F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/TFN del 24 Luglio 2015 (197) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UGO MAGLIONE (calciatore tesserato per la Società ASD Comprensorio Montalto Uffugo SS 2014/15), Società ASD COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO – (nota n. 10457/357 pf14-15 AM/ma del 14.5.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/TFN del 24 Luglio 2015 (197) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UGO MAGLIONE (calciatore tesserato per la Società ASD Comprensorio Montalto Uffugo SS 2014/15), Società ASD COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO - (nota n. 10457/357 pf14-15 AM/ma del 14.5.2015). l Tribunale Nazionale Federale, Sezione Disciplinare, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione del 23 luglio 2015, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo, nei confronti del calciatore Ugo Maglione, l’irrogazione della sanzione della squalifica di mesi 18 (diciotto), alla luce della collaborazione fattiva dello stesso con gli organi della Procura federale, come da verbale di audizione del 2.7.2015 che viene prodotto all’odierna riunione con l’assenso della difesa del deferito, e nei confronti della Società Comprensorio Montalto Uffugo, l’irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/16; l’Avv. Cozzone, quale difensore del Maglione, che ha concluso associandosi a quanto richiesto dal rappresentante della Procura federale, confermando la collaborazione del Maglione con la Procura federale, riportandosi al suddetto verbale del 2.7.2015 e chiedendo l’applicazione della sanzione richiesta dalla Procura federale; osserva, Il Deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Ugo Maglione, tesserato per la S.S. Comprensorio Montalto Uffugo (d’ora in avanti, anche detta la “Società”) e la S.S. Comprensorio Montalto Uffugo, per rispondere, rispettivamente: - il Sig. Maglione, della violazione degli artt. 1 bis e 7, comma 1, del CGS, “per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara del campionato di serie D Leonfortese – Montalto Uffugo da disputarsi in data 11 gennaio 2015 chiedendo telefonicamente, in data 4 gennaio 2015, al Sig. Vincenzo Pentimone, tesserato quale portiere per la Soc. Leonfortese, già suo compagno di squadra nel Real Metapontino, e al Sig. Candiano Maiko, anch’egli tesserato per la Società Leonfortese, la loro disponibilità affinché si verificasse nella partita da disputarsi la domenica successiva un risultato favorevole alla sua squadra, offrendo a ciascuno di essi come ricompensa la somma di € 5.000,00 (€ cinquemila/00)”; - la Società, “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 e 7 comma 2 del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato”. La difesa del deferito Sig. Maglione Si è costituito nel procedimento il solo Sig. Maglione, a mezzo di difensore, il quale ha dato atto di aver riconosciuto le proprie responsabilità dinanzi agli Organi federali e di aver collaborato con gli organi di giustizia (circostanza, questa, confermata dal rappresentante della Procura Federale) chiedendo, in proprio danno, l’irrogazione della sanzione della squalifica di mesi diciotto, così come richiesta dall’accusa, in quando determinata in applicazione del disposto di cui all’art. 24 CGS (“1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare … gli organi disciplinari possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste … ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.”). Motivazione 3.1. Il deferimento è fondato e va accolto. Risulta, difatti, dalla documentazione agli atti, che il Sig. Maglione si sia reso responsabile dell’addebito contestato. In particolare, va dato atto che il deferito, come da dichiarazione in atti rilasciata agli organi federali inquirenti in data 2 luglio 2015, ha ammesso, spontaneamente, le proprie responsabilità in merito all’accaduto, facendo luce su alcune circostanze (segnatamente, dando indicazioni sul tesserato che lo avrebbe indotto ad adottare l’iniziativa di contattare i tesserati della Società Leonfortese per offrire somme di denaro al fine di ottenere un risultato favorevole per la propria squadra di appartenenza) che non erano note agli inquirenti. 3.2. In merito alla sanzione, questo Tribunale ritiene che, alla luce della provata responsabilità e del comportamento collaborativo del Sig. Maglione, possano trovare, nei confronti dei deferiti, accoglimento le richieste della Procura Federale, e, quindi, per il Sig. Ugo Maglione, la sanzione della squalifica per mesi diciotto, e, per la Società, le sanzioni della penalizzazione in classifica di punti due, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/16. P.Q.M. Accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, infligge al Sig. Ugo Maglione la sanzione della squalifica per mesi 18 (diciotto), e alla SS Comprensorio Montalto Uffugo la sanzione della penalizzazione in classifica di punti 2 (due), da scontarsi nella stagione sportiva 2015/16.
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