in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente del calciatore Samuele Olivi in occasione del rinnovo contrattuale stipulato dal predetto calciatore in data 20.08.2007 con la Società Piacenza, consentendo che la Società Piacenza corrispondesse i suoi compensi, sostituendosi al predetto calciatore, quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente, come comprovato dalle fatture emesse in data 5.10.2007 e in data 24.09.2009 dalla I.F.A. International Football Agency SAS di Bonetto Giuseppe & C., di cui faceva parte; violazione continuata fino al 24.09.2009. Il deferito sostiene che tale contestazione ricalca quella oggetto di altro deferimento, definito dallo stesso con applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 23 CGS, come risulta da con C.U. n. 38/CDN del 16.11.2012 e con C.U. n. 45/CDN del 30.11.2012, per cui invoca il principio del ne bis in idem. L’eccezione è infondata in quanto la violazione contestata con il precedente deferimento aveva ad oggetto l’esistenza di una situazione di conflitto di interessi che integra una fattispecie formalmente ed ontologicamente diversa (artt. 12 e 15 REAC sino al 2007) da quella oggi contestata (art. 10, co. 4, REAC 2007-2010 – art. 10, co. 3 nel previgente REAC), che ha invece ad oggetto lo specifico obbligo di retribuzione da parte del mandante. Il Sig. Olivi ha dichiarato alla Guardia di Finanza, la cui copia del questionario è acquisita agli atti, di essere stato assistito dagli agenti Marcello Bonetto e Francesco Romano entrambi facenti parte della Società di agenti I.F.A. International Football Agency SAS di Giuseppe Bonetto & C e, difatti, dalla documentazione acquisita si evince che il calciatore risultava essere assistito dall’agente Marcello Bonetto dal 02.09.2002 al 29.08.2008. Dalle risultanze documentali emerge che effettivamente l’Agente abbia ricevuto un doppio pagamento per le prestazioni professionali sottese al tesseramento del proprio assistito per la Piacenza Spa, per cui deve ritenersi integrata la violazione contestata che, lo si ripete, ha ad oggetto l’obbligo di ricevere il pagamento “soltanto” dal mandante ovvero il Sig. Olivi. La prova di tale violazione è costituita proprio dall’emissione delle fatture n. 45/2007 e n. 38/2009 da parte della Società di agenti F.A. International Football Agency SAS di Giuseppe Bonetto & C alla Piacenza Spa. Matteo Roggi Viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, co. 1 e 3, del Regolamento Agenti in vigore fino al 31.01.2007, per aver operato quale agente di fatto del calciatore Luigi Riccio, senza ricevere incarico scritto dal predetto calciatore, nell’ambito della stipula del contratto del 02.10.2005 con la Società Piacenza, svolgendo attività di agente anche in favore della predetta Società a mezzo di incarico scritto su modulo federale, consentendo che la medesima Società pagasse i suoi compensi, come comprovato dall’emissione delle fatture del 28.2.2007, 31.08.2008 e 31.10.2009, nei confronti della Società Piacenza così sostituendosi al predetto calciatore, quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente, violazione continuata fino al 31.10.2009. Le indagini espletate, consistite principalmente nell’acquisizione delle dichiarazioni del Sig. Riccio, dei mandati di rappresentanza e dei documenti contabili relativi alla Società MR Sport Management, in relazione alle tre fatture emesse in favore del Piacenza, rispettivamente in data 28.2.2007, 31.08.2008 e 31.10.2009 (ultimo atto esecutivo dell’accordo), hanno consentito di accertare che, effettivamente, il Sig. Roggi è stato l’Agente di fatto del calciatore dal 2005 al 2009. Il deferito sostiene che la condotta si sarebbe esaurita tra il 2 ed il 10.10.2005 e, quindi, in epoca nella quale la disciplina del conflitto di interessi non sarebbe stata sanzionata ai sensi del REAC vigente sino al 31.1.2007 e risulterebbe comunque prescritta. Le eccezioni sono infondate. Oggetto della contestazione non è la insinuata situazione conflittuale quanto la violazione dell’obbligo di ricevere il pagamento dal soggetto rappresentato, prevista dall’art. 10, co. 3, REAC. Peraltro, la condotta posta in essere non si è esaurita nel momento della stipula del contratto ma si è articolata nel corso delle successive stagioni sportive attraverso la percezione dei pagamenti da parte della Società sino al 31.10.2009. Giocondo Martorelli Viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 10, co. 1, e 15, co. 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per avere prestato la propria opera di agente in favore del Piacenza per la stipulazione del contratto con il calciatore Dario Passoni del 29.01.2009, pattuendo con la Società Piacenza un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal rappresentare di fatto, al contempo, il calciatore Passoni, controparte contrattuale nella medesima operazione. Dalle indagini è emerso che effettivamente il Sig. Martorelli sia stato l’agente di fatto del calciatore Dario Passoni nel periodo 2005-2009, curandone il tesseramento per la Piacenza Spa in data 29.1.2009, nei confronti della quale, il successivo 15.12.2009, emetteva una fattura in relazione alle prestazioni relative a detta stipula. Poiché, pertanto, la condotta posta in essere si è articolata nel corso delle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, nella quale lo stesso riceveva il pagamento dei propri compensi, non può ritenersi di certo maturata l’eccepita prescrizione. Carlo Pallavicino Viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 12, co. 2, e 15, co. 1, 2 e 10 del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché in relazione all’art. 93, co. 1, NOIF, per aver svolto l’attività di agente in favore del Piacenza, in forza di formale mandato ricevuto, in occasione del contratto stipulato dal calciatore Moscardelli con la predetta Società in data 14.07.2008, rappresentando di fatto, al contempo, anche il calciatore, in carenza di rituale mandato; così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto di rappresentare le rispettive controparti nella medesima operazione; nonché, per non essersi accertato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 14.07.2008, essendo formalmente l’agente della Società Piacenza. Il deferito sostiene che la condotta posta in essere non integra alcuna violazione antiregolamentare in quanto si sarebbe limitato ad esercitare il proprio ascendente sul calciatore, pur assistendo formalmente la Società. Le indagini espletate ed il contenuto delle stesse memorie consentono di affermare la responsabilità del deferito per i fatti allo stesso ascritti essendo evidente che la presenza del Pallavicino non fosse “neutra” rispetto alla stipulazione del contratto attesi i rapporti esistenti con il calciatore, il pagamento ricevuto dalla Società e la inequivoca dichiarazione di Armenia, per cui lo stesso era sicuro che in quell’occasione Pallavicino Carlo ed il padre agivano nell’interesse del calciatore. Quanto al secondo capo di incolpazione, la circostanza che sul modulo non sia presente uno spazio riservato al nome dell’Agente non impediva allo stesso l’effettuazione di un’aggiunta, come peraltro già oggetto di precedenti decisioni. Alessandro Beltrami Viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione agli artt. 4, co. 2, e 10, co. 1, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato nell’interesse del Piacenza a mezzo di conferimento di incarico avvenuto con scrittura privata intestata alla Società EIGHTYFIVE85 del 20.07.2009, anziché con incarico conferito all’agente con modulistica federale, senza che fosse depositato alcun mandato presso la Commissione Agenti, per l’attività di assistenza e consulenza relativa al rinnovo del contratto di prestazione sportiva del calciatore Radja Nainggolan. Il deferito non contesta i fatti ma la natura antiregolamentare che la Procura attribuisce agli stessi. Il deferimento deve ritenersi fondato. Come già anticipato nella parte generale, la Corte di Giustizia ha fissato un principio coerente con l’apparato normativo che regola(va) l’attività degli Agenti, dal quale il Tribunale non ritiene di doversi discostare. Il Sig. Beltrami, per quanto iscritto ad Albo straniero, ha svolto attività negoziale in Italia prestando la sua assistenza in una transazione nazionale (in quanto la Società era affiliata alla FIGC ed il calciatore ne era tesserato), motivo per cui era assoggettato alla giurisdizione della FIGC ed alle norme del Regolamento Agenti FIGC. Non risulta pertanto fondata né l’eccezione con la quale il deferito ritiene di non potere essere soggetto all’obbligo di utilizzo della modulistica federale all’epoca dei fatti, non avendo fornito prova che gli Uffici abbiano rifiutato allo stesso di fornirla o gliene abbiano impedito l’utilizzo, né quella con la quale ritiene abrogata la fattispecie oggetto del deferimento, atteso che anche il REPS prevede il rispetto di determinate condizioni nella predisposizione del contratto di rappresentanza che, allora per ora, non risultavano essere state comunque rispettate. Fabrizio Garilli Viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, co. 1, CGS, per aver conferito, in data 24 giugno 2010, incarico scritto a mezzo di scrittura privata alla Società MZL Fortune Company, soggetto giuridico non autorizzato a svolgere attività di scouting, come comprovato, peraltro, dal bonifico effettuato dal Piacenza in data 07.10.2010 in favore della predetta Società. Viene altresì contestata la violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, co. 1, CGS, per aver conferito, in data 15 giugno 2010, incarico scritto a mezzo di scrittura privata alla Società F2B Can International, soggetto giuridico non autorizzato a svolgere attività di scouting, come comprovato peraltro dal bonifico effettuato dal Piacenza in data 05.10.2010, in favore della predetta Società. La responsabilità del Sig. Garilli risulta provata in base ai documenti acquisiti e, in particolare, alla relazione tecnico – amministrativa che la COVISOC ha predisposto a seguito di una ispezione effettuata presso la Società Piacenza, dalla quale emerge che il deferito, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Piacenza, ha conferito due incarichi scritti a mezzo di sottoscrizione di scrittura privata alla Società Mzl Fortune Company, in data 24.6.2010, e alla Società F2b Can International LLC, in data 15.6.2010, che prevedevano il conferimento dell’incarico per l’attività di scouting, che le stesse non erano autorizzate a svolgere. La scelta del Sig. Garilli di non partecipare al procedimento e, soprattutto, di non offrire una prospettazione alternativa a quella fornita dalla Procura federale conforta la già evidente fondatezza del deferimento. Trattamento sanzionatorio. Si ritengono congrue, da un punto di vista quantitativo, le sanzioni richieste dalla Procura Federale, che però differiranno quanto alla natura di quelle da applicare in ragione dell’accertamento della avvenuta iscrizione nel registro dei Procuratori Sportivi. Allo stato, risulta provato che il solo Sig. Bonetto sia iscritto in detto registro e, pertanto, solo allo stesso potrà essere applicata la sanzione della sospensione dal Registro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 REPS. Per gli altri, l’assenza da detto registro unita alla circostanza che i Procuratori non siano più dotati di licenza ed alla rilevanza dell’attività posta in essere dai deferiti nell’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 1 bis CGS, induce a ritenere l’inibizione quella più idonea ad assicurare gli effetti della decisione. P.Q.M. Respinge il deferimento nei confronti dei Sigg.ri Giorgio Parretti, Mirko Eramo, Guzman Gaetan Tomas, Davide Moscardelli per intervenuta prescrizione delle violazioni contestate. Respinge il deferimento nei confronti del Sig. Samuele Olivi; Infligge a: - Marcello Bonetto la sanzione della sospensione dal registro per mesi 1 (uno); - Matteo Roggi la sanzione della inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci); - Giocondo Martorelli la sanzione della inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci); - Carlo Pallavicino la sanzione della inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti); - Alessandro Beltrami la sanzione della inibizione per mesi 1 (uno); - Fabrizio Garilli, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società FC Piacenza Spa, la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) e giorni (10).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it