F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/TFN del 24 Luglio 2015 (7) – RECLAMO DI PIETRO LEONARDI avverso la sospensione cautelare da ogni attività in seno alla FIGC per giorni 30 – (Com. Uff. n. 4/TFN-SD del 8.7.2015 – nota n. 260/634 pf14-15/AM/SP/ma del 7.7.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/TFN del 24 Luglio 2015 (7) – RECLAMO DI PIETRO LEONARDI avverso la sospensione cautelare da ogni attività in seno alla FIGC per giorni 30 - (Com. Uff. n. 4/TFN-SD del 8.7.2015 – nota n. 260/634 pf14-15/AM/SP/ma del 7.7.2015). Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, premesso: 1°) che la Procura Federale il 7 luglio 2015 ha chiesto a questo Tribunale che fosse comminata ai Sig.ri Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi, rispettivamente Presidente del C.d.A. il primo ed Amministratore Delegato il secondo della Società Parma FC Spa, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Parma del 19 marzo 2015, la sospensione cautelare da ogni attività in seno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ai sensi dell’art. 20 CGS; 2°) che siffatta istanza ha richiamato il procedimento n. 634pf 14.15 aperto da detta Procura in relazione al fallimento di cui sopra e finalizzato ad accertare se nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento (19 marzo 2013 – 19 marzo 2015) fossero state poste in essere dagli amministratori della Società, Sig.ri Ghirardi e Leonardi, condotte suscettibili di averne causato il dissesto sino al suo fallimento; 3°) che dagli atti di indagine era apparso, in particolare, che i Sig.ri Ghirardi e Leonardi: a) in danno della Società e dei creditori, avevano concordato nell’esclusivo loro interesse la concessione da parte della Società Parma, senza alcun vantaggio per quest’ultima già in crisi finanziaria, un prestito personale fino ad € 1.2 milioni in favore del Sig. Leonardi, privo di alcuna garanzia di rimborso, incrementando la retribuzione del predetto affinché provvedesse alla restituzione dell’importo (avvenuta solo parzialmente) non con somme proprie, bensì con somme della Società, aumentandone i costi, già in presenza di una disastrosa gestione operativa gravemente deficitaria; b) avevano concluso con i tesserati della Società un numero abnorme di accordi denominati incentivo all’esodo, che alla data del fallimento erano risultati essere 89 per un complessivo debito di € 23.7 milioni, allo scopo di eludere la normativa federale e trarre in inganno la Co.Vi.So.C. nell’ambito delle verifiche dalla stessa effettuate, nonché di differire nel tempo i debiti cumulati dalla Società verso i tesserati per le retribuzioni contrattualmente pattuite, evitandone la contabilizzazione per competenza e trasformando i debiti per retribuzioni maturati nei confronti dei tesserati in somme a loro dovute a titolo di incentivo all’esodo e cioè quale buonuscita concessa a fronte della risoluzione consensuale del contratto, senza che il tesserato effettivamente lasciasse la Società e senza contabilizzare il debito così trasformato, di guisa che nei conti sociali, periodici ed annuali, risultavano evidenziati debiti sportivi di gran lunga inferiori alla loro reale consistenza; c) avevano concretizzato numerose operazioni di compravendita di diritti alle prestazioni pluriennali di calciatori, indicando valori superiori a quelli reali di mercato, così contabilizzando plusvalenze fittizie nei bilanci dei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento al fine di occultare la reale situazione patrimoniale ed economica della Società ed ottenere l’iscrizione al Campionato; d) avevano concluso accordi preliminari di compravendita di diritti pluriennali di calciatori con modalità difformi da quelle previste dalle norme federali al solo scopo di anticipare la 11 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2015-2016 contabilizzazione di plusvalenze e così contribuire all’occultamento delle reali perdite di esercizio della Società fallita; 4°) che nell’istanza di cui sopra veniva evidenziato il particolare disvalore delle condotte dei Sig.ri Ghirardi e Leonardi in ambito sportivo ed il grave pericolo della loro reiterazione nelle more del procedimento disciplinare in corso, in una alla pendenza a carico dei Sig.ri Ghirardi e Leonardi di indagini disposte dalla Procura della Repubblica di Parma sulla ipotizzata sussistenza di reati fallimentari; premesso altresì: 5°) che questo Tribunale, con provvedimento reso inaudita altera parte in data 8 luglio 2015, pubblicato sul CU n. 4/TFN – Sezione Disciplinare, richiamata l’istanza della Procura Federale, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, visto l’art. 20 CGS, in accoglimento della stessa, ha sospeso i Sig.ri Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi da ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di gg. 30 (trenta) a decorrere dalla pubblicazione, con avvertimento della reclamabilità del provvedimento stesso ai sensi dell’art. 38 CGS; 6°) che avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo reclamo il Sig. Pietro Leonardi, il quale ha eccepito a mezzo di distinti motivi: a) l’inammissibilità del provvedimento per omessa e/o insussistente e/o carente motivazione; b) l’insussistenza del fumus boni juris; c) l’insussistenza del periculum in mora, ed ha concluso per l’annullamento e/o la revoca e/o l’inammissibilità della sospensione cautelare; - che alla riunione odierna è comparso il reclamante, assistito dal proprio difensore di fiducia, il quale si è riportato al reclamo, insistendo per il suo accoglimento; è altresì comparsa la Procura Federale, la quale ha contestato la fondatezza del reclamo, chiedendone il rigetto; ritenuto - che l’impugnato provvedimento appare sufficientemente motivato, avendo richiamato gli estremi della istanza della Procura Federale, così che il dispositivo recante la sospensione risulta essere la logica conseguenza della parte motiva, tenuto anche conto che la motivazione per relationem è pacificamente ammessa purché il rinvio sia specifico, come lo è nel caso in esame; - che il fumus boni juris ed il periculum in mora, lungi dall’avere contenuti di merito, costituiscono il presupposto per l’eventuale adozione di un provvedimento d’urgenza, come è quello di cui si discute, che prescinde per l’appunto dal merito, che può essere fatto valere nelle più opportune sedi; - che, più in particolare, nel mentre il fumus boni juris appare sussistente dal semplice esame della documentazione acquisita agli atti e come sopra succintamente descritta, il periculum in mora, contrariamente alla deduzione del reclamante di non poter essere passibile della sospensione cautelare in quanto allo stato non tesserato, appare ugualmente sussistere, essendo detta sospensione cautelare per l’appunto finalizzata ad 12 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2015-2016 evitare che il reclamante, attraverso un nuovo tesseramento, possa tornare a svolgere attività rilevante in ambito federale, reiterando la condotta contestatagli; - che le ulteriori tesi sostenute dalle parti attengono al merito e non possono essere valutate nel presente procedimento; P.Q.M. Respinge il reclamo e conferma l’adottata sospensione. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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